Legge regionale 07 luglio 2017, n. 25 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale.
Art. 2
4. Gli Ispettorati micologici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376 (Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati), istituiti presso le Aziende sanitarie, organizzano la prova orale di cui al comma 1 a seguito della presentazione della domanda dei candidati, senza oneri a carico dei medesimi.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 5 da art. 3, comma 35, lettera a), L. R. 31/2017
2 Articolo sostituito da art. 59, comma 1, L. R. 6/2019
3 Comma 2 sostituito da art. 13, comma 1, L. R. 9/2019
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 19, comma 7, L. R. 21/2019
5 Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 70, lettera b), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
6 Parole sostituite al comma 2 da art. 4, comma 70, lettera c), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
7 Comma 3 sostituito da art. 4, comma 70, lettera d), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
8 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 30, comma 1, L. R. 6/2021
9 Parole soppresse al comma 2 da art. 3, comma 11, lettera a), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.