Art. 13
(Risorse finanziarie a favore degli enti locali)
1. Per assicurare la certezza delle entrate derivate degli enti locali e la realizzazione di strategie di sviluppo dei territori, il bilancio di previsione finanziario annuale con valenza pluriennale della Regione quantifica, in base all'andamento del gettito delle compartecipazioni ai tributi erariali riferito al triennio precedente, alle prospettive di sviluppo della finanza pubblica, le risorse da garantire, per il finanziamento dei fondi previsti nell'articolo 14, per ciascun anno del primo triennio considerato, con scorrimento annuale con riferimento all'ultimo anno del triennio, fermo restando l'ammontare già determinato per i primi due anni.
2. L'ammontare della quota annuale spettante agli enti locali, ai sensi del comma 1, non può essere inferiore al 13,21 per cento delle entrate regionali derivanti da compartecipazione ai tributi erariali, preventivate nella legge finanziaria regionale dell'anno precedente al triennio da finanziarie al netto delle entrate destinate alle misure di concorso alla finanza pubblica e di quelle relative alla contabilizzazione dei rimborsi in conto fiscale e alle compensazioni d'imposta.
3 bis.
Dalla percentuale di cui al comma 2 è trattenuta la quota di compartecipazione degli enti locali, per l'alimentazione del fondo per gli incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'articolo 46, commi 2 bis e 2 ter, della
legge regionale 26/2014
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Note:
1Comma 3 bis aggiunto da art. 10, comma 13, L. R. 44/2017
2Derogata la disciplina del comma 4 da art. 10, comma 82, L. R. 45/2017
3Parole soppresse al comma 1 da art. 11, comma 1, L. R. 31/2018
4Comma 4 abrogato da art. 18, comma 1, lettera b), L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.