Legge regionale 05 novembre 2003, n. 17 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni per il rilascio del nulla osta all'impiego delle radiazioni ionizzanti in attuazione degli articoli 50, 51 e 52 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 , e successive modifiche
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Modificato il titolo della legge da art. 9, comma 26, lettera a), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
2 Le tariffe previste dall'Allegato A sono rideterminate dal DPReg. 22/6/2023, n. 108/Pres. (B.U.R. 5/7/2023, n. 27).
Art. 1
 (Finalità)
1. La presente legge, al fine di garantire la tutela della popolazione e dei lavoratori in relazione ai rischi connessi all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo medico, disciplina il rilascio del nulla osta all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti di categoria B, in attuazione dell' articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117), e successive modifiche.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 9, comma 26, lettera b), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
Art. 2
 (Autorità competente)
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 9, comma 26, lettera c), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 9, comma 26, lettera i), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
Art. 3
 (Commissione tecnica)
4. Nel caso di richiesta di parere per l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti di categoria A è consentito alla commissione di avvalersi di esperti esterni.
Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 23, comma 1, L. R. 20/2004
2 Comma 2 bis aggiunto da art. 23, comma 2, L. R. 20/2004
3 Parole sostituite alla lettera a) del comma 2 da art. 9, comma 26, lettera d), numero 1), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
4 Parole aggiunte alla lettera b) del comma 2 da art. 9, comma 26, lettera d), numero 2), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
5 Lettera f bis) del comma 2 aggiunta da art. 9, comma 26, lettera d), numero 3), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
6 Parole sostituite al comma 2 bis da art. 9, comma 26, lettera d), numero 4), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
7 Parole aggiunte al comma 2 bis da art. 9, comma 26, lettera d), numero 5), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
8 Parole sostituite alla lettera b) del comma 3 da art. 9, comma 26, lettera d), numero 6), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
9 Parole sostituite al comma 1 da art. 9, comma 26, lettera i), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
10 Parole sostituite al comma 2 da art. 9, comma 26, lettera i), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
11 Parole sostituite alla lettera a) del comma 2 da art. 9, comma 26, lettera i), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
12 Parole sostituite al comma 5 da art. 9, comma 26, lettera i), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
13 Parole sostituite alla lettera b) del comma 2 da art. 8, comma 22, lettera a), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
14 Parole sostituite al comma 6 da art. 8, comma 22, lettera b), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Art. 9
 (Parere per il nulla osta di tipo A)
1. La Regione, ai sensi dell' articolo 51 del decreto legislativo 101/2020 e successive modifiche, esprime il proprio parere al Ministero competente in merito alle richieste di nulla osta preventivo per l'impiego di radiazioni ionizzanti di categoria A. Il parere viene espresso dalla Direzione regionale competente in materia di salute, con proprio atto, sulla base dell'istruttoria attivata e dopo avere acquisito le valutazioni della commissione tecnica.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 9, comma 26, lettera g), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 9, comma 26, lettera i), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
Art. 10
 (Rinvio)
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 9, comma 26, lettera h), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.