Legge regionale 11 ottobre 2013, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 01/06/2016

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Adeguamento all'ordinamento dell'Unione europea in conformità al Trattato di Lisbona; attuazione del regolamento (CE) n. 555/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo. Modifiche alla legge regionale 10/2004, in materia di partecipazione alla formazione e all'attuazione della normativa dell'Unione europea, alla legge regionale 20/2007, in materia di disciplina sanzionatoria in viticoltura, nonché modifiche alla legge regionale 14/2007, in materia di conservazione della fauna selvatica e alla legge regionale 21/2005, in materia di medicina del lavoro (Legge europea 2012).
CAPO I
 ADEGUAMENTO ALL'ORDINAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA
Art. 1
 (Finalità)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto speciale e in attuazione della legge regionale 2 aprile 2004, n. 10 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia ai processi normativi dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari), nonché in conformità ai principi di cui all'articolo 117 della Costituzione, dispone:
a) al capo II della presente legge, l'adeguamento dell'ordinamento regionale alla successione dell'Unione europea alla Comunità europea, disposto con il Trattato che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea, firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007, prevedendo modifiche alla legge regionale 10/2004 in materia di processi di formazione e attuazione della normativa dell'Unione europea, in conformità alle disposizioni della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea);
b) al capo III della presente legge, l'attuazione degli articoli 55, 56 e 57 del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo, prevedendo modifiche alla legge regionale 8 agosto 2007, n. 20 (Norme in materia di disciplina sanzionatoria in viticoltura, nonché modifiche alla legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali)), in conformità all'articolo 14 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008).
CAPO II
 MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 10/2004 IN MATERIA DI PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE E ALL'ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA DELL'UNIONE EUROPEA
CAPO III
 MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 20/2007 IN MATERIA DI DISCIPLINA SANZIONATORIA IN VITICOLTURA
Art. 12
1. All'articolo 11 della legge regionale 20/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
b)
dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
<<6 bis. Chiunque ha impiantato dopo il 3 luglio 2008 superfici vitate senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto è punito con la sanzione di cui al comma 6.
6 ter. Le sanzioni di cui ai commi 6 e 6 bis si applicano ogni dodici mesi fino all'adempimento dell'obbligo di estirpazione, ai sensi dell'articolo 55 del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo.
6 quater. I produttori comunicano alla Regione, ai sensi dell'articolo 57 del regolamento (CE) n. 555/2008, l'intenzione di ricorrere alla vendemmia verde o alla distillazione entro il 31 maggio di ciascuna campagna.
6 quinquies. Il produttore che detiene una superficie vitata superiore a 0,1 ettari e non ottempera agli obblighi previsti dall'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 555/2008, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro, per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie.

2.
Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 11 della legge regionale 20/2007, come modificato dal comma 1, continuano a essere accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.121 con riferimento al capitolo 841 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, la cui denominazione è sostituita dalla seguente: <<Proventi delle sanzioni pecuniarie amministrative e accessorie attinenti al settore vitivinicolo in attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea>>.

CAPO IV
 MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 14/2007 IN MATERIA DI CONSERVAZIONE DELLA FAUNA SELVATICA
Art. 14

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 27, comma 1, lettera d), L. R. 3/2016 , a decorrere dall' 1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016, a seguito dell'abrogazione del c. 1 ter, art. 11, L.R. 14/2007.