Legge regionale 14 maggio 2021, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disposizioni in materia di finanze, risorse agroalimentari e forestali, biodiversità, funghi, gestione venatoria, pesca sportiva, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, corregionali all’estero, funzione pubblica, lavoro, professioni, formazione, istruzione, ricerca, famiglia, patrimonio, demanio, sistemi informativi, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, cultura, sport, protezione civile, salute, politiche sociali e Terzo settore (Legge regionale multisettoriale 2021).
Capo II
 Disposizioni in materia di risorse agroalimentari, risorse forestali, biodiversità, funghi, gestione venatoria, pesca sportiva
Art. 9
1. L'Amministrazione regionale sostiene le Strategie Territoriali riferite alle Aree Interne della Regione già interessate dalla Strategia nazionale per le aree interne (SNAI) e alla quarta area, individuata come Area Interna regionale in attuazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 46, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015), con particolare riferimento alla possibilità di usufruire, in via prioritaria per tutte e quattro le aree, dei finanziamenti della programmazione comunitaria 2021-2027 e dei cofinanziamenti nazionali.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 3, comma 31, L. R. 16/2021
2 La rubrica del presente articolo <<(Disposizioni contabili e intersettoriali)>> va correttamente intesa: <<(Sostegno alle Strategie Territoriali riferite alle aree interne della Regione e utilizzo dei finanziamenti della programmazione comunitaria 2021-2027)>>, come da Avviso di rettifica pubblicato nel B.U.R. dd. 24/11/2021, n. 47.
Art. 11
 (Aiuti alle filiere agroalimentari nell'ambito del Programma Anticrisi COVID-19)
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a prevedere, nell'ambito e in conformità al Programma Anticrisi COVID-19 istituito dall'articolo 12 della legge regionale 5/2020 l'erogazione di finanziamenti agevolati tramite le disponibilità del Fondo di rotazione regionale con la rinuncia, da parte dell'Amministratore del Fondo, a progetti conclusi, a parte del rientro delle quote di ammortamento nel rispetto dell'importo massimo previsto dall'articolo 3, comma 39, della legge regionale 6 agosto 2020, n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022).
4. Per le finalità previste dal comma 2 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo.
Art. 12
 (Erogazioni anticipate di finanziamenti concessi nell'ambito del SISSAR)
1. Nel 2021 le erogazioni anticipate di cui all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 23 febbraio 2006, n. 5 (Sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale (SISSAR)), sono concesse, previa richiesta del beneficiario, senza la presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa.
Art. 13
 (Sostegno alle iniziative di AgrifoodFVG nel periodo di emergenza sanitaria e modifica all'articolo 3 della legge regionale 22/2020)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere, nell'anno in corso, il prosieguo delle iniziative avviate o realizzate in via d'urgenza nel periodo di emergenza sanitaria dal Parco Agro - Alimentare FVG Agri-food & Bioeconomy cluster agency S.c.a.r.l., di seguito AgrifoodFVG.
2. Il sostegno di cui al comma 1 è diretto alle finalità di cui all'articolo 3, comma 6, lettera a), della legge regionale 6 novembre 2020, n. 22 (Misure finanziarie intersettoriali), nonché a supportare le spese sostenute da AgrifoodFVG quale titolare del marchio collettivo "Io Sono FVG" per la gestione e implementazione del marchio medesimo nelle more del suo trasferimento alla Fondazione Agrifood & Bioeconomy FVG, partecipata dalla Regione quale socio fondatore ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015).
4. Per le finalità di cui al comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
Art. 18
 (Manutenzione del sistema informativo di controllo e certificazione dei materiali di moltiplicazione della vite)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a effettuare la gestione e la manutenzione evolutiva dell'applicativo realizzato ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale), per le finalità istituzionali delle autorità di cui agli articoli 4, 5 e 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16 (Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625). Gli interventi di manutenzione evolutiva sono principalmente realizzati da ERSA attraverso risorse destinate dal Ministero delle politiche agricole, alimentari, e forestali nonché risorse del proprio bilancio.
2. Per la copertura degli oneri non gravanti sul bilancio di ERSA si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 8 (Statistica e sistemi informativi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 e a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 8 (Statistica e sistemi informativi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
Art. 20
 (Gestione dei terreni di proprietà regionale nei Comuni di Malborghetto Valbruna e Tarvisio)
2. Al fine di promuovere le azioni necessarie allo sviluppo reciproco e a salvaguardare e intensificare la collaborazione e i rapporti di amicizia sviluppatasi tra le rispettive cittadinanze dei territori montani italiani e austriaci, anche in deroga alla legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale), a seguito della sottoscrizione del Protocollo di cui al comma 1 e per la durata dallo stesso individuata, la Regione è autorizzata ad assicurare la disponibilità dei territori a favore del Land Carinzia della Repubblica d'Austria, nei limiti degli ambiti territoriali e per le sole finalità di cui al richiamato protocollo, senza compenso alcuno e ferma restando impregiudicata la sovranità territoriale sulla medesima zona.
3. Quanto previsto al comma 2 viene disposto sulla base degli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale con l'adeguamento della deliberazione che disciplina l'attribuzione della gestione del patrimonio silvo-pastorale di proprietà regionale alla Direzione centrale competente in materia di risorse forestali e naturali.
4. Al fine di neutralizzare gli oneri conseguenti al disposto di cui al comma 1 è prevista, per l'esercizio 2021, una spesa di importo pari a 18.648,66 euro a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) -Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 si provvede mediante prelevamento di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
Art. 21
 (Modifiche alla legge regionale 10/2010)
2. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), e all'articolo 10, comma 1, della legge regionale 10/2010, come modificati dal comma 1, si provvede a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 7 (Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni) - Titolo n. 2 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
Art. 23
 (Disciplina delle funzioni del Corpo Forestale Regionale)
1. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia pone la tutela delle risorse naturali e dell'ambiente tra le proprie finalità primarie e il Corpo Forestale Regionale (CFR), in virtù dell'articolo 4 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), è l'organo tecnico che esercita sul territorio regionale le attività finalizzate alla tutela delle risorse naturali e forestali e dell'ambiente, con particolare riferimento alla conservazione e valorizzazione del patrimonio boschivo, alla difesa dei boschi dagli incendi, alle attività di soccorso in caso di calamità naturali, di monitoraggio e prevenzione del dissesto idrogeologico e delle valanghe, di tutela delle aree protette e di interesse naturalistico, di monitoraggio, gestione e salvaguardia della flora e della fauna selvatiche. Il CFR svolge altresì attività di studio, ricerca e divulgazione dei principi attinenti la tutela e la valorizzazione delle risorse forestali e naturali.
2. In considerazione di quanto disposto dalla legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), e dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, n. 1116 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di agricoltura e foreste, industria e commercio, turismo e industria alberghiera, istituzioni ricreative e sportive, lavori pubblici), fatte salve le specifiche competenze attribuite dalla legge alle Forze di polizia, all'Autorità di pubblica sicurezza, al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nonché ad altri enti, nell'ambito delle attività di cui al comma 1 e nel rispetto della competenza statale in materia di ordine pubblico e di sicurezza, il CFR opera con compiti di polizia in materia forestale, faunistico-venatoria, ittica, di benessere animale, di protezione della natura e dell'ambiente e svolge funzioni di vigilanza, controllo, prevenzione e accertamento degli illeciti nelle materie attribuite dalla legge.
3. Con successiva legge regionale sarà disciplinata l'organizzazione e il funzionamento del personale del CFR ai fini dell'esercizio delle specifiche attività tecniche e di vigilanza di cui alla presente legge, nel rispetto delle legislazioni statali e regionali di settore e senza oneri a carico della finanza pubblica.
4. Nelle more dell'emanazione della legge regionale di cui al comma 3, con regolamento transitorio emanato con decreto del Presidente della Regione su conforme deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, sono adeguate l'articolazione e l'organizzazione del CFR.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 3, comma 2, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
Art. 26
 (Interpretazione autentica dell'articolo 8, comma 3, della legge regionale 9/2005)
1. In via di interpretazione autentica, il divieto di cumulo di cui all'articolo 8, comma 3, della legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali), si intende riferito alle sovvenzioni che sono finalizzate a compensare e incentivare le misure di conservazione dei prati e che comportano, a carico dei beneficiari, i medesimi impegni e attività di cui all'articolo 8, comma 5, e all'articolo 4 della legge medesima.
Art. 28
 (Disposizione transitoria in materia di incentivi per i conduttori di fondi nei biotopi)
1. Nelle more della riforma della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), sono considerate irricevibili le domande, di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Giunta regionale 12 ottobre 1999, n. 0316/Pres., presentate nell'anno 2021 per la concessione degli incentivi a favore dei conduttori dei fondi inseriti nei biotopi naturali, previsti dall'articolo 4, comma 2 bis, lettera b), della medesima legge regionale.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 3, comma 78, L. R. 13/2021
Art. 29
 (Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 15/1991)
1.
Dopo la lettera d ter) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15 (Disciplina dell'accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico o ambientale. Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3), è aggiunta la seguente:

Art. 30
 (Disposizioni transitorie in materia di raccolta dei funghi epigei e modifica all'articolo 15 alla legge regionale 25/2017)
1. Per il 2021, al fine di contemperare le esigenze di decentramento delle funzioni con quelle sottese alla semplificazione degli adempimenti burocratici a favore dei cittadini, la raccolta dei funghi epigei di cui alla legge regionale 7 luglio 2017, n. 25 (Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale), avviene nel rispetto delle seguenti disposizioni:
a) per l'istruttoria delle autorizzazioni alla raccolta dei funghi di cui all'articolo 2 della legge regionale 25/2017 e delle autorizzazioni alla raccolta dei funghi per fini espositivi, didattici, scientifici e di prevenzione di cui all'articolo 6 della legge regionale 25/2017, gli Enti di decentramento regionale (EDR) possono avvalersi del supporto della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche secondo le modalità concordate con la medesima;
b) fatto salvo quanto previsto dagli articoli 3 e 4 della legge regionale 25/2017, la raccolta dei funghi è consentita anche in tutto il territorio regionale a coloro che sono in possesso dell'autorizzazione alla raccolta di cui all'articolo 2 della legge regionale 25/2017 e della ricevuta del versamento alla Regione del contributo annuale stabilito con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di caccia. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, della legge regionale 25/2017 e la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 14, comma 2, della legge medesima;
3. Le entrate di cui al comma 1, lettera b), sono accertate e riscosse al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 30100 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2021-2023.
4. Per le finalità previste dall'articolo 15, comma 3, della legge regionale 25/2017, come modificato dal comma 2, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
Note:
1 Comma 2 abrogato da art. 3, comma 61, lettera e), L. R. 24/2021 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 15, c. 3, L.R. 25/2017, con effetto dall'1/1/2022.
Art. 31
 (Disposizioni transitorie in materia di quote associative delle Riserve di caccia)
1. Considerato il protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nell'anno 2021, i cacciatori anche aspiranti provvedono a pagare la quota associativa della Riserva di caccia, senza l'applicazione di aumenti, entro il termine stabilito con deliberazione della Giunta regionale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 21, comma 1, lettera d bis), del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2009, n. 339/Pres. (Regolamento recante modalità per l'esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il rilascio dei permessi annuali di caccia e dei permessi annuali per la caccia alla specie cinghiale, in esecuzione degli articoli 3, comma 2, lettera e-bis), 33, comma 2-bis, 33-bis, 39, comma 1, lettera g), e 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria)).
Art. 32
 (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 26/2020in materia di indennizzi per i danni alle colture agricole da fauna selvatica)
1. All'articolo 4 della legge regionale 26/2020 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la lettera a) del comma 35 è sostituita dalla seguente:
<<a) hanno presentato nel 2020, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 30 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), e del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 7 febbraio 2018, 023/Pres. (Regolamento recante criteri e modalità per l'indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica all'agricoltura, al patrimonio zootecnico, alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo, ai veicoli e per la concessione di contributi per la conservazione e la valorizzazione di bressane e roccoli, in attuazione degli articoli 10, comma 1, lettere a), b), e) e 39, comma 1, lettera a bis), della legge regionale 06/2008), domanda di indennizzo per cui non sussistano cause di inammissibilità o di esclusione ai sensi del regolamento medesimo;>>;

2. Per le finalità previste dall'articolo 4 della legge regionale 26/2020, come modificato dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
Art. 35
 (Riperimetrazione della Riserva naturale regionale Valli Grotari e Vulcan)
1. In ottemperanza alle finalità di corretto contemperamento degli obbiettivi di conservazione, difesa e ripristino ambientale e di qualificazione e valorizzazione delle economie locali, previste dall'articolo 1 della legge regionale 42/1996, l'allegato 4 bis, di cui all'articolo 44 bis, comma 2, della medesima legge regionale, relativo alla perimetrazione cartografica in via provvisoria del territorio interessato dalla Riserva naturale regionale delle Valli Grotari e Vulcan, come previsto dall'articolo 10, comma 3, della legge regionale 27 marzo 2018, n. 12 (Disposizioni in materia di cultura, sport, risorse agricole e forestali, risorse ittiche, attività venatoria e raccolta funghi, imposte e tributi, autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica, funzione pubblica, infrastrutture, territorio, ambiente, energia, attività produttive, cooperazione, turismo, lavoro, biodiversità, paesaggio, salute e disposizioni istituzionali), è sostituito dall'allegato A alla presente legge.
Art. 36
 (Modifiche alla legge regionale 42/2017)
Note:
1 Lettera f) del comma 1 abrogata da art. 3, comma 9, lettera c), L. R. 16/2021 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 27, c. 14 bis, L.R. 42/2017.