Art. 14
Accordi di programma
(programma 0.6.3.)
2. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 932 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 2.000 milioni per l'anno 1994.
3. È revocata la spesa di lire 1.500 milioni autorizzata per l'anno 1994 dall'
articolo 15, comma 7, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, a carico del capitolo 928 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994, il cui stanziamento, in termini di competenza, per l'anno 1994, è revocato nella misura di lire 1.500 milioni.
4. È revocata la spesa di lire 500 milioni autorizzata per l'anno 1994 dall'articolo 15, comma 9, della legge regionale n. 5/1994, a carico del capitolo 930 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994, il cui stanziamento, in termini di competenza, per l'anno 1994, è revocato nella misura di lire 500 milioni.