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LEGGE 20 febbraio 2006, n. 96

Disciplina dell'agriturismo.

note: Entrata in vigore della legge: 31-3-2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/05/2021)
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Testo in vigore dal:  31-3-2006

Art. 12

Attività assimilate
1. Sono assimilate alle attività agrituristiche e sono ad esse applicabili le norme della presente legge, quelle svolte dai pescatori relativamente all'ospitalità, alla somministrazione dei pasti costituiti prevalentemente da prodotti derivanti dall'attività di pesca, nonché le attività connesse ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, e successive modificazioni, ivi compresa la pesca-turismo.
Nota all'art. 12:
- Il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, reca: «Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57.