Legge regionale 04 marzo 2022, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 10/03/2022

Disciplina del pescaturismo, ittiturismo e delle attività connesse alla pesca professionale e all’acquacoltura.
Capo I
 Oggetto e finalità
Art. 2
 (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) imprenditore ittico: il soggetto definito dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96), che esercita l'attività di pesca professionale o di acquacoltura come definite rispettivamente dagli articoli 2 e 3 del medesimo decreto legislativo;
f) manufatti della tradizione locale: le costruzioni tipiche del contesto storico-culturale del territorio costiero, lagunare e fluviale della regione quali, a titolo esemplificativo, casoni, capanni, bilance da pesca e manufatti assimilabili, di proprietà dell'impresa o in uso;
j) unità da diporto: le costruzioni destinate alla navigazione da diporto come definite dal decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172);
k) distretto di pesca nord Adriatico: l'area individuata con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 23 febbraio 2010 (Istituzione del distretto di pesca nord Adriatico).
Capo II
 Disciplina delle attività correlate e non prevalenti in materia di pesca professionale
Art. 4
 (Esercizio delle attività di ittiturismo)
1. L'attività di ittiturismo, salvo quanto disciplinato dalla presente legge, è equiparata all'attività di agriturismo in armonia con quanto previsto dall'articolo 12 della legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo), e con la normativa statale sull'imprenditore ittico, ai fini dell'applicazione delle disposizioni nazionali e comunitarie in materia di esercizio dell'attività e misure di sostegno, nonché ai fini dell'applicazione della normativa regionale in materia di edifici e strutture destinati all'agriturismo di cui alla legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo).
3. I mezzi nautici utilizzati per le attività di ittiturismo possono ottenere il diritto di ormeggio negli spazi portuali della regione riservati alle imbarcazioni e ai natanti da pesca e da lavoro. I Comuni, nella redazione o revisione dei piani dei porti, provvedono, ove possibile, ad adeguare la dimensione delle aree destinate all'ormeggio dei mezzi nautici di cui al comma 2 e degli spazi di relazione a terra. La richiesta di ormeggio può essere avanzata dalle aziende ittituristiche aventi la propria sede legale o operativa in regione, mentre nell'assegnazione dell'ormeggio hanno priorità i mezzi nautici tradizionali o comunque a propulsione ecologica.
4. Almeno il 70 per cento del quantitativo annuo della materia prima utilizzata per la somministrazione di pasti e bevande, con l'esclusione di sale, olii, spezie, farine, condimenti, del pane e dell'acqua minerale, deve essere di produzione aziendale ovvero acquistata da aziende ittiche del distretto di pesca nord Adriatico e dalla filiera commerciale collegata o da produttori agricoli singoli o associati della regione o da altri soggetti che producono prodotti tipici della regione e prodotti agroalimentari tradizionali del territorio. Almeno il 20 per cento del quantitativo annuo dei prodotti utilizzati per la somministrazione dei pasti deve essere prodotto ittico di produzione aziendale o di raggruppamento, consorzio di aziende o altra forma di aggregazione di imprese comunque denominata, con sede legale o operativa in Friuli Venezia Giulia.
5. In caso di impiego di manufatti realizzati con materiali naturali o con tecniche di bioedilizia si applicano le disposizioni in materia di strutture ricettive ecocompatibili in aree naturali di cui all'articolo 31 bis della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive).
Art. 7
 (Regolamenti di attuazione)
2. I regolamenti di cui al comma 1 sono approvati previa consultazione delle organizzazioni delle aziende di pesca professionali al fine di adeguare i relativi contenuti alle specificità delle aziende ittiche e dell'attività di pesca professionale e acquacoltura.