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DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2000, n. 241

Attuazione della direttiva 96/29/EURATOM in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti.

note: Entrata in vigore del decreto: 15/09/2000. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/03/2001)
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Testo in vigore dal:  15-9-2000

Art. 39

1. Le spese relative alle procedure concernenti le attività da effettuarsi, ai sensi del presente decreto, da parte delle amministrazioni competenti, sono a carico dei soggetti richiedenti non pubblici, secondo quanto disposto dall'articolo 5 della legge 5 febbraio 1999, n. 25, sulla base del costo effettivo del servizio reso.
2. Con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le tariffe per le attività di cui al comma 1 e le relative modalità di versamento.
3. Le spese derivanti dalle procedure concernenti le attività da effettuarsi ai sensi del presente decreto, da parte delle regioni e delle province autonome, sono a carico dei soggetti richiedenti non pubblici, sulla base del costo effettivo del servizio reso.
Note all'art. 39:
- Per la legge 5 febbraio 1999, n. 25, vedi note alle premesse.
- L'art. 5, della citata legge, così recita:
"Art. 5 (Oneri relativi a prestazioni e controlli). - 1.
Nell'attuazione delle normative comunitarie, gli oneri di prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici in applicazione delle normative medesime sono posti a carico dei soggetti interessati, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria".