LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 maggio 2024, n. 3

Disposizioni multisettoriali e di semplificazione.

TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 127
 (Contributi per le celebrazioni del settantennale del ritorno della città di Trieste all'Italia)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 4, comma 2 bis, della legge regionale 16/2014, fino al 100 per cento della spesa ammissibile, per iniziative culturali legate alle celebrazioni del settantennale del ritorno della città di Trieste all'Italia nel 1954.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi con il procedimento valutativo a graduatoria, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
3. Con bando, approvato con deliberazione della Giunta regionale, sono definiti i singoli settori specifici e le tipologie di iniziative finanziabili, i termini e le modalità di presentazione delle domande e i criteri di valutazione delle stesse, i termini e le modalità di rendicontazione del contributo, le spese ammissibili, nonché l'ammontare minimo e massimo dei contributi di cui al comma 1.
4. I contributi di cui al comma 1 possono essere erogati in via anticipata e in un'unica soluzione. Ai relativi procedimenti contributivi si applicano gli articoli da 32 ante a 34 delcapo I del titolo IV della legge regionale 16/2014 e, ove compatibile, il regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7, e 27, comma 5, della legge regionale 16/2014, emanato con il decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 033/Pres..
5. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
6. Agli oneri derivanti dal disposto del comma 5 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.