Art. 127
1. I dirigenti di cui all'
articolo 47, comma 2, lettera a) della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, nonché i Direttori di Servizio autonomo, dispongono direttamente in ordine all'effettuazione delle proprie missioni, inoltrando al riguardo alla Direzione regionale dell'organizzazione e del personale e all'Assessore competente una relazione trimestrale per le valutazioni e le verifiche previste dalla normativa vigente.
3. Le missioni del restante personale sono disposte dal Direttore di Servizio o dal Direttore di Servizio autonomo ovvero, per il personale in servizio presso gli Enti regionali non articolati in Servizio, dal Direttore dell'Ente.
4. Le missioni di durata superiore ai 10 giorni e le missioni all'estero sono in ogni caso disposte dal Direttore regionale o dal Direttore del Servizio autonomo.
5. Le missioni del personale assegnato agli uffici di segreteria di cui all'
articolo 198 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni, comprese quelle di cui al comma 4, sono disposte, rispettivamente, dal Presidente della Giunta regionale e dagli Assessori regionali.
6. Le missioni del personale assegnato all'ufficio di segreteria di cui all'
articolo 17 della legge regionale 7/1988, e successive modifiche ed integrazioni, e alle segreterie di cui all'
articolo 18 della legge regionale 7/1988, comprese quelle di cui al comma 4, sono disposte dal Presidente del Consiglio regionale o da altro organo da individuarsi con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio medesimo.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano all'Amministrazione regionale, agli Enti regionali e al Consiglio regionale.
Note:
1Parole sostituite al primo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
2Parole aggiunte al secondo comma da art. 41, comma 1, L. R. 44/1988
3Articolo sostituito da art. 6, comma 1, L. R. 35/1996
4Articolo abrogato da art. 17, comma 3, L. R. 1/2000 , con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, come previsto dal comma 4 del medesimo articolo.