LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 maggio 2024, n. 3

Disposizioni multisettoriali e di semplificazione.

TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 139
 (Modifiche all'articolo 5 bis della legge regionale 22/2021)
1. All'articolo 5 bis della legge regionale 22/2021 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera a) del comma 1 le parole <<ai giovani>> sono sostituite dalle seguenti: <<alle giovani coppie>>;

b)
alla lettera b) del comma 1 dopo le parole <<un contributo>> è inserita la seguente: <<massimo>>;

c)
al comma 2 dopo la parola <<beneficiarie>> sono aggiunte le seguenti: <<della misura>> e dopo la parola <<prestito>> sono inserite le seguenti: <<e, nei casi previsti dalle lettere b) e c) del comma 1, comunque fino a trentasei mesi dalla nascita o adozione del figlio>>;

d)
al comma 3 le parole <<lettera b)>> sono sostituite dalle seguenti: <<lettere b) e c)>> e al termine del periodo è aggiunto il seguente: <<; in tal caso il regolamento regionale di cui al comma 4 individua l'età massima del beneficiario del contributo, anche in deroga a quanto previsto dal comma 2>>.