Legge regionale 19 maggio 2011, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Disposizioni in materia di attivitą estrattive e di risorse geotermiche.
Art. 25
 (Piccole utilizzazioni di calore geotermico)
1. Le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 22/2010, sono sottoposte alle disposizioni speciali sulle acque sotterranee di cui al Titolo II del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), con le modalitą previste dalla legge regionale 16/2002.
2. In attuazione dell'articolo 10, comma 5, e dell'articolo 17, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 22/2010, le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo medesimo, sono disciplinate con regolamento regionale, previo parere della competente Commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta; decorso tale termine si prescinde dal parere.