Art. 14
(Ufficio circoscrizionale per il referendum)
1. Presso ciascun Tribunale è costituito l'Ufficio circoscrizionale per il referendum, composto da tre magistrati, nominati dal Presidente del Tribunale entro dieci giorni dalla data del decreto che indice il referendum. Dei tre magistrati il più anziano assume le funzioni di presidente. Sono nominati anche magistrati supplenti per sostituire i primi in caso di impedimento.
2. Le funzioni di segretario sono esercitate da un cancelliere del Tribunale designato dal Presidente del Tribunale medesimo.
3. Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi dagli Uffici di sezione per il referendum di tutti i comuni della circoscrizione, l'Ufficio circoscrizionale per il referendum dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati del referendum, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati.
4. Di tutte le operazioni è redatto verbale in due esemplari; un esemplare è depositato presso la cancelleria del Tribunale, mentre l'altro è inviato, per mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale per il referendum, unitamente ai verbali degli Uffici di sezione e ai relativi documenti allegati.
5. I promotori della richiesta di referendum o i loro rappresentanti possono prendere cognizione e fare copia dell'esemplare del verbale depositato presso la cancelleria del Tribunale.