3.
Per le finalità di cui al comma 1 la Regione:
a) incentiva l'impiego da parte dei gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica di prodotti agricoli regionali nella preparazione dei pasti;
b) favorisce l'incremento della vendita diretta di prodotti agricoli regionali;
c) favorisce l'incremento della vendita di prodotti agricoli regionali da parte degli esercizi commerciali;
d) favorisce l'impiego di prodotti agricoli regionali da parte delle imprese esercenti attività di ristorazione e delle strutture ricettive;
e) promuove la riconoscibilità della provenienza dei prodotti agricoli regionali;
f) promuove azioni di collaborazione con le associazioni di categoria nell'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge;
g)
promuove azioni di coordinamento e integrazione con altre politiche regionali, in particolare in materia di turismo, nonché incentivando l'acquisto dei prodotti agricoli regionali anche per il tramite delle misure a sostegno della famiglia di cui alla
legge regionale 7 luglio 2006, n. 11
(Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità);
h) promuove programmi di educazione alimentare che favoriscono l'educazione al consumo consapevole in un'ottica di sviluppo sostenibile, la conoscenza dei vantaggi della "filiera corta" in termini di tracciabilità del prodotto e ambientali, la diffusione della conoscenza degli aspetti storici, culturali, antropologici legati ai prodotti agricoli regionali e al loro territorio di origine e l'adozione di corretti comportamenti alimentari e nutrizionali.