Legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare.
TITOLO II
 AUTORIZZAZIONE UNICA
Capo I
 Disciplina dell'autorizzazione unica
Art. 19
 (Provvedimento di autorizzazione unica)
1. Il provvedimento di autorizzazione unica rilasciato dalla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti ha durata decennale.
3. Ai sensi dell'articolo 208, comma 6, del decreto legislativo 152/2006, il provvedimento di autorizzazione unica, che sostituisce a ogni effetto tutti i titoli abilitativi per la realizzazione e la gestione dell'impianto, costituisce, qualora occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori.
4. Il provvedimento di autorizzazione unica o di diniego motivato della stessa è trasmesso al soggetto istante, nonché alle amministrazioni convocate alla conferenza di servizi.
5. Il provvedimento di autorizzazione unica o di diniego motivato della stessa è pubblicato per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione, nonché sul sito istituzionale della Regione.
6. Nel caso in cui la realizzazione dell'impianto non possa avvenire entro il termine di efficacia delle autorizzazioni o degli atti di assenso, comunque denominati, necessari all'esecuzione del progetto, il soggetto autorizzato, sei mesi prima della scadenza di tale termine, presenta la domanda di conferma del provvedimento di autorizzazione unica, corredata delle autorizzazioni o degli atti di assenso rilasciati dalle autorità competenti. La domanda di conferma è istruita con le modalità di cui all'articolo 18, comma 1.
7. La struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti, prima della scadenza dei termini di cui al comma 6, emette il provvedimento di conferma dell'autorizzazione unica ovvero di diniego motivato della conferma e lo trasmette al soggetto istante.
8. L'autorizzazione unica è personale e può essere trasferita a terzi con provvedimento della struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti su istanza del soggetto che intende subentrare nella titolarità dell'autorizzazione, nonché previo consenso del soggetto autorizzato.
Note:
1 Comma 8 bis aggiunto da art. 72, comma 1, L. R. 3/2024
Art. 21
 (Rinnovo dell'autorizzazione unica)
1. L'autorizzazione unica è rinnovabile, su istanza del titolare, con provvedimento della struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti.
2. La domanda di rinnovo, sottoscritta dal titolare dell'autorizzazione, è presentata con le modalità di cui all'articolo 17, almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione stessa, corredata di una relazione, nonché di adeguata documentazione tecnica dalle quali risulti la permanenza delle condizioni e delle modalità di esercizio dell'attività che hanno costituito presupposto per l'ottenimento dell'autorizzazione unica.
3. Nelle more dell'emissione del provvedimento di rinnovo, il soggetto richiedente prosegue l'attività, previa estensione della garanzia finanziaria prestata o prestazione di una nuova garanzia.
5. Le imprese in possesso della certificazione ambientale ISO 14001 o della registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), possono presentare, con le modalità di cui all'articolo 26, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, corredata degli atti di cui all'articolo 209, comma 2, del decreto legislativo 152/2006, resa alle autorità competenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e attestante la sussistenza delle condizioni e delle modalità di esercizio dell'attività che hanno costituito presupposto per il rilascio dell'autorizzazione.
6. La struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti, entro trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui al comma 5, può prescrivere nuove condizioni e modalità per la prosecuzione dell'attività.
7. Decorso il termine di cui al comma 6 la presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui al comma 5 produce gli effetti del provvedimento di rinnovo, ferma restando l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica qualora necessaria.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 4 da art. 74, comma 1, L. R. 3/2024
Art. 22
 (Sospensione dell'autorizzazione unica)
2. Nei casi di cui al comma 1 la struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti diffida il soggetto titolare dell'autorizzazione unica a far cessare la causa dell'inadempimento o della violazione assegnandogli un termine per provvedere.
3. Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione unica non ottemperi entro il termine assegnato nell'atto di diffida è ordinata la sospensione dell'attività autorizzata per un periodo massimo di dodici mesi. Qualora, entro tale periodo, non sia cessata la causa che ha determinato l'emanazione del provvedimento di sospensione, la struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti provvede ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera c).
4. Per motivi di tutela igienico-sanitaria e della salute pubblica può essere disposta la sospensione dell'attività autorizzata a decorrere dalla data di ricezione della diffida di cui al comma 2.
5. Il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione unica è comunicato al soggetto titolare dell'autorizzazione e agli enti interessati, nonché è pubblicato per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione.
Art. 23
 (Decadenza dell'autorizzazione unica)
2. Il provvedimento di decadenza è comunicato al soggetto titolare dell'autorizzazione e agli enti interessati, nonché è pubblicato per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione.
3. La dichiarazione di decadenza comporta l'obbligo di dare attuazione alle disposizioni relative alla chiusura dell'impianto e agli interventi a essa successivi sulla base del progetto autorizzato o delle prescrizioni formulate dalla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti, sentiti il Comune o i Comuni sul cui territorio è localizzato l'impianto.
4. Qualora il soggetto nei confronti del quale è stato emesso il provvedimento di decadenza non ottemperi all'obbligo di cui al comma 3, la struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti escute la garanzia finanziaria e il Comune o i Comuni sul cui territorio è situato l'impianto provvedono ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a).
Capo II
 Adempimenti connessi all'autorizzazione unica
Art. 25
 (Oneri per le attività istruttorie e di controllo)
1. I soggetti interessati sono tenuti a versare alla Regione i seguenti oneri e tariffe con le modalità determinate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c):
a) gli oneri a parziale copertura dei costi delle attività istruttorie connesse al rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 19, al rinnovo dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 21, alla conferma dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 19, commi 6 e 7, all'autorizzazione dei progetti di variante di cui all'articolo 20 e all'autorizzazione alla deroga ai vincoli di cui all'articolo 15, comma 7;
b) gli oneri relativi ai controlli successivi al rilascio dell'autorizzazione unica;
c) gli oneri relativi alla verifica e al controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate;
Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 13, comma 1, lettera f), L. R. 6/2019
2 Parole sostituite alla lettera a) del comma 1 da art. 4, comma 4, lettera a), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
3 Lettera c bis) del comma 1 aggiunta da art. 4, comma 4, lettera b), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
4 Lettera e bis) del comma 1 aggiunta da art. 4, comma 4, lettera c), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
Art. 26
 (Garanzie finanziarie)
1. Il soggetto autorizzato, entro quindici giorni dalla data di ultimazione dei lavori di realizzazione dell'impianto di recupero e di smaltimento dei rifiuti, presta la garanzia finanziaria a favore della Regione.
2. Le garanzie finanziarie sono prestate con le modalità di cui alla legge 10 giugno 1982, n. 348 (Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici), a copertura dei costi connessi agli interventi necessari ad assicurare la regolarità della gestione, nonché dei costi relativi alla chiusura degli impianti di recupero o di smaltimento dei rifiuti e degli interventi a essa successivi sulla base del progetto autorizzato o delle prescrizioni formulate dalla struttura competente in materia di gestione dei rifiuti ai sensi dell'articolo 23, comma 3, e dell'articolo 24, comma 3.
3. La struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti, entro trenta giorni dalla ricezione della garanzia finanziaria, informa il soggetto autorizzato dell'avvenuta accettazione o meno della stessa. L'inizio delle operazioni di collaudo dell'impianto è subordinato all'accettazione della garanzia finanziaria.
5. Nei casi di rinnovo dell'autorizzazione il soggetto autorizzato estende per il periodo richiesto la garanzia finanziaria o ne presta una nuova.
6. Sono fatte salve le disposizioni in materia di garanzie finanziarie per la gestione delle discariche anche nella fase successiva alla chiusura e per gli impianti di recupero o di smaltimento dei rifiuti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.
8. Le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 e le imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, prestano le garanzie finanziarie nella misura prevista dall'articolo 3, comma 2 bis, del decreto legge 26 novembre 2010, n. 196 (Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 gennaio 2011, n. 1.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 4 da art. 13, comma 1, lettera g), L. R. 6/2019
2 Comma 2 bis aggiunto da art. 75, comma 1, lettera a), L. R. 3/2024
3 Comma 2 ter aggiunto da art. 75, comma 1, lettera a), L. R. 3/2024
4 Comma 7 sostituito da art. 75, comma 1, lettera b), L. R. 3/2024
5 Ai sensi dell'art. 78, c. 3, L.R. 3/2024, i soggetti di cui alla lettera b) del presente comma che, alla data della entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 bis, abbiano già presentato la comunicazione di inizio dell'attività prestano le garanzie finanziarie in conformità a tale regolamento e allo schema tipo di cui al comma 2 ter. In caso di mancata prestazione delle garanzie finanziarie, la struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti, previa diffida ad adempiere entro un termine, emette un provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e di contestuale cancellazione dal registro delle imprese di cui all'articolo 216, comma 3, del decreto legislativo 152/2006.
Art. 27
 (Indennizzo ai Comuni)
Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 4, comma 4, lettera b), L. R. 44/2017
2 Parole aggiunte al comma 3 da art. 4, comma 4, lettera c), L. R. 44/2017
3 Comma 3 bis aggiunto da art. 4, comma 4, lettera d), L. R. 44/2017
4 Comma 3 ter aggiunto da art. 7, comma 11, L. R. 12/2018
5 Comma 3 abrogato da art. 13, comma 1, lettera h), L. R. 6/2019
6 Comma 3 bis abrogato da art. 13, comma 1, lettera h), L. R. 6/2019
Art. 28
 (Collaudo degli impianti)
1. La realizzazione dei progetti di impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti e dei relativi progetti di variante è soggetta a collaudo in corso d'opera e a collaudo finale che costituisce presupposto per l'esercizio degli impianti stessi.
2. Il soggetto autorizzato, contestualmente all'inizio dei lavori di realizzazione del progetto dell'impianto o del progetto di variante, provvede alla nomina del collaudatore con oneri a proprio carico e ne dà comunicazione alla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti.
3. In caso di mancata nomina del collaudatore la struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti provvede ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera b).
4. Le operazioni di collaudo finale sono concluse entro novanta giorni dall'ultimazione dei lavori di realizzazione del progetto dell'impianto o del progetto di variante con la consegna alla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti del certificato di collaudo finale o dell'esito negativo del collaudo stesso.
5. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 4 la struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti sospende l'autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera d), e diffida il gestore dell'impianto a consegnare il certificato di collaudo o l'esito negativo del collaudo finale, fissando un termine per l'adempimento, in difetto del quale, provvede ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera e).
6. In caso di esito negativo del collaudo finale la struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti sospende l'autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera d), e diffida il gestore dell'impianto a presentare, con le modalità di cui all'articolo 20, un progetto di variante al progetto autorizzato fissando un termine per l'adempimento. In caso di mancata presentazione, autorizzazione o realizzazione del progetto di variante, la struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti provvede ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera f).
7. Gli interventi di chiusura dell'impianto previsti dal progetto autorizzato sono soggetti a collaudo ai sensi dei commi 2 e 3.
8. Le operazioni di collaudo di cui al comma 7 sono concluse entro novanta giorni dalla comunicazione della chiusura dell'impianto o dalla data di scadenza dell'autorizzazione unica, con la consegna alla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti del certificato di collaudo o dell'esito negativo del collaudo stesso.