Art. 13
(Comitato di indirizzo e verifica)
1.
La Regione, per lo svolgimento delle funzioni di indirizzo nella definizione degli obiettivi e dei programmi dell'ARPA, nell'ambito del coordinamento ed integrazione dei diversi livelli istituzionali, istituisce, con decreto del Presidente della Giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un Comitato di indirizzo e di verifica composto da:
a) l'Assessore regionale all' ambiente con funzioni di Presidente;
b) l'Assessore regionale alla sanità o suo delegato;
c) l'Assessore regionale alle foreste o suo delegato;
d) l'Assessore regionale all' agricoltura o suo delegato;
e) l'Assessore regionale alla protezione civile o suo delegato;
f) l'Assessore regionale all' industria o suo delegato;
g) i Presidenti delle Province o loro delegati;
h) un rappresentante designato dalla Associazione Nazionale Comuni Italiani in rappresentanza delle amministrazioni comunali;
i) un rappresentante designato d' intesa tra le organizzazioni imprenditoriali del settore agricolo, artigianale e industriale;
2. In caso di mancata designazione dei componenti di cui alle lettere i) ed l) del comma 1 entro 30 giorni dalla data della richiesta, provvede direttamente il Presidente della Giunta regionale.
3. In caso di votazione paritaria prevale il voto del Presidente.
4. Alle sedute del Comitato partecipa il Direttore generale dell'ARPA. Possono essere altresì invitati i Direttori dei Dipartimenti provinciali dell'ARPA e i responsabili dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende per i servizi sanitari, nonché altri direttori di strutture regionali eventualmente interessate.
5. Al Comitato compete indirizzare le attività dell'ARPA al fine di raggiungere gli obiettivi e realizzare i programmi delineati, nonché verificare l'andamento generale dell'attività della stessa e l'uniformità dei livelli e della qualità dei servizi, esprimendo alla Giunta regionale le proprie valutazioni e proposte.
6. Il Comitato dura in carica 5 anni e si riunisce di norma ogni quadrimestre ed ogni qualvolta il suo Presidente ne chieda la convocazione, ovvero quando lo richieda un terzo dei suoi componenti.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 5 da art. 4, comma 10, L. R. 12/2006
2Derogata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 2, L. R. 16/2008