Legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002.
Art. 7
 (Disposizioni in materia di agricoltura)
2. In relazione al disposto di cui al comma 1, nell'ambito dell'unità previsionale di base 11.5.61.1.820 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, la denominazione del capitolo 6815 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è modificata con l'aggiunta delle parole <<in aziende prescelte>> dopo le parole <<per l'attuazione>>.
3.
All'articolo 2 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25, come modificato dall'articolo 85, commi 1, 2 e 3, della legge regionale 13/1998, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
<<1 bis. L'imprenditore ittico è equiparato all'imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, e pertanto l'attività ittituristica è assimilata a quella agrituristica in armonia con l'articolo 3 dello stesso decreto legislativo 226/2001. Se non espressamente previsto dalla normativa, quanto disposto dalla presente legge per l'attività agrituristica si applica anche all'attività ittituristica, e i riferimenti all'attività agricola e ai prodotti agricoli devono intendersi anche all'attività e ai prodotti della pesca.>>.

4. All'articolo 2, comma 4, lettera b), della legge regionale 25/1996, in fine, sono aggiunte le parole <<nonché alle aziende ittituristiche>>.
10. All'articolo 12, comma 2, della legge regionale 25/1996, dopo la lettera c), è inserita la seguente:
<<c bis) abbia subito il terzo provvedimento di sospensione;>>.

17. All'articolo 1, comma 1, della legge regionale 26 agosto 1996, n. 33, le parole <<emanato con Decreto ministeriale 13 gennaio 1994, n. 172>> sono abrogate.
18. All'articolo 2 della legge regionale 33/1996, come modificato dall'articolo 10, comma 2, della legge regionale 4/1999, al comma 1, le parole <<Ai fini dell'attuazione del Decreto ministeriale 172/1994, di cui all'articolo 1>> sono sostituite dalle parole <<Ai fini dell'attuazione del regolamento di esecuzione di cui all'articolo 1, comma 1>>.
20. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 2, comma 1 bis, della legge regionale 33/1996, come inserito dal comma 19, fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.1.1.663 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 150 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
21. L'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura (ERSA) è organismo riconosciuto per la certificazione della qualità dei prodotti agricoli e alimentari ai fini della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia.
24. L'articolo 33, comma 6, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, si applica a decorrere dall'1 gennaio 2004 relativamente alle domande di concessione degli incentivi presentate alla Direzione regionale dell'agricoltura in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge.
25. In deroga all'articolo 45 della legge regionale 7/2000, la verifica del rispetto dei vincoli di destinazione e in generale degli obblighi imposti in capo ai beneficiari privati di incentivi concessi dalla Direzione regionale dell'agricoltura ha luogo attraverso accertamenti da esperire in loco su un campione di almeno il 5 per cento delle domande liquidate da effettuarsi nell'ultimo anno del periodo vincolativo. La formazione del campione di cui sopra viene determinata avuto presente il volume della spesa ammessa a contributo, i settori produttivi e le singole norme di intervento.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 15 da art. 7, comma 1, L. R. 18/2004
2 Derogata la disciplina del comma 15 da art. 7, comma 2, L. R. 18/2004
3 Integrata la disciplina del comma 16 da art. 7, comma 1, L. R. 18/2004
4 Derogata la disciplina del comma 16 da art. 7, comma 2, L. R. 18/2004
5 Comma 12 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
6 Comma 1 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
7 Comma 23 abrogato da art. 16, comma 1, lettera c), L. R. 25/2017
8 Comma 11 abrogato da art. 43, comma 1, lettera f), L. R. 28/2017
9 Integrata la disciplina del comma 15 da art. 3, comma 1, L. R. 44/2017
10 Comma 7 abrogato da art. 8, comma 1, lettera c), L. R. 3/2022 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 5, c. 2 bis, L.R. 25/1996.