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DECRETO LEGISLATIVO 20 giugno 2005, n. 126

Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, concernenti il trasferimento di funzioni in materia di salute umana e sanità veterinaria.

note: Entrata in vigore del decreto: 23-7-2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/07/2005)
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Testo in vigore dal:  23-7-2005

Art. 3

Trasferimento di personale
1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 1, è trasferita alla regione una unità di personale nell'ambito del contingente di personale individuato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 maggio 2000, e sulla base della ripartizione effettuata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 novembre 2000, in materia di salute umana e sanità veterinaria, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2001.
2. Il personale di cui al comma 1 è trasferito nel rispetto delle procedure individuate dal regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 2000, n. 446.
3. Le risorse finanziarie relative al personale da trasferire alla regione Friuli-Venezia Giulia sono stimate in euro 30.780,83 annui.
4. Con decreti del Ministro della salute si provvede alle variazioni, in aumento o in diminuzione, necessarie ad attribuire gli importi delle effettive retribuzioni in godimento al momento del trasferimento del personale, alla conclusione delle procedure di mobilità, secondo quanto stabilito dall'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 2000, n. 446. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alle occorrenti variazioni di bilancio sulla base dei predetti decreti.
Note all'art. 3:
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 è citato nella note all'art. 1.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2000 concerne: «Criteri di ripartizione e ripartizione tra le regioni e tra gli enti locali per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di energia, miniere e risorse geotermiche».
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 2000, n. 446, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2001, concernente: «Individuazione delle modalità e delle procedure per il trasferimento del personale ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».
«Art. 4. - 1. Il personale trasferito conserva il trattamento economico fisso e continuativo acquisito (stipendio, indennità integrativa speciale, retribuzione individuale di anzianità e indennità di amministrazione), ferme restando le dinamiche retributive del comparto in cui è ricompresso il personale dell'ente di destinazione.
2. Contestualmente al trasferimento del personale si procede al corrispondente trasferimento delle risorse finanziarie dal fondo dell'amministrazione di appartenenza a quelle di destinazione. Le risorse finanziarie relative al personale trasferito sono determinate con riferimento al trattamento economico complessivo maturato all'atto del trasferimento, ivi compresi gli oneri riflessi.».