Legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002.
TITOLO II
 DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL SETTORE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICO-PRODUTTIVE
Art. 7
 (Disposizioni in materia di agricoltura)
2. In relazione al disposto di cui al comma 1, nell'ambito dell'unità previsionale di base 11.5.61.1.820 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, la denominazione del capitolo 6815 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è modificata con l'aggiunta delle parole <<in aziende prescelte>> dopo le parole <<per l'attuazione>>.
3.
All'articolo 2 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25, come modificato dall'articolo 85, commi 1, 2 e 3, della legge regionale 13/1998, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
<<1 bis. L'imprenditore ittico è equiparato all'imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, e pertanto l'attività ittituristica è assimilata a quella agrituristica in armonia con l'articolo 3 dello stesso decreto legislativo 226/2001. Se non espressamente previsto dalla normativa, quanto disposto dalla presente legge per l'attività agrituristica si applica anche all'attività ittituristica, e i riferimenti all'attività agricola e ai prodotti agricoli devono intendersi anche all'attività e ai prodotti della pesca.>>.

4. All'articolo 2, comma 4, lettera b), della legge regionale 25/1996, in fine, sono aggiunte le parole <<nonché alle aziende ittituristiche>>.
10. All'articolo 12, comma 2, della legge regionale 25/1996, dopo la lettera c), è inserita la seguente:
<<c bis) abbia subito il terzo provvedimento di sospensione;>>.

17. All'articolo 1, comma 1, della legge regionale 26 agosto 1996, n. 33, le parole <<emanato con Decreto ministeriale 13 gennaio 1994, n. 172>> sono abrogate.
18. All'articolo 2 della legge regionale 33/1996, come modificato dall'articolo 10, comma 2, della legge regionale 4/1999, al comma 1, le parole <<Ai fini dell'attuazione del Decreto ministeriale 172/1994, di cui all'articolo 1>> sono sostituite dalle parole <<Ai fini dell'attuazione del regolamento di esecuzione di cui all'articolo 1, comma 1>>.
20. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 2, comma 1 bis, della legge regionale 33/1996, come inserito dal comma 19, fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.1.1.663 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 150 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
21. L'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura (ERSA) è organismo riconosciuto per la certificazione della qualità dei prodotti agricoli e alimentari ai fini della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia.
24. L'articolo 33, comma 6, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, si applica a decorrere dall'1 gennaio 2004 relativamente alle domande di concessione degli incentivi presentate alla Direzione regionale dell'agricoltura in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge.
25. In deroga all'articolo 45 della legge regionale 7/2000, la verifica del rispetto dei vincoli di destinazione e in generale degli obblighi imposti in capo ai beneficiari privati di incentivi concessi dalla Direzione regionale dell'agricoltura ha luogo attraverso accertamenti da esperire in loco su un campione di almeno il 5 per cento delle domande liquidate da effettuarsi nell'ultimo anno del periodo vincolativo. La formazione del campione di cui sopra viene determinata avuto presente il volume della spesa ammessa a contributo, i settori produttivi e le singole norme di intervento.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 15 da art. 7, comma 1, L. R. 18/2004
2 Derogata la disciplina del comma 15 da art. 7, comma 2, L. R. 18/2004
3 Integrata la disciplina del comma 16 da art. 7, comma 1, L. R. 18/2004
4 Derogata la disciplina del comma 16 da art. 7, comma 2, L. R. 18/2004
5 Comma 12 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1/1/2007.
6 Comma 1 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
7 Comma 23 abrogato da art. 16, comma 1, lettera c), L. R. 25/2017
8 Comma 11 abrogato da art. 43, comma 1, lettera f), L. R. 28/2017
9 Integrata la disciplina del comma 15 da art. 3, comma 1, L. R. 44/2017
10 Comma 7 abrogato da art. 8, comma 1, lettera c), L. R. 3/2022 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 5, c. 2 bis, L.R. 25/1996.
Art. 8
 (Disposizioni in materia di commercio)
1. All'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 74, come modificato dall'articolo 44, comma 2, della legge regionale 2/1992, al primo comma, lettera b), dopo le parole <<bilanci preventivi,>> sono inserite le parole <<nonché per la realizzazione di specifici progetti mirati alla promozione e al potenziamento delle attività fieristiche,>>.
2. In relazione al disposto di cui al comma 1, nell'ambito dell'unità previsionale di base 14.1.64.1.478 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, la denominazione del capitolo 9080 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è integrata con l'inserimento, in fine, delle parole <<nonché per la realizzazione di specifici progetti mirati alla promozione e al potenziamento delle attività fieristiche>>.
3. All'articolo 3, primo comma, della legge regionale 74/1980 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
<<- elenco degli specifici progetti mirati alla promozione e al potenziamento delle attività fieristiche.>>.

24. All'articolo 7, comma 72, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, le parole <<il 50 per cento>> sono sostituite dalle parole <<il 100 per cento>>.
26. L'articolo 114 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, è abrogato; sono fatti salvi i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1 Comma 5 abrogato da art. 11, comma 1, L. R. 7/2003
2 Comma 20 abrogato da art. 32, comma 2, L. R. 18/2003
3 Parole sostituite al comma 30 da art. 44, comma 1, L. R. 18/2003
4 Integrata la disciplina del comma 33 da art. 45, comma 1, L. R. 18/2003
5 Comma 7 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
6 Comma 8 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
7 Comma 9 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
8 Comma 10 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
9 Comma 11 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
10 Comma 12 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
11 Comma 13 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
12 Comma 14 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
13 Comma 15 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
14 Comma 16 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
15 Comma 17 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
16 Comma 18 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
17 Comma 19 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
18 Comma 21 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
19 Comma 22 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
20 Comma 25 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
21 Comma 27 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
22 Comma 28 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
23 Comma 29 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
24 Comma 30 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
25 Comma 31 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
26 Comma 32 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
27 Comma 33 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
28 Comma 34 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
29 Comma 35 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
30 Comma 36 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
31 Comma 37 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
32 Comma 38 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
33 Comma 39 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
34 Comma 40 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
35 Comma 23 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 9
 (Disposizioni in materia di turismo)
10. All'Allegato <<E>> - Sezione E2 - "Requisiti e caratteristiche tecniche dei rifugi escursionistici" della legge regionale 2/2002, la lettera n) è sostituita dalla seguente:
<<n) di una superficie non inferiore a otto metri quadrati per le camere ad un letto destinate agli ospiti, con un incremento di tre metri quadrati per ogni letto base in più; è consentito sovrapporre ad ogni letto base un altro letto. Ai fini del calcolo delle superfici, la frazione superiore a 0,50 metri quadrati è arrotondata all'unità;>>.

11. L'Amministrazione regionale provvede al rimborso di quanto erogato dalle Aziende di promozione turistica al personale di cui all'articolo 175 della legge regionale 2/2002 a titolo di competenze fisse e accessorie nel periodo intercorrente tra l'1 gennaio 2002 e la data di inquadramento del personale medesimo nel ruolo unico regionale.
12. Per le finalità previste dal comma 11 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 52.2.4.1.1 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 607 (1.1.121.1.01.01) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 4 - Servizio della gestione economica del personale - con la denominazione <<Rimborso alle Aziende di promozione turistica di quanto erogato al personale a titolo di competenze fisse e accessorie nell'anno 2002 e fino alla data di inquadramento nel ruolo unico regionale>> e con lo stanziamento di 200.000 euro per l'anno 2002.
13. All'onere di 200.000 euro per l'anno 2002 derivante dal comma 12 si provvede mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 52.2.4.1.1 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002 con riferimento al capitolo 550 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
14. Le disponibilità dei fondi, eventualmente costituiti presso le Aziende di promozione turistica al fine di erogare prestazioni di natura sociale e assistenziale a favore del personale in servizio, vengono versate dalle Aziende medesime al fondo sociale istituito ai sensi dell'articolo 152 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53. Per il recupero delle somme concesse ai dipendenti delle Aziende di promozione turistica a titolo di prestiti e mutui edilizi, mediante utilizzo dei fondi di cui al presente comma, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trattenere quote mensili di retribuzione secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente in materia di fondo sociale per i dipendenti regionali.
15. Le entrate derivanti dall'acquisizione delle disponibilità di cui al comma 14 affluiscono nell'unità previsionale di base 3.7.1910 <<Introiti dalle Aziende di promozione turistica>> che si istituisce <<per memoria>> nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002 - al titolo III - categoria 3.7, con riferimento al capitolo 689 (3.7.2) che si istituisce <<per memoria>> nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 4 - Servizio della gestione giuridica del personale - con la denominazione <<Acquisizione dalle Aziende di promozione turistica delle disponibilità dei fondi costituiti per l'erogazione di prestazioni di natura sociale e assistenziale a favore del personale>>. Corrispondentemente nel documento tecnico allegato al bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e al bilancio per l'anno 2002 è istituito <<per memoria>> il capitolo 670 (1.1.123.1.08.01) alla rubrica n. 4 - Servizio della gestione giuridica del personale - con la denominazione <<Versamento a favore del fondo sociale delle disponibilità dei fondi costituiti dalle Aziende di promozione turistica per l'erogazione di prestazioni di natura sociale e assistenziale a favore del personale>> riferito all'unità previsionale di base 52.2.4.1.650 dello stato di previsione della spesa dei bilanci medesimi.
19. All'articolo 7, comma 111, della legge regionale 4/2001 sono aggiunte, in fine, le parole <<, compresa la prestazione della garanzia>>.
20. All'articolo 7, comma 113, della legge regionale 4/2001 le parole <<comma 110>> sono sostituite dalle parole <<comma 111>>.
Note:
1 Comma 5 abrogato da art. 108, comma 1, L. R. 29/2005
2 Comma 1 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
3 Comma 16 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
4 Comma 3 abrogato da art. 105, comma 1, lettera b), L. R. 21/2016
5 Comma 4 abrogato da art. 105, comma 1, lettera b), L. R. 21/2016
6 Comma 9 abrogato da art. 105, comma 1, lettera b), L. R. 21/2016
7 Comma 7 abrogato da art. 105, comma 4, lettera b), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione degli art. 63, 61, 68 e 69, L.R. 21/2016.
8 Comma 18 abrogato da art. 11, comma 1, lettera d), L. R. 36/2017
9 A decorrere dal 12/4/2018 sono entrati in vigore i regolamenti di attuazione degli articoli 63 (DPReg. 293/2017 - B.U.R. 3/1/2018, n. 1), 68, 69 (DPReg. 39/2018 - B.U.R. 14/3/2018, n. 11) e 61 (DPReg. 85/2018 - B.U.R. 11/4/2018, n. 15).
Art. 11
12. In relazione al disposto di cui all'articolo 8, comma 4, della legge regionale 3/2002, come sostituito dal comma 11, il capitolo 5279 dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e al bilancio per l'anno 2002 è trasferito, con il relativo stanziamento di complessivi 50.000 euro, suddivisi in ragione di 25.000 euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003, dall'unità previsionale di base 10.1.43.2.1295, che è conseguentemente soppressa, all'unità previsionale di base 1.3.10.2.1296 <<Contributi e rimborsi agli enti locali per interventi specifici di parte capitale>> che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, alla funzione obiettivo n. 1 - programma 1.3 - rubrica n. 10 - Servizio finanziario e contabile - spese d'investimento.
Note:
1 Comma 1 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
2 Comma 2 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
3 Comma 3 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
4 Comma 4 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
5 Comma 7 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
6 Comma 6 abrogato da art. 32, comma 1, L. R. 20/2006 , a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento per l'applicazione degli interventi contributivi di cui all'art. 14, L.R. 20/2006.
7 Comma 5 abrogato da art. 38, comma 1, L. R. 27/2007
8 Comma 6 abrogato a seguito dell'entrata in vigore del "Regolamento recante norme concernenti interventi per l'incentivazione della cooperazione, in attuazione dell'art. 10 della legge regionale 20/2006", approvato con DPReg. 25 febbraio 2008, n. 067/Pres. (B.U.R. 5/3/2008, n. 10).
9 Comma 8 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
10 Comma 9 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
11 Comma 10 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010