Art. 13
(Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili)
2.
All'
articolo 44 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26
(Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 4 bis è sostituito dal seguente:
<<4 bis.
La Centrale unica di committenza regionale, quando opera in qualità di soggetto aggregatore ai sensi dell'
articolo 9, comma 1, del decreto legge 66/2014
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 89/2014
, provvede alle acquisizioni di beni e servizi individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base dell'analisi effettuata dal Tavolo nazionale dei soggetti aggregatori come previsto dal citato articolo 9, comma 3, o altrimenti individuati dalla Giunta regionale, anche avvalendosi delle strutture competenti di EGAS, di cui all'
articolo 7 della legge regionale 17/2014
, o di altro soggetto competente per materia sulla base di specifico rapporto di avvalimento.>>;
b)
dopo il comma 4 bis è aggiunto il seguente:
<<4 bis 1. Con deliberazione della Giunta regionale vengono definiti i criteri e le modalità per l'esercizio dell'avvalimento di cui al comma 4 bis.>>.
3. Nelle more della completa realizzazione del servizio "NOEMIX", per una regione orientata verso una economia a basse emissioni di carbonio e la riduzione dell'inquinamento urbano, finanziato dal Programma Quadro europeo per la ricerca e l'innovazione (2014-2020) <<Horizon 2020>>, l'Amministrazione regionale procede, in via sperimentale, all'acquisizione, anche a noleggio, di autoveicoli la cui propulsione tramite motore termico sia affiancata da un motore elettrico.
4.
In sede di prima applicazione l'acquisizione di cui al comma 3 avviene con riferimento alla flotta aziendale riservata a funzioni di rappresentanza, anche in deroga a quanto previsto dall'
articolo 2, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98
(Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla
legge 111/2011
, per quanto attiene alla cilindrata, tenuto conto che il principio di contenimento della spesa pubblica si esplicita anche attraverso la riduzione dei consumi e dei costi sociali derivanti dall'inquinamento.
4 bis. L'Amministrazione regionale è in ogni caso autorizzata all'acquisizione, anche a noleggio, di autoveicoli di cui al comma 4 dotati di motore a sola propulsione termica, aventi la potenza massima tra quelle disponibili nelle relative Convenzioni Consip.
5. Alle finalità di cui al comma 3 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) e Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
6.
Al punto d) della Nota integrativa di cui all'
articolo 1, comma 4, lettera n), della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 46
(Bilancio di previsione 2018-2020), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la cifra <<
600.212.011,14
>> è sostituita dalla seguente: <<
586.205.298,84
>>;
b)
la cifra <<
588.758.218,46
>> è sostituita dalla seguente: <<
584.089.314,36
>>;
c)
la cifra <<
701.354.206,62
>> è sostituita dalla seguente: <<
701.682.591,32
>>;
d)
la cifra <<
809.222.159,64
>> è sostituita dalla seguente: <<
809.331.621,20
>>.
11.
A decorrere dal 31 dicembre 2018 sono soppressi i seguenti Fondi:
12.
Le disponibilità residue dei Fondi di cui al comma 11 affluiscono al bilancio regionale entro la data di soppressione dei Fondi medesimi e sono accertate e riscosse al Titolo n. 2 (Trasferimenti correnti) - Tipologia n. 101 (Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2018-2020.
13.
La Regione subentra ai soppressi Fondi in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi.
14.
Dopo il
comma 8 dell'articolo 83 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28
(Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale), è inserito il seguente:
<<8 bis. In caso di irregolarità del rendiconto dovuta al superamento da parte del candidato, che si è avvalso unicamente di denaro proprio, del limite di 10.000 euro di cui all'articolo 80, comma 5, per effetto dell'applicazione aritmetica dell'ammontare delle spese forfettarie di cui all'articolo 78, comma 2, il Collegio regionale di garanzia elettorale applica la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla metà e non superiore all'importo eccedente il limite previsto dall'articolo 80, comma 5.>>.
15.
Dall'entrata in vigore della presente legge, la disposizione dell'
articolo 83, comma 8 bis, della legge regionale 28/2007
, come inserito dal comma 14, si applica, con effetto retroattivo, alla rendicontazione delle spese elettorali sostenute dai candidati consiglieri per Ie elezioni regionali del 29 aprile 2018.
Note:
1Comma 4 bis aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 13/2020
2Comma 1 abrogato da art. 90, comma 1, L. R. 6/2021
3Parole sostituite al comma 4 bis da art. 10, comma 9, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.