LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 maggio 2024, n. 3

Disposizioni multisettoriali e di semplificazione.

TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 109
 (Modifiche all'articolo 30 bis della legge regionale 16/2014)
1. All'articolo 30 bis della legge regionale 16/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dopo le parole <<interventi finalizzati a promuovere i luoghi della cultura regionali,>> sono inserite le seguenti: <<assicurandone l'accesso e la fruizione alle persone con disabilità,>> e dopo le parole <<spazi per la realizzazione di atmosfere creative,>> è aggiunta la parola <<inclusive,>>;

b)
alla lettera a) del comma 2 le parole: <<fino al 100 per cento della spesa ammissibile>> sono soppresse;

c)
all'alinea del comma 3 le parole: <<, entro il 30 ottobre di ogni anno,>> sono soppresse;

d)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4. I contributi sono concessi con il procedimento valutativo a graduatoria, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, della legge regionale 7/2000, previa emanazione di un bando, approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di cultura di concerto con gli Assessori competenti in materia di formazione e attività produttive, in cui sono definiti le tipologie di iniziative finanziabili, i termini e le modalità di presentazione delle domande e i criteri di valutazione delle stesse, le spese ammissibili, i termini di durata dei vincoli di destinazione, nonché l'ammontare massimo del contributo.>>;

e)
il comma 7 è abrogato.