Legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Misure urgenti per il recupero della competitività regionale.
Capo I
 Modifiche urgenti alla legge regionale 25/2017 concernente la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei
Art. 59
1.
L'articolo 2 della legge regionale 7 luglio 2017, n. 25 (Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale), è sostituito dal seguente:
<<Art. 2
 (Autorizzazione alla raccolta dei funghi)
2. I corsi preparatori possono essere organizzati dalle Unioni territoriali intercomunali, di seguito Unioni, dalle Aziende sanitarie, dai Gruppi micologici aderenti alla Federazione regionale dei Gruppi micologici del Friuli Venezia Giulia, nonché da soggetti privati. I corsi sono tenuti da micologi in possesso dell'attestato rilasciato ai sensi del decreto del Ministro della sanità 29 novembre 1996, n. 686 (Regolamento concernente criteri e modalità per il rilascio dell'attestato di micologo).
3. La domanda per ottenere il rilascio dell'autorizzazione è presentata alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole e forestali corredata del certificato di superamento della prova orale, la quale provvede al rilascio dell'autorizzazione nel termine di trenta giorni.
4. Gli Ispettorati micologici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376 (Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati), istituiti presso le Aziende sanitarie, organizzano la prova orale di cui al comma 1 a seguito della presentazione della domanda dei candidati, senza oneri a carico dei medesimi.