Art. 11
(Manutenzioni stradali)
1. I Comuni possono riconoscere a termini del
regio decreto legge 9 giugno 1925, n. 890, convertito dalla
legge 562/1926, e del decreto legge luogotenenziale 1 settembre 1918, n. 1446, convertito dalla
legge 473/1925, la titolaritā dei consorzi e degli altri soggetti a gestione associata alla gestione della viabilitā vicinale, nell'ambito consortile.
2. L'Amministrazione regionale e i Comuni possono affidare ai soggetti di cui al comma 1, la gestione della viabilitā agricolo-forestale realizzata con vari interventi di iniziativa pubblica.
3. L'Amministrazione regionale č autorizzata a finanziare i soggetti di cui al comma 1, con un contributo annuo non superiore a lire 5 milioni al chilometro per le spese di manutenzione della viabilitā agricolo-forestale esistente, a servizio delle proprietā consorziate.