Art. 10
Sempre su richiesta dei Comuni interessati, alla progettazione ed esecuzione degli interventi di ripristino e ricostruzione di opere pubbliche di competenza comunale può, altresì, provvedere in via sostitutiva la Segreteria generale straordinaria.
Quando nell' attuazione degli interventi di cui ai commi precedenti, da parte degli Enti locali si verifichino omissioni o ritardi, da accertarsi dalla Segreteria generale straordinaria, ovvero quando ragioni di convenienza economica o di maggiore celerità nell' esecuzione dei lavori lo richiedano, la Regione, attraverso la Segreteria generale straordinaria, può esercitare il potere sostitutivo di cui all' articolo 1, terzo comma, lettera h) della
legge 8 agosto 1977, n. 546.
Per l' esecuzione delle opere di riparazione e progettazione ed esecuzione del ripristino e ricostruzione delle opere pubbliche, la Segreteria generale straordinaria è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con i soggetti di cui all'
articolo 35 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, oppure a ricorrere all' istituto della concessione.
Note:
1Secondo comma interpretato da art. 1, primo comma, L. R. 46/1980
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, primo comma, L. R. 46/1980
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, primo comma, L. R. 46/1980
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, terzo comma, L. R. 46/1980
5Integrata la disciplina del quarto comma da art. 49, primo comma, L. R. 53/1984
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 47, L. R. 3/2002