Art. 10
(Cartellonistica e segnaletica in lingua friulana)
1. Nel territorio delimitato ai sensi dell'articolo 3, i cartelli, le insegne, i supporti visivi e ogni altra indicazione di pubblica utilità esposta al pubblico negli immobili sede di uffici e strutture operative dei soggetti di cui all'articolo 6 sono corredati della traduzione in lingua friulana con pari evidenza grafica dell'italiano.
2. I soggetti di cui all'articolo 6 usano la lingua friulana con pari evidenza grafica dell'italiano anche nelle scritte esterne, nei supporti visivi e nei mezzi di trasporto. Qualora nell'erogazione del servizio di trasporto pubblico siano previsti servizi automatici di comunicazione vocale, questi sono forniti anche in lingua friulana.
3. Nel territorio delimitato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, la segnaletica stradale reca i toponimi anche in lingua friulana, secondo le modalità previste dall'articolo 11.
4. Gli enti interessati provvedono all'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo secondo quanto previsto dal Piano generale di politica linguistica di cui all'articolo 25.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 10, L. R. 13/2000
2Comma 4 sostituito da art. 36, comma 1, lettera d), L. R. 9/2019
3Rubrica dell'articolo modificata da art. 17, comma 1, lettera a), L. R. 20/2019
4Parole sostituite al comma 3 da art. 17, comma 1, lettera b), L. R. 20/2019