LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 maggio 2024, n. 3

Disposizioni multisettoriali e di semplificazione.

TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo vigente nel periodo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 


Art. 125
 (Rendicontazione degli incentivi in materia di cultura e sport)
1. Il termine per la conclusione delle attività progettuali e per la presentazione della rendicontazione degli incentivi concessi per eventi e manifestazioni per la promozione della cultura storica ed etnografica, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 19 febbraio 2021, n. 229, degli incentivi concessi per iniziative progettuali riguardanti lo spettacolo dal vivo (musica, danza e prosa), manifestazioni cinematografiche, manifestazioni espositive e di divulgazione della cultura sul tema 100° anniversario della nascita di Pier Paolo Pasolini e per iniziative progettuali riguardanti eventi, festival, stagioni o rassegne nel settore dello spettacolo dal vivo (musica, danza e prosa), di cui alla deliberazione della Giunta regionale 26 novembre 2021, n. 1801, è prorogato fino al termine perentorio del 31 dicembre 2024.
2. Il termine per la presentazione della rendicontazione degli incentivi concessi nell'anno 2022 per interventi relativi alle sale cinematografiche, di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 19 ottobre 2022, n. 0132/Pres., è prorogato fino al termine del 31 dicembre 2024.
3. Il termine per la conclusione delle attività progettuali e per la presentazione della rendicontazione degli incentivi concessi all'Università popolare di Trieste nell'anno 2023, ai sensi dell'articolo 27 bis della legge regionale 16/2014, è prorogato fino al termine perentorio del 31 dicembre 2024.
4. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 28, della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), sono rendicontabili, qualora ammissibili, anche le spese sostenute nel periodo compreso tra l'inizio dell'anno di concessione dei contributi e la data di presentazione della domanda.
5. Per le finalità di cui al comma 28 dell'articolo 6 della legge regionale 16/2023, in relazione a quanto disposto dal comma 4, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.