stai visualizzando l'atto

LEGGE 7 luglio 2009, n. 88

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008. (09G0100)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/7/2009 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/06/2013)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal:  29-7-2009

Art. 14

(Disposizioni sanzionatorie per l'applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 e del regolamento (CE) n. 555/2008, relativi all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo)
1. Ai sensi dell'articolo 86 del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, i produttori regolarizzano le superfici vitate, impiantate prima del 1° settembre 1998 senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto, mediante versamento di una somma di 6.000 euro per ettaro; il versamento non è dovuto per le superfici regolarizzate ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/ 1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999.
2. Se il versamento previsto dal comma 1 non è effettuato entro il 31 dicembre 2009 o la relativa superficie non è estirpata entro il 30 giugno 2010, si applica, a decorrere dal 1° luglio 2010, la sanzione di cui al comma 3.
3. Chiunque, alla data del 31 dicembre 2008, non ha estirpato le superfici vitate impiantate dopo il 31 agosto 1998 senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto, è punito con la sanzione amministrativa di 12.000 euro per ettaro.
4. Chiunque ha impiantato dopo il 3 luglio 2008 superfici vitate senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto è punito con la sanzione di cui al comma 3.
5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano ogni dodici mesi, secondo le modalità previste all'articolo 55 del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008.
6. Il termine entro il quale i produttori comunicano, ai sensi dell'articolo 57 del regolamento (CE) n. 555/2008, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, l'intenzione di ricorrere alla vendemmia verde o alla distillazione, è il 31 maggio di ciascuna campagna.
7. Le facoltà previste dall'articolo 57 del regolamento (CE) n. 555/2008 sono attribuite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti delle loro competenze.
8. Il produttore che detiene una superficie vitata superiore a 0,1 ettari e non ottempera o ottempera in modo incompleto o inesatto agli obblighi previsti dall'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 555/2008 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 6.000, per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie.
9. La sanzione di cui al comma 8 si applica a decorrere dai seguenti termini:
a) in caso di mancata presentazione del contratto di distillazione, un mese dopo la data di cui al comma 6 o dalla diversa data fissata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti delle loro competenze;
b) in caso di mancata osservanza delle disposizioni in materia di vendemmia verde, il 1° settembre dell'anno civile considerato.
10. Per le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, ad eccezione di quelle previste dal comma 8, non è ammesso il pagamento in misura ridotta dicui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
11. Ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione ed in attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le disposizioni del presente articolo si applicano, per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che non abbiano ancora provveduto al recepimento delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 479/2008 e n. 555/ 2008, fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nei limiti delle loro competenze.
12. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste nel presente articolo sono applicate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti delle loro competenze.
13. Se i produttori non eseguono l'estirpazione delle viti, come prescritto ai commi 2, 3 e 4, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono provvedere, nei limiti delle loro competenze, alla rimozione degli impianti, ponendo a carico degli stessi produttori le relative spese.
Note all'art. 14:
- Il regolamento (CE) n. 479/2008 è pubblicato nella G.U.U.E. 6 giugno 2008, n. L 148.
- Il regolamento (CE) n. 1493/1999 è pubblicato nella G.U.C.E. 14 luglio 1999, n. L 179.
- Il regolamento (CE) 555/2008 è pubblicato nella G.U.U.E. 30 giugno 2008, n. L 170.
- Si riporta il testo dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante: «Modifiche al sistema penale». Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O.:
«Art. 16 (Pagamento in misura ridotta). - È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma.
Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione.».
- Per l'art. 117, quinto comma, della Costituzione, vedi note all'art. 11.
- Si riporta il testo dell'art. 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante: «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari». Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 2005, n. 37:
«Art. 11 (Attuazione in via regolamentare e amministrativa). - (Omissis).
8. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della Costituzione, gli atti normativi di cui al presente articolo possono essere adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione a norme comunitarie. In tale caso, gli atti normativi statali adottati si applicano, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa comunitaria, perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma e recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute. I predetti atti normativi sono sottoposti al preventivo esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.».