Art. 14
(Comitato regionale per la politica della casa)
1. Al fine di garantire la partecipazione dei soggetti interessati, è istituito il Comitato regionale per la politica della casa.
2.
Il Comitato è composto da:
a) l'Assessore regionale all'edilizia e ai servizi tecnici o un suo delegato, con funzioni di presidente;
b) i Presidenti delle ATER o loro delegati;
c) un rappresentante rispettivamente delle associazioni dei Comuni, delle associazioni della proprietà edilizia, dei costruttori;
d) quattro rappresentanti delle organizzazioni degli inquilini maggiormente rappresentative nel Friuli Venezia Giulia.
3. Il Comitato è organo consultivo dell'Amministrazione regionale per gli interventi in materia di edilizia residenziale pubblica.
4. Il funzionamento del Comitato è disciplinato con regolamento approvato nel termine di cui all'articolo 24, comma 1, previo parere vincolante della Commissione consiliare competente secondo le modalità di cui all'articolo 12, comma 1.
5. Per la partecipazione al Comitato in qualità di componente da parte di soggetti esterni all'Amministrazione regionale spetta un gettone di presenza, determinato in conformità con quanto previsto dalla
legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale), e successive modificazioni.
Note:
1Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.