Art. 13
(Valore e ambito di applicazione)
1. Il piano di bacino ha valore di piano territoriale di settore e si applica nell'intera area compresa nel bacino idrografico interessato.
2. Il piano di bacino è coordinato con i programmi nazionali, regionali e sub-regionali di sviluppo economico e di uso del suolo.
3. Le autorità e le amministrazioni competenti provvedono, entro dodici mesi dall'approvazione del piano di bacino, ad adeguare, ove occorra, i piani territoriali e i programmi regionali e subregionali nei settori della tutela delle acque dagli inquinamenti, della difesa del suolo, dello smaltimento dei rifiuti solidi, della tutela ambientale e paesaggistica, della bonifica e della pianificazione territoriale.
4. Con riferimento ai piani e programmi di cui al comma 3, le disposizioni del piano di bacino approvato hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonché per i soggetti privati, ove si tratti di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso piano di bacino.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai piani-stralcio di bacino.