2.
Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 8, la Regione inoltre:
a)
è autorizzata a concedere in uso agli operatori dell'agricoltura sociale terreni, fabbricati e locali secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti, ivi comprese le procedure di dismissione di cui all'
articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1
(Misure urgenti in materia di concorrenza, liberalizzazioni e infrastrutture), convertito con modificazioni dalla
legge 24 marzo 2012, n. 27
, promuovendo l'applicazione di criteri di priorità che favoriscano l'insediamento e lo sviluppo dell'agricoltura sociale e utilizzando i beni e i terreni confiscati ai sensi del
decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159
(Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 13 agosto 2010, n. 136
);
b) promuove la concessione del patrimonio degli enti locali agli operatori dell'agricoltura sociale;
c) promuove l'individuazione di criteri di priorità per la concessione dei posteggi nei mercati sulle aree pubbliche a favore degli operatori dell'agricoltura sociale;
d) promuove criteri di priorità nelle gare per l'affidamento di servizi di mensa e ristorazione per i quali sia prevista la fornitura di prodotti agroalimentari forniti da operatori dell'agricoltura sociale;
e) promuove iniziative informative, formative e di assistenza tecnica rivolte agli operatori dell'agricoltura sociale;
f) promuove lo sviluppo di progetti di servizio civile nell'ambito delle attività dell'agricoltura sociale;
g) promuove la divulgazione, soprattutto nell'ambito dei siti internet dell'Amministrazione regionale e di ERSA, dei principi e degli obiettivi dell'agricoltura sociale nonché delle pratiche di agricoltura sociale attivate sul territorio.