1.Per l'esercizio delle funzioni trasferite le Aziende per i servizi sanitari accedono ai dati contenuti negli albi e registri la cui tenuta è di competenza del Ministero della salute, secondo le modalità di cui all'
articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali).