Art. 11
(Disposizioni per la gestione del patrimonio speleologico)
1. La Regione provvede al monitoraggio dello stato di conservazione del patrimonio speleologico.
3. Al fine di garantire un adeguato livello di tutela delle grotte di cui al comma 2 ogni utilizzo diverso dall'attività speleologica è preventivamente autorizzato dalla struttura regionale di cui all'articolo 9, comma 1, previo parere degli enti gestori dei parchi nelle aree di propria competenza, subordinatamente alla presentazione di un progetto di fruizione corredato di una relazione illustrativa dell'impatto delle attività previste.
4. Per motivi di interesse pubblico al fine di assicurare l'accesso alle grotte la Regione può promuovere la costituzione di servitù di passaggio volontarie.
5. Nei parchi regionali e nelle aree contigue, l'ente gestore dell'area protetta può disciplinare l'accesso, la ricerca, l'esplorazione di grotte, nonché le eventuali disostruzioni a carattere esplorativo o scientifico.
6. La chiusura degli ingressi della grotta è previamente comunicata, unitamente alla relazione illustrativa dell'intervento, alla struttura regionale di cui all'articolo 9, comma 1, che entro trenta giorni può indicare le prescrizioni necessarie alla tutela dell'ambiente ipogeo. La chiusura degli ingressi della grotta per motivate ragioni di sicurezza può essere comunicata alla struttura regionale di cui all'articolo 9, comma 1, anche successivamente all'intervento e, comunque, entro trenta giorni dal medesimo.
7. L'apertura di nuove grotte turistiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera l), e la loro utilizzazione a fini economici, turistici e sanitari è preventivamente autorizzata dalla struttura regionale di cui all'articolo 9, comma 1, previo parere degli enti gestori dei parchi nelle aree di propria competenza, subordinatamente alla presentazione di un progetto di fruizione corredato di una relazione illustrativa dell'impatto delle attività e delle opere previste. Fatti salvi i vincoli di carattere archeologico, naturalistico, paesaggistico o di altra natura, l'autorizzazione e la realizzazione delle opere sono subordinate al rispetto delle altre normative di settore.
9. La realizzazione di percorsi permanenti, quali ferrate sotterranee e scale fisse, nelle grotte non ricomprese nella definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera l), è disciplinata dal regolamento di esecuzione di cui all'articolo 15.
Note:
1Parole sostituite al comma 3 da art. 17, comma 1, lettera e), numero 1), L. R. 9/2019
2Comma 5 sostituito da art. 17, comma 1, lettera e), numero 2), L. R. 9/2019
3Comma 7 sostituito da art. 17, comma 1, lettera e), numero 3), L. R. 9/2019