Legge regionale 13 settembre 1999, n. 25 - TESTO VIGENTE dal 04/09/2014

Assestamento del bilancio 1999 e del bilancio pluriennale 1999-2001 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.
Art. 1
 (Assestamento di bilancio)
1. Ai sensi dell'articolo 10, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, come da ultimo sostituito dall'articolo 81, comma 3, della legge regionale 8 agosto 1996, n. 29, il saldo finanziario complessivo presunto di lire 782.844.115.016 - iscritto tra le entrate nel bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e nel bilancio per l'anno 1999, in applicazione dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 10/1982, come da ultimo sostituito dall'articolo 81, comma 1, della legge regionale 29/1996 - è aggiornato, in base ai risultati accertati alla chiusura dell'esercizio 1998, nell'importo di lire 867.359.726.775, con una differenza in aumento di lire 84.515.611.759.
Art. 5
 (Modifica dell'articolo 12 della legge regionale 5/1999 e
atti aggiuntivi ai contratti preliminari di mutuo stipulati
nell'esercizio 1998)
1.
All'articolo 12 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 5, i commi 1 e 2 sono così sostituiti:
<< 1. Ai sensi dell'articolo 7, n. 2, dello Statuto speciale e dell'articolo 19, primo comma, della legge regionale 10/1982 e successive modificazioni ed integrazioni, nel triennio 1999-2001 è autorizzata la stipulazione di mutui sino alla concorrenza di lire 529.164.173.441, suddivisi in ragione di lire 299.289.334.473 per l'anno 1999, di lire 140.874.838.968 per l'anno 2000 e di lire 89.000.000.000 per l'anno 2001.

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare atti aggiuntivi ai contratti preliminari di mutuo stipulati nell'anno 1998 ai sensi della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 4, per adeguarne i contenuti, in funzione della loro attivazione per le finalità di cui all'articolo 18, comma 4, comma 5 - limitatamente all'importo di lire 4.840 milioni - commi da 6 a 14, comma 15 - limitatamente all'importo di lire 80.000 milioni - e commi da 16 a 21, ad intervenuta definizione, con esito positivo, del ricorso della Regione avverso la ricusazione del visto di legittimità sui decreti di approvazione dei contratti preliminari medesimi.
Art. 7
1. Allo scopo di promuovere lo sviluppo ed il rafforzamento delle imprese minori e per realizzare una forma indiretta di alleggerimento fiscale, l'Amministrazione regionale è autorizzata, in via transitoria per l'anno 1999, ad assegnare finanziamenti alle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (CCIAA) da destinare alla concessione di contributi alle imprese stesse e ai liberi professionisti, che operano nell'ambito del territorio regionale, compensativi delle spese sostenute per la crescita produttiva, gli investimenti e l'occupazione, commisurati all'entità dei versamenti effettuati a titolo di IRAP.
2. Possono beneficiare dei contributi compensativi di cui al comma 1 le imprese minori di tutti i settori e i liberi professionisti, con sede legale, ovvero residenza, ovvero domicilio fiscale nell'ambito del territorio regionale e che non superano la soglia massima di cinque dipendenti per l'industria e l'artigianato e di tre dipendenti per gli altri settori e i liberi professionisti.
3. Per le imprese e i liberi professionisti con sede legale, ovvero residenza, ovvero domicilio fiscale nelle zone montane del territorio regionale i limiti di cui al comma 2 sono elevati a otto dipendenti per l'industria e l'artigianato e a cinque dipendenti per gli altri settori e i liberi professionisti.
4. Agli effetti del comma 3, sono considerate montane le zone classificate tali ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni, nonché le zone qualificate depresse in base alla legge 22 luglio 1966, n. 614, che facciano parte di un Comune il cui territorio sia stato classificato montano in applicazione della predetta legge 991/1952.
6. I contributi di cui al comma 1 sono assegnati, e anche cumulabili con altri contributi previsti dalla normativa vigente, a favore dei soggetti beneficiari, entro i massimi e gli eventuali altri limiti, stabiliti dalla normativa europea, applicando quanto disposto in materia di aiuti << de minimis >>.
7. I finanziamenti di cui al comma 1 sono assegnati alle CCIAA sulla base di criteri stabiliti da apposito regolamento da approvare, anche considerando quanto stabilito al comma 6, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e sono gestiti dai predetti enti fuori bilancio col sistema della contabilità separata, rimanendo a carico della gestione i relativi oneri amministrativi.
8. Il regolamento di cui al comma 7 stabilisce anche le modalità della presentazione delle domande di contributo ai fini della predisposizione di una graduatoria unica regionale, nonché le modalità di concessione del contributo, della giustificazione delle spese, il sistema dei controlli e le procedure amministrative per la gestione dei fondi. Ai fini della determinazione della misura del contributo possono essere stabiliti i seguenti parametri, anche differenziati a seconda della dimensione, della tipologia, della categoria dei beneficiari e della tipologia della spesa o dell'investimento effettuati:
a) entità percentuale in relazione all' IRAP di competenza effettivamente versata;
b) importo massimo erogabile per singola posizione contributiva;
c) importo minimo di IRAP di competenza versata per l'accesso al contributo;
d) priorità nelle graduatorie per l'assegnazione del contributo in caso di capienza insufficiente dello stanziamento;
e) riserva di quote percentuali dello stanziamento complessivo dei contributi per particolari categorie di beneficiari e tipologie di spesa.

9. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alle amministrazioni comunali un contributo quale concorso alle minori entrate derivanti dalla diminuzione delle aliquote ICI determinate in seguito a quanto previsto dai commi 10 e 11.
10. I trasferimenti di cui al comma 9 sono erogati in seguito a deliberazioni delle amministrazioni comunali volte a diminuire l'ICI a carico dei soggetti beneficiari del provvedimento. Tali trasferimenti possono essere revocati, anche parzialmente, qualora la diminuzione di pressione fiscale relativa all'ICI non abbia luogo ovvero sia comunque superato il preventivo di gettito erariale del Comune relativamente ai contribuenti a favore dei quali è stato operato lo sgravio.
11. Con apposito regolamento emanato dalla Giunta regionale sono stabiliti i criteri, le priorità e le eventuali esclusioni, anche in relazione ai soggetti a favore dei quali è operato lo sgravio da parte dei Comuni, per l'attuazione di quanto stabilito ai commi 9 e 10.
12. Per le finalità previste dai commi 1 e 9 è autorizzata la spesa complessiva di lire 27.000 milioni per l'anno 1999, suddivise in ragione di lire 25.000 milioni per le finalità di cui al comma 1 e lire 2.000 milioni per le finalità di cui al comma 9, rispettivamente a carico dei seguenti capitoli che si istituiscono nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999:
a) capitolo 900 (2.1.235.3.10.32) - rubrica n. 6 - programma 0.29.2 - spese di investimento - categoria 2.3 - sezione X - con la denominazione << Assegnazioni alle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura per la concessione alle imprese minori e ai liberi professionisti di contributi compensativi degli oneri fiscali relativi all'IRAP, a fronte delle spese sostenute per la crescita produttiva, gli investimenti e l'occupazione >> e con lo stanziamento di lire 25.000 milioni per l'anno 1999;
b) capitolo 1704 (1.1.152.2.11.32) - rubrica n. 10 - programma 0.1.3 - spese correnti - categoria 1.5 - sezione XI - con la denominazione << Contributo alle amministrazioni comunali quale concorso alle minori entrate derivanti dalla diminuzione delle aliquote ICI >> e con lo stanziamento di lire 2.000 milioni per l'anno 1999.

13. All'onere complessivo di lire 27.000 milioni per l'anno 1999, derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 12, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 9710 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 10 dell'elenco n. 7 allegato ai bilanci predetti).
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 14, L. R. 18/2000
Art. 8
 (Interventi nel settore sanitario e delle politiche
sociali)
2. Per il finanziamento degli oneri di cui al comma 1 è autorizzata per l'anno 1999 l'ulteriore spesa di lire 9.000 milioni a carico del capitolo 4355 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999, il cui stanziamento è elevato di pari importo. Al relativo onere si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto al capitolo 9700 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 30 dell'elenco n. 6 allegato ai bilanci predetti).
3. Qualora al trasferimento del personale di cui al comma 1 si addivenisse nel corso dell'anno 1999, gli enti di provenienza e l'ARPA provvederanno direttamente alla regolazione dei rapporti finanziari in relazione al finanziamento di cui al comma 2.
4. (Comma omesso in quanto oggetto di rinvio da parte del Governo).
9. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), e comma 2, lettera b), del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432, sono acquisite al bilancio regionale le quote di spettanza della Regione a valere sui contributi, previsti dall'articolo 1 del medesimo decreto legislativo 432/1998, per le spese relative alle ispezioni ed ai controlli veterinari. Le somme riscosse al 31 dicembre di ciascun anno sono destinate nell'esercizio successivo alle spese per il potenziamento delle attività di controllo ed il coordinamento del piano residui del servizio veterinario regionale.
10. Per l'acquisizione al bilancio regionale delle somme di cui al comma 9 e la loro destinazione alle spese ivi previste, sono istituiti:
a) nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - al titolo III - categoria 3.5 - il capitolo 967 (3.5.0) con la denominazione << Quote di spettanza regionale dei contributi per le spese relative alle ispezioni ed ai controlli veterinari, da destinare al potenziamento delle attività di controllo ed al coordinamento del piano residui >> e con lo stanziamento di lire 45.000.000 per l'anno 1999;
b) nello stato di previsione della spesa del precitato bilancio pluriennale - a decorrere dall'anno 2000 - alla rubrica n. 20 - programma 0.13.2 - spese correnti - categoria 1.4 - sezione VIII - per memoria il capitolo 4553 (1.1.148.2.08.08) con la denominazione << Spese del servizio veterinario regionale per il potenziamento delle attività di controllo e il coordinamento del piano residui >>.

11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione EMET un contributo straordinario di lire 200 milioni da destinare all'acquisto dell'immobile in cui ha attualmente sede la Comunità alloggio di Torreano di Martignacco e del terreno di pertinenza.
12. Il contributo di cui al comma 11 è erogato in via anticipata nella misura dell'ottanta per cento sulla base del contratto preliminare mentre all'erogazione del saldo si provvede a presentazione del contratto definitivo che dovrà pervenire entro un anno dall'emanazione del provvedimento di concessione.
13. Sull'immobile per il quale è concesso il contributo regionale di cui al comma 11 è costituito vincolo decennale di destinazione d'uso.
14. Per le finalità previste dal comma 11 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 4844 (2.1.242.3.08.07) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 20 - programma 0.13.5 - spese d'investimento - categoria 2.4 - sezione VIII - con la denominazione << Contributo straordinario all'Associazione EMET per l'acquisto dell'immobile sede della Comunità alloggio di Torreano di Martignacco e del terreno di pertinenza >> e con lo stanziamento di lire 200 milioni per l'anno 1999.
15. Per la concessione di un sussidio all'Associazione nazionale famiglie di fanciulli ed adulti subnormali (ANFFAS), sezione di Udine, finalizzato alla copertura di spese relative all'accoglimento in colonie marine, è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 4780 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999, il cui stanziamento è elevato di pari importo.
16. Nelle more della predisposizione del secondo piano a medio termine e della preparazione di un apposito progetto obiettivo per le problematiche dei soggetti autistici, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Bambini e autismo di Pordenone un contributo straordinario << una tantum >> di lire 100 milioni, finalizzato ad iniziative da attuare, coinvolgendo le istituzioni sanitarie del territorio.
17. Per le finalità previste dal comma 16 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 4793 (1.1.162.2.08.07) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 20 - programma 0.13.4 - spese correnti - categoria 1.6 - sezione VIII - con la denominazione << Contributo straordinario all'Associazione Bambini e autismo di Pordenone per iniziative da attuare coinvolgendo le istituzioni sanitarie del territorio >> e con lo stanziamento di lire 100 milioni per l'anno 1999.
18. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'ANFFAS, sezione di Trieste, un contributo di lire 150 milioni per il completamento dei lavori di ampliamento ed adeguamento alle normative di legge vigenti del Centro di via Monte San Gabriele.
19. Per le finalità previste dal comma 18 è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 4933 (2.1.242.3.08.07) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 20 - programma 0.13.5 - spese d'investimento - categoria 2.4 - sezione VIII - con la denominazione << Contributo all'ANFFAS, sezione di Trieste, per il completamento dei lavori di ampliamento ed adeguamento alle normative di legge vigenti del Centro di via Monte San Gabriele >> e con lo stanziamento di lire 150 milioni per l'anno 1999.
Note:
1 Comma 5 sostituito da art. 8, comma 16, L. R. 6/2013
2 Comma 5 bis aggiunto da art. 8, comma 16, L. R. 6/2013
3 Comma 5 ter aggiunto da art. 8, comma 16, L. R. 6/2013
4 Comma 6 sostituito da art. 8, comma 16, L. R. 6/2013
5 Comma 6 bis aggiunto da art. 8, comma 16, L. R. 6/2013
6 Comma 7 abrogato da art. 8, comma 16, L. R. 6/2013
7 Comma 8 abrogato da art. 8, comma 16, L. R. 6/2013
8 Derogata la disciplina del comma 5 da art. 8, comma 17, L. R. 6/2013
Art. 9
 (Disposizioni in materia di trasferimenti agli Enti locali)
1. Per il biennio contrattuale 1998-1999, ad integrazione dell'assegnazione disposta in favore degli Enti locali dall'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4, a titolo di concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, di cui all'articolo 127 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 1616 (1.1.152.2.11.33) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 10 - programma 0.1.1 - spese correnti - categoria 1.5 - sezione XI - con la denominazione << Trasferimenti agli Enti locali a titolo di concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale >> e con lo stanziamento di lire 10.000 milioni per l'anno 1999.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i criteri per la ripartizione fra le Province, i Comuni, le Comunità montane e la Comunità collinare del Friuli delle provvidenze di cui al comma 1, avuto riguardo al personale in ruolo presso gli Enti medesimi alla data di entrata in vigore della presente legge ed alle relative qualifiche di appartenenza, e tenuto conto dell'ammontare delle somme ai singoli Enti complessivamente attribuite a valere sui trasferimenti disposti dall'articolo 1 della legge regionale 4/1999 a titolo di concorso al finanziamento dei loro bilanci.
4. L'assegnazione spettante a ciascun Comune è pari alle quote delle rate dei mutui di cui al comma 3, al netto di eventuali contributi, qualora le stesse siano inferiori o pari alla quota residua dei trasferimenti sul fondo erariale per lo sviluppo degli investimenti. Nel caso in cui le quote delle rate dei mutui di cui al comma 3, al netto di eventuali contributi, siano superiori alla quota residua dei trasferimenti sul fondo erariale per lo sviluppo degli investimenti, l'assegnazione sarà pari all'importo della quota residua stessa.
5. Qualora l'entità del fondo, previsto dal comma 3, non sia sufficiente ad attribuire a ciascun Comune l'assegnazione, così come determinata ai sensi del comma 4, l'assegnazione stessa viene ridotta proporzionalmente.
7. All'articolo 1, comma 7, lettera a), della legge regionale 4/1999 la locuzione << lire 544.023.165.250 >> è sostituita dalla locuzione << lire 544.423.165.250 >>.
9. (Comma omesso in quanto oggetto di rinvio da parte del Governo).
10. (Comma omesso in quanto oggetto di rinvio da parte del Governo).
11. (Comma omesso in quanto oggetto di rinvio da parte del Governo).
13. Per le finalità previste dal comma 12 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 1682 (1.1.153.2.12.32) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 10 - programma 0.1.3 - spese correnti - categoria 1.5 - sezione XII - con la denominazione << Assegnazione straordinaria all'Unione delle Province del Friuli-Venezia Giulia a riconoscimento dell'attività di studio e di proposta svolta nel 1998 e nel primo semestre del 1999 per l'applicazione nella Regione dei tributi locali previsti dal Dlgs 446/1997 >> e con lo stanziamento di lire 100 milioni per l'anno 1999.
14. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Visco un finanziamento straordinario di lire 150 milioni a titolo di anticipazione delle somme spettanti al Comune a conguaglio dei trasferimenti erariali ordinari per gli anni 1996, 1997 e 1998, in corso di rideterminazione in conseguenza di errati versamenti ICI per i medesimi anni.
15. L'anticipazione è erogata in unica soluzione dalla Direzione regionale per le autonomie locali. La stessa è restituita all'Amministrazione regionale ad avvenuto versamento dei trasferimenti statali conseguenti alla rideterminazione di cui al comma 14 ovvero all'atto della conclusione della procedura di rideterminazione medesima.
16. Per le finalità previste dal comma 14 è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 1700 (1.1.152.2.11.32) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio 1999 - alla rubrica n. 10 - programma 0.1.3 - spese correnti - categoria 1.5 - sezione XI - con la denominazione << Finanziamento straordinario al Comune di Visco a titolo di anticipazione delle somme spettanti al Comune a conguaglio dei trasferimenti erariali per gli anni 1996, 1997 e 1998 >> e con lo stanziamento di lire 150 milioni per l'anno 1999.
Art. 10
 (Interventi per la riduzione dei costi dei combustibili
utilizzati per il riscaldamento domestico nei territori
montani)
2. Nell'ambito delle finalità previste dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 10/1997, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l'anno 1999 da destinare alle finalità di cui al comma 4 bis del medesimo articolo 4, come sostituito dal comma 1, a carico del capitolo 1050 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999. Al relativo onere si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto al capitolo 9710 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 45 dell'elenco n. 7 allegato ai bilanci predetti).
Note:
1 Comma 1 abrogato da art. 20, comma 6, L. R. 33/2002 , a decorrere dall'1 gennaio 2003.
Art. 11
 (Interventi in materia di istruzione e cultura)
3. Per le finalità di cui all'articolo 15, comma 1, della legge regionale 2 luglio 1969, n. 11, come da ultimo sostituito dall'articolo 6, comma 73, della legge regionale 4/1999, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo di lire 200 milioni per l'anno 1999 a favore della Scuola internazionale superiore di studi avanzati (SISSA).
4. Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 5131 (2.1.238.3.06.04) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 22 - programma 0.15.2 - spese d'investimento - categoria 2.3 - sezione VI - con la denominazione <<Contributo alla Scuola internazionale superiore di studi avanzati (SISSA) per il finanziamento di programmi speciali ed altre iniziative didattiche>> e con lo stanziamento di lire 200 milioni per l'anno 1999.
5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Grado un finanziamento straordinario di lire 130 milioni per il recupero dai fondali lagunari del territorio comunale della nave romana <<Julia Felix>> , ai fini della realizzazione nel comune medesimo, d'intesa con gli organi della Sovrintendenza regionale ai beni culturali, di un museo di archeologia subacquea dell'Adriatico settentrionale.
6. Per le finalità previste dal comma 5 è autorizzata la spesa di lire 130 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 5247 (2.1.232.3.06.06) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 22 - programma 0.16.2 - spese d'investimento - categoria 2.3 - sezione VI - con la denominazione <<Finanziamento straordinario al Comune di Grado per il recupero dai fondali lagunari della nave romana <<Julia Felix>> al fine della realizzazione nel territorio comunale di un museo di archeologia subacquea>> e con lo stanziamento di lire 130 milioni per l'anno 1999.
7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Staranzano un finanziamento straordinario di lire 100 milioni per il recupero ed il restauro della villa risalente all'epoca dell'Impero romano.
8. Per le finalità di cui al comma 7 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 5248 (2.1.232.3.06.06) che si istituisce nello stato della previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 22 - programma 0.16.2 - spese d'investimento - categoria 2.3 - sezione VI - con la denominazione <<Finanziamento straordinario al Comune di Staranzano per finalità archeologiche>> e con lo stanziamento di lire 100 milioni per l'anno 1999.
9. Al fine di favorire la più ampia utilizzazione delle opportunità di partecipazione degli organismi regionali pubblici e privati, operanti nel settore dello spettacolo, agli interventi promossi in tale materia dall'Unione europea nell'ambito del <<Primo programma-quadro della Comunità europea a favore della cultura (2000- 2004)>> , l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi della consulenza dell'Ente regionale teatrale e a stipulare con esso apposite convenzioni aventi ad oggetto la collaborazione con la Regione nell'attività di raccolta e divulgazione delle conoscenze e delle informazioni attinenti gli strumenti normativi ed i programmi di intervento comunitario, nonché la prestazione di assistenza tecnica nell'elaborazione di progetti specifici di iniziative di cooperazione culturale di interesse europeo suscettibili di ammissione ai finanziamenti comunitari.
10. Per le finalità previste dal comma 9 è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 5344 (1.1.142.2.06.06) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 22 - programma 0.16.3 - spese correnti - categoria 1.4 - sezione VI - con la denominazione <<Spese per l'attività di consulenza e di assistenza tecnica dell'Ente regionale teatrale per la partecipazione al "Primo programma-quadro della Comunità europea a favore della cultura (2000-2004)">> e con lo stanziamento di lire 50 milioni per l'anno 1999.
11. All'articolo 6, comma 14, della legge regionale 4/1999, la lettera m) è così modificata:
<<m) Comune di Monfalcone, per iniziative musicali collegate al Teatro comunale.>>.

13. All'articolo 1, primo comma, della legge regionale 12 giugno 1975, n. 31, come da ultimo modificato dall'articolo 6, comma 47, della legge regionale 4/1999, dopo la lettera g quater) sono aggiunte le seguenti lettere: <<g quinquies) Circolo della Cultura e delle Arti di Trieste; g sexies) Centro studi e ricerche storiche <<Silentes loquimur>>; g septies) Associazione Amici e discendenti esuli istriani e giuliani - ADES.>>.
14. Per le finalità previste dall'articolo 1, primo comma, lettera g quinquies), della legge regionale 31/1975, come aggiunta dal comma 13, è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 5410 (1.1.162.2.06.04) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 22 - programma 0.16.3 - spese correnti - categoria 1.6 - sezione VI - con la denominazione <<Sovvenzione annua al Circolo della Cultura e delle Arti di Trieste>> e con lo stanziamento di lire 50 milioni per l'anno 1999.
15. Per le finalità previste dall'articolo 1, primo comma, lettera g sexies), della legge regionale 31/1975, come aggiunta dal comma 13, è autorizzata la spesa di lire 40 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 5411 (1.1.162.2.06.04) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 22 - programma 0.16.3 - spese correnti - categoria 1.6 - sezione VI - con la denominazione <<Sovvenzione annua al Centro studi e ricerche storiche "Silentes loquimur">> con lo stanziamento di lire 40 milioni per l'anno 1999.
16. Per le finalità previste dall'articolo 1, primo comma, lettera g septies), della legge regionale 31/1975, come aggiunta dal comma 13, è autorizzata la spesa di lire 10 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 5412 (1.1.162.2.06.04) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 22 - programma 0.16.3 - spese correnti - categoria 1.6 - sezione VI - con la denominazione <<Sovvenzione annua alla Associazione Amici e discendenti esuli istriani e giuliani - ADES>> e con lo stanziamento di lire 10 milioni per l'anno 1999.
17. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 10/1982, i precitati capitoli 5410, 5411 e 5412 sono inseriti nell'elenco n. 1 annesso al bilancio.
18. Nell'ambito delle finalità indicate nell'articolo 13, secondo comma, della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68, è autorizzata la concessione all'Ente regionale teatrale del Friuli-Venezia Giulia di un contributo straordinario di lire 220 milioni, allo scopo di sostenere la realizzazione di un programma organico di interventi minori di adattamento e miglioramento funzionale della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche di sale teatrali appartenenti ad enti locali collegati al circuito teatrale della Regione.
19. Per le finalità previste dal comma 18 è autorizzata la spesa di lire 220 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 5463 (2.1.242.3.06.06) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 22 - programma 0.16.3 - spese d'investimento - categoria 2.4 - sezione VI - con la denominazione <<Contributo straordinario all'Ente regionale teatrale del Friuli-Venezia Giulia per sostenere un programma di interventi volti all'adattamento e al miglioramento della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche di sale teatrali di enti locali collegati al circuito teatrale regionale>> e con lo stanziamento di lire 220 milioni per l'anno 1999.
20. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Centro musicale sloveno - Glasbena Matica di Trieste un finanziamento straordinario di lire 400 milioni per l'anno 1999 da destinare al ripiano del disavanzo consolidatosi al 31 dicembre 1998 a fronte delle spese di gestione per l'attuazione della propria attività istituzionale.
21. Per le finalità previste dal comma 20 è autorizzata la spesa complessiva di lire 400 milioni per l'anno 1999 a carico dei seguenti capitoli che si istituiscono nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 22 - programma 0.16.4 - spese correnti - categoria 1.6 - sezione VI:
a) capitolo 5492 (1.1.162.2.06.04) con la denominazione <<Finanziamento straordinario al Centro musicale sloveno - Glasbena Matica per il ripiano del disavanzo al 31 dicembre 1998>> e con lo stanziamento di lire 200 milioni per l'anno 1999;
b) capitolo 5493 (1.1.162.2.06.04) con la denominazione <<Finanziamento straordinario al Centro musicale sloveno - Glasbena Matica per il ripiano del disavanzo al 31 dicembre 1998 - Fondi statali>> e con lo stanziamento di lire 200 milioni per l'anno 1999.

26. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Centro friulano arti plastiche, riconosciuto Ente regionale con DPGR 20 novembre 1998, n. 0403/Pres., al fine di assicurare la realizzazione di mostre di particolare rilievo internazionale nel settore artistico.
27. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Udine per la realizzazione di una pubblicazione divulgativa, a favore degli studenti della scuola dell'obbligo, delle opere di alcuni dei principali artisti friulani del '900.
28. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Associazione Italia - Russia di Pordenone per sostenere il progetto Baikal House of Europe - BHE a favore della promozione della diffusione della cultura e della cooperazione tra l'Europa e la Siberia Orientale.
29. Per le finalità previste dai commi 26, 27 e 28 è autorizzata, rispettivamente, la spesa di lire 70 milioni, di lire 30 milioni e di lire 10 milioni per l'anno 1999 a carico dei seguenti capitoli che si istituiscono nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 22 - programma 0.16.3 - spese correnti - categoria rispettivamente 1.6, 1.5 e 1.6 - sezione VI:
a) capitolo 5413 (1.1.162.2.06.06) con la denominazione <<Contributo straordinario al centro Friulano arti plastiche per la realizzazione di mostre di particolare rilievo internazionale nel settore artistico>> e con lo stanziamento di lire 70 milioni per l'anno 1999;
b) capitolo 5414 (1.1.152.2.06.06) con la denominazione <<Contributo straordinario al Comune di Udine per la realizzazione di una pubblicazione divulgativa delle opere di alcuni dei principali artisti friulani>> e con lo stanziamento di lire 30 milioni per l'anno 1999;
c) capitolo 5415 (1.1.162.2.06.06) con la denominazione <<Contributo straordinario all'Associazione Italia - Russia di Pordenone per sostenere il progetto Baikal House of Europe (BHE)>> e con lo stanziamento di lire 10 milioni per l'anno 1999.

30. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Centro per le Ricerche Archeologiche e Storiche nel Goriziano, al fine di assicurare la realizzazione della campagna di scavi archeologici e favorire il turismo storico collegato all'utilizzo degli itinerari della prima guerra mondiale.
31. Per le finalità previste dal comma 30 è autorizzata la spesa di lire 70 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 5258 (2.1.242.3.06.06) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 22 - programma 0.16.2 - spese di investimento - categoria 2.4 - sezione VI - con la denominazione <<Contributo straordinario al Centro per le Ricerche Archeologiche e Storiche nel Goriziano per realizzare scavi archeologici e favorire il turismo storico collegato agli itinerari della prima guerra mondiale>> e con lo stanziamento di lire 70 milioni per l'anno 1999.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 5, comma 23, L. R. 18/2000
2 Comma 24 abrogato da art. 17, comma 1, L. R. 7/2002 a decorrere dall'1 gennaio 2003.
3 Comma 25 abrogato da art. 17, comma 1, L. R. 7/2002 a decorrere dall'1 gennaio 2003.
4 Integrata la disciplina del comma 18 da art. 5, comma 16, L. R. 15/2005 . Vedi anche la disciplina transitoria di cui al comma 17 del medesimo art. 5., sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 5, comma 13, L. R. 22/2007
5 Comma 1 abrogato da art. 13, comma 2, lettera a), L. R. 2/2011 , a decorrere dall'1/1/2012.
6 Comma 2 abrogato da art. 13, comma 2, lettera a), L. R. 2/2011 , a decorrere dall'1/1/2012.
7 Comma 23 abrogato da art. 6, comma 116, lettera c), L. R. 23/2013
8 Comma 12 abrogato da art. 38, comma 1, lettera j), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
Art. 12
1. Per le finalità previste dall'articolo 15, comma 2, della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25, come integrato dall'articolo 94, comma 2, della legge regionale 13/1998, con particolare riferimento ai programmi di Consorzi o altre forme associative regionali tra operatori agrituristici tendenti alla creazione e promozione di itinerari agrituristici, utilizzando il supporto di strumenti informatici, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 6901 (2.1.163.2.10.24) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 25 - programma 0.20.3 - spese correnti - categoria 1.6 - sezione X - con la denominazione << Finanziamento dei programmi dei Consorzi o di altre forme associative fra operatori agrituristici e delle organizzazioni agrituristiche più rappresentative a livello regionale per l'attivazione di servizi e la promozione dell'agriturismo, ivi compresa la prenotazione e vendita di soggiorni e prestazioni accessorie, con particolare riferimento alla creazione e promozione di itinerari agrituristici col supporto di strumenti informatici >> e con lo stanziamento di lire 300 milioni per l'anno 1999.
3. Il piano di ristrutturazione deve comprendere una revisione dello statuto e dell'atto costitutivo dell'Associazione, di cui al comma 2, che tenga conto delle mutate condizioni nello svolgimento delle attività delegate. La concessione del contributo straordinario è condizionata al preventivo parere, sul piano di ristrutturazione organizzativa, della competente commissione consiliare.
4. Per le finalità previste dal comma 2 è autorizzata la spesa di lire 1.300 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 6995 (2.1.243.3.10.10) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 25 - programma 0.20.3 - spese d'investimento - categoria 2.4 - sezione X - con la denominazione << Contributo straordinario, << una tantum >>, alla Associazione Allevatori del Friuli-Venezia Giulia per il finanziamento di un piano di ristrutturazione organizzativa nell'ambito delle attività istituzionali delegate >> e con lo stanziamento di lire 1.300 milioni per l'anno 1999.
10. Per le finalità previste dall'articolo 50, della legge regionale 12/1998 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 6841 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.
11. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 4/1999, sono aggiunte infine le seguenti parole: << nonché per attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica ed economica anche a supporto delle esigenze di programmazione. >>.
12. Per le finalità di cui al comma 11 è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 600 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 6877 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999, il cui stanziamento è conseguentemente elevato di pari importo. In relazione al disposto di cui al comma 11 alla denominazione del capitolo 6877 sono aggiunte infine le seguenti parole << nonché per attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica ed economica anche a supporto delle esigenze di programmazione >>.
14. Per le finalità previste dal comma 13 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 8952 (1.1.155.2.10.12) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 28 - programma 0.2.2 - spese correnti - categoria 1.5 - sezione X - con la denominazione << Contributo al Consorzio per i servizi turistici del Tarvisiano e di Sella Nevea per l'attuazione del progetto turistico transfrontaliero denominato "Playing together" >> e con lo stanziamento di lire 200 milioni per l'anno 1999.
15. Al fine di consentire la realizzazione di un impianto di difesa attiva dalle valanghe in località Sella Nevea, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Chiusaforte un contributo di lire 130 milioni per le spese di consulenza e progettazione.
16. Per le finalità previste dal comma 15 è autorizzata la spesa di lire 130 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 8975 (1.1.152.2.10.24) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 28 - programma 0.2.2 - spese correnti - categoria 1.5 - sezione X - con la denominazione << Contributo al Comune di Chiusaforte per le spese di consulenza e progettazione di un impianto di difesa attiva dalle valanghe in località Sella Nevea >> e con lo stanziamento di lire 130 milioni per l'anno 1999.
17. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario a favore dell'Ente Fiera di Trieste a sostegno della manifestazione << 4 T - Turismo - Borsa del turismo dell'Est >>.
18. Per le finalità previste dal comma 17 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 9088 (1.1.158.3.10.25) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 28 - programma 0.25.1 - spese correnti - categoria 1.5 - sezione X - con la denominazione << Contributo straordinario a favore dell'Ente Fiera di Trieste a sostegno della manifestazione "4T - Turismo - Borsa del turismo dell'Est" >> e con lo stanziamento di lire 300 milioni per l'anno 1999.
19. Per la concessione di contributi sulle spese di gestione degli Enti fieristici, ai sensi dell'articolo 1, primo comma, lettera b), della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 74, limitatamente a somme relative all'esercizio 1998 con riferimento ai contenuti della deliberazione della Giunta regionale del 18 dicembre 1998, n. 3639 è autorizzata la spesa di lire 1.200 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 9089 (1.1.156.2.10.25) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 28 - programma 0.25.1 - spese correnti - categoria 1.5 - sezione X - con la denominazione << Contributi sulle spese di gestione degli Enti fieristici per l'esercizio 1998 >> e con lo stanziamento di lire 1.200 milioni per l'anno 1999.
22. Per le finalità previste dal comma 20 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 9214 (2.1.155.2.10.24) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 28 - programma 0.26.1 - spese correnti - categoria 1.5 - sezione X - con la denominazione << Contributo all'Azienda di promozione turistica di Trieste per un'azione promozionale nei Paesi dell'Est europeo, con particolare riguardo alla Russia >> e con lo stanziamento di lire 500 milioni per l'anno 1999.
23. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario a favore dell'Azienda regionale per la promozione turistica (ARPT) per la realizzazione, in convenzione col consorzio Promotrieste e con l'Aeroporto del Friuli-Venezia Giulia SpA, di un centro di informazioni presso l'aeroporto di Ronchi dei Legionari.
24. Per le finalità previste dal comma 23 è autorizzata la spesa di lire 480 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 9238 (1.1.155.2.10.24) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 28 - programma 0.26.1 - spese correnti - categoria 1.5 - sezione X - con la denominazione << Finanziamento straordinario a favore dell'Azienda regionale per la promozione turistica (ARPT) per la realizzazione, in convenzione col consorzio Promotrieste e con l'Aeroporto del Friuli-Venezia Giulia SpA, di un centro di informazioni presso l'aeroporto di Ronchi dei Legionari >> e con lo stanziamento di lire 480 milioni per l'anno 1999.
26. Per le finalità previste dal comma 25 è autorizzata la spesa di lire 400 milioni a carico del capitolo 9125 (1.1.163.2.10.25) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 28 - programma 0.25.2 - spese correnti - categoria 1.6 - sezione X - con la denominazione << Finanziamenti annuali a favore dei Consorzi garanzia fidi tra le piccole imprese commerciali a parziale sollievo delle spese di gestione >> e con lo stanziamento di lire 400 milioni per l'anno 1999.
27. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 10/1982, il precitato capitolo 9125 è inserito nell'elenco n. 1 annesso al bilancio.
28. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Udine un contributo di lire 100 milioni, allo scopo di promuovere l'immagine del settore produttivo del legno e dell'arredamento della regione autonoma Friuli- Venezia Giulia, sotto l'aspetto economico-produttivo, fieristico-promozionale ed organizzativo, in rapporto e sinergia con il sistema legno e arredo del Triveneto.
29. Il contributo di cui al comma 28 è erogato, anche in via anticipata, dalla Direzione regionale dell'industria a seguito della presentazione e approvazione del progetto relativo a tale attività di promozione.
30. Per le finalità previste dal comma 28 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 7689 (2.1.158.2.10.28) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 26 - programma 0.21.1 - spese correnti - categoria 1.5 - sezione X - con la denominazione << Contributo alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Udine per la promozione dell'immagine del settore produttivo del legno e dell'arredamento della regione Friuli-Venezia Giulia, in rapporto e sinergia con il sistema legno e arredo del Triveneto >> e con lo stanziamento di lire 100 milioni per l'anno 1999.
32. Al fine di favorire l'equilibrio tra le esigenze legate alla maternità e quelle lavorative, promuovendo l'eguaglianza sostanziale per le donne nell'attività economica ed imprenditoriale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a contribuire alle spese che le titolari o socie di imprese artigiane, iscritte all'Albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 2 della legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6, o di loro consorzi, cooperative o società consortili anche in forma cooperativa iscritti all'apposita sezione dell'albo stesso ai sensi degli articoli 31 bis e 31 ter della medesima legge regionale 6/1970, come aggiunti rispettivamente dall'articolo 18, primo comma, della legge regionale 27 aprile 1992, n. 29 e dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 22 agosto 1991, n. 32, sostengono per la costituzione di un fondo volontario che garantisca un'indennità giornaliera in caso di assenza dal lavoro per maternità, malattia, assistenza ai figli fino ai 6 anni.
33. Possono beneficiare dell'intervento le titolari o socie di imprese di cui al comma 32 che abbiano sede legale ed operativa nel Friuli-Venezia Giulia da almeno due anni.
34. Per le finalità previste dal comma 32 l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all'Ente Bilaterale Regionale Artigiani FVG (EBIART) un finanziamento destinato a concorrere nella realizzazione del fondo alimentato dai versamenti volontari delle imprenditrici.
35. Il finanziamento regionale è pari al doppio dell'ammontare complessivo dei versamenti effettuati dalle imprenditrici e può essere erogato in via anticipata, nella misura del 50 per cento dello stanziamento, al momento della costituzione del fondo.
36. Per le finalità previste dal comma 34 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 8468 (2.1.161.2.08.34) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 27 - programma 0.13.4 - spese correnti - categoria 1.6 - sezione VIII - con la denominazione << Finanziamento all'Ente bilaterale regionale artigiani FVG (EBIART) a titolo di concorso nella realizzazione del fondo volontario delle imprenditrici artigiane per le indennità in caso di assenza dal lavoro >> e con lo stanziamento di lire 500 milioni per l'anno 1999.
37. L'Amministrazione regionale, nell'ambito delle iniziative aventi finalità di aiuto umanitario, è autorizzata a finanziare i missionari Comboniani - Collegio delle Missioni Africane di Verona - per la realizzazione, in via straordinaria, del progetto per la costruzione di quattro casette per infermieri del << St. Luke's Hospital >> in Angal (Uganda). Le modalità di attuazione dell'intervento sono determinate con deliberazione della Giunta regionale.
38. Per le finalità previste dal comma 37 è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 4165 (2.1.210.3.01.01) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 18 - programma 0.6.1 - spese di investimento - categoria 2.1 - sezione I - con la denominazione << Finanziamenti del Fondo regionale della protezione civile da destinare alla realizzazione del progetto di costruzione di case per infermieri dell'ospedale di Angal in Uganda >> e con lo stanziamento di lire 50 milioni per l'anno 1999.
39. Nell'ambito delle finalità previste dall'articolo 7 della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 10, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Centro regionale servizi per le piccole e medie industrie un contributo straordinario di lire 180 milioni per l'anno 1999, per l'individuazione di idonei strumenti operativi atti a favorire i processi di innovazione tecnologica e di riorganizzazione produttiva del sistema economico regionale al fine di ricercare le condizioni per la tutela dei lavoratori in esubero, posti nelle liste di mobilità o licenziati a seguito di crisi o di fallimento di imprese, creando progetti e programmi per il reimpiego.
40. Ai fini dell'ottenimento del contributo previsto dal comma 39, il Centro regionale servizi per le piccole e medie industrie presenta all'Amministrazione regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, domanda di contributo corredata del programma delle attività da realizzare; il programma viene approvato dalla Giunta regionale.
41. Per le finalità previste dal comma 39 è autorizzata la spesa di lire 180 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 7690 (1.1.163.2.10.28) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 26 - programma 0.21.1 - spese correnti - categoria 1.6 - sezione X - con la denominazione << Contributo straordinario al Centro regionale servizi per le piccole e medie industrie per l'individuazione di strumenti operativi atti a favorire i processi di innovazione tecnologica e di riorganizzazione produttiva del sistema economico regionale >> e con lo stanziamento di lire 180 milioni per l'anno 1999.
43. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con i soggetti gestori, o assegnatari, di fondi di agevolazione, specifiche convenzioni ovvero ad integrare le convenzioni vigenti per regolamentare i rapporti e le procedure connesse al monitoraggio ed alla valutazione dell'efficacia degli interventi a sostegno dei comparti economici attivati da leggi e norme regionali e per determinare i relativi compensi e rimborsi spese da riconoscere agli stessi per i servizi prestati. L'onere relativo a tali compensi e rimborsi spese è posto a carico dei vari fondi in assegnazione o gestione e contabilizzato nelle previste rendicontazioni annuali.
Note:
1 Le disposizioni dei commi 5, 6 e 7 vengono notificate alla Commissione dell' Unione europea per il relativo esame, come previsto dall' articolo 19 della medesima L.R. 25/99, ed i relativi effetti sono sospesi fino alla data di pubblicazione sul B.U.R. dell' avviso dell' esito positivo della Commissione stessa.
2 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 6, comma 25, L. R. 2/2000
3 Integrata la disciplina del comma 5 da art. 6, comma 133, L. R. 2/2000
4 Integrata la disciplina del comma 5 da art. 6, comma 134, L. R. 2/2000
5 Integrata la disciplina del comma 6 da art. 6, comma 133, L. R. 2/2000
6 Parole soppresse al comma 20 da art. 6, comma 189, L. R. 2/2000
7 I commi 5, 6 e 7 svolgono la loro efficacia a seguito dell' avvenuta abrogazione dell' art. 19, L.R. 25/1999 - che ne prevedeva l' invio alla Commissione europea - disposta dal comma 3 dell' art. 10 della L.R. 4/2001.
8 Vedi la disciplina transitoria del comma 5, stabilita da art. 7, comma 75, L. R. 4/2001
9 Comma 5 abrogato da art. 9, comma 30, L. R. 3/2002
10 Comma 6 abrogato da art. 9, comma 30, L. R. 3/2002
11 Comma 7 abrogato da art. 9, comma 30, L. R. 3/2002
12 Comma 20 sostituito da art. 7, comma 87, L. R. 1/2003
13 Parole aggiunte al comma 21 da art. 7, comma 87, L. R. 1/2003
14 Comma 25 sostituito da art. 7, comma 66, L. R. 1/2003
15 Comma 8 abrogato da art. 26, comma 2, L. R. 11/2006 , a decorrere dall'1/1/2007.
16 Parole sostituite al comma 13 da art. 5, comma 34, L. R. 30/2007
17 Comma 9 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 13
 (Altri interventi)
1. Per l'anno 1999 è autorizzata la spesa di lire 5.977.011.894 a favore del Fondo regionale di rotazione per l'edilizia abitativa di cui all'articolo 80, primo comma, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, per interventi a favore degli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP), a carico del capitolo 3294 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.
2. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 28, della legge regionale 4/1999, limitatamente alle opere di culto interessate dai percorsi giubilari della regione, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 3442 (2.1.242.3.08.15) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999 - 2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 16 - programma 0.9.1 - spese d'investimento - categoria 2.4 - sezione VIII - nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999, con la denominazione << Contributi per la realizzazione di opere di culto interessate dai percorsi giubilari della regione >> e con lo stanziamento di lire 2.000 milioni per l'anno 1999.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Prata di Pordenone un contributo di lire 1.000 milioni per la sistemazione di piazza Risorgimento ed il recupero edilizio del fabbricato ex scuole elementari.
4. Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 3443 (2.1.232.3.08.32) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 16 - programma 0.9.1 - spese d'investimento - categoria 2.3 - sezione VIII - con la denominazione << Contributo al Comune di Prata di Pordenone per la sistemazione di piazza Risorgimento ed il recupero edilizio del fabbricato ex scuole elementari >> e con lo stanziamento di lire 1.000 milioni per l'anno 1999.
5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di San Quirino un contributo di lire 500 milioni per la realizzazione di un centro sociale e ricreativo in località Villotte.
6. La spesa ammissibile al contributo di cui al comma 5 comprende anche l'acquisizione delle attrezzature necessarie ad assicurare un'adeguata fruibilità del centro medesimo.
7. Per le finalità previste dal comma 5 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 3444 (2.1.232.3.08.09) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 16 - programma 0.9.1 - spese d'investimento - categoria 2.3 - sezione VIII - con la denominazione << Contributo al Comune di San Quirino per la realizzazione di un centro sociale e ricreativo in località Villotte >> e con lo stanziamento di lire 500 milioni per l'anno 1999.
8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Provincia di Pordenone un contributo di lire 800 milioni per la ristrutturazione dell'Auditorium << Concordia >> dell'Istituto tecnico per geometri << Pertini >>.
9. Per le finalità previste dal comma 8 è autorizzata la spesa di lire 800 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 3445 (2.1.233.3.08.32) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 16 - programma 0.9.1 - spese di investimento - categoria 2.3 - sezione VIII - con la denominazione << Contributo alla Provincia di Pordenone per la ristrutturazione dell'Auditorium << Concordia >> dell'Istituto tecnico per geometri "Pertini" >> e con lo stanziamento di lire 800 milioni per l'anno 1999.
10. Agli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa disposte dai commi 1, 2, 4, 7 e 9 si fa fronte come di seguito indicato:
a) per lire 2.277.011.894, in deroga a quanto disposto dagli articoli 80, secondo comma, e 81 della legge regionale 75/1982, come da ultimo modificato dall'articolo 15, comma 1, della legge regionale 9/1999, in relazione ai maggiori introiti accertati al 31 dicembre 1998 sul capitolo 1531 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci precitati, dei rientri delle anticipazioni disposte a valere sul Fondo regionale di rotazione per interventi nel settore di edilizia abitativa;
b) per lire 8.000 milioni mediante storno di pari importo dal capitolo 3298 dello stato di previsione della spesa dei bilanci precitati, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.

11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Istituto F. Renati di Udine un contributo per interventi di straordinaria manutenzione per la bonifica dall'amianto della copertura. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 175 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 2413 (1.1.162.2.08.32) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999 - 2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 13 - programma 0.5.3 - spese correnti - categoria 1.6 - sezione VIII - con la denominazione << Contributo all'Istituto << F. Renati >> di Udine per interventi di straordinaria manutenzione per la bonifica dall'amianto della copertura >> e con lo stanziamento di lire 175 milioni per l'anno 1999.
12. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Aquileia un contributo per l'apprestamento di aree e servizi per favorire l'accoglienza dei pellegrini in occasione del Giubileo dell'anno 2000. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 3441 (2.1.232.3.08.27) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999 - 2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 16 - programma 0.9.1 - spese d'investimento - categoria 2.3 - sezione VIII - con la denominazione << Contributo al Comune di Aquileia per l'apprestamento di aree e servizi per favorire l'accoglienza dei pellegrini in occasione del Giubileo dell'anno 2000 >> e con lo stanziamento di lire 300 milioni per l'anno 1999.
13. In vista dell'attuazione delle procedure di cui all'articolo 5 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57, come sostituito dall'articolo 30, comma 15, della legge regionale 10/1997, relativamente alla quota di proprietà regionale dell'immobile sito in Comune di Azzano Decimo, sede del Centro di formazione professionale dell'IRFoP, e considerato il disposto dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 26 aprile 1999, n. 11, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Azzano Decimo, a sollievo degli oneri per l'acquisto della parte del citato compendio immobiliare di proprietà dell'Ente Scuola Maestranze Edili - ESME di Pordenone, da destinare a centro polifunzionale e scolastico, un contributo straordinario di lire 1.000 milioni per l'anno 1999.
14. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 13 è presentata alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici, corredata di una relazione illustrativa e di una perizia di stima. Il contributo predetto può essere concesso ed erogato in via anticipata ed in un'unica soluzione sulla base della presentazione della deliberazione dell'Ente relativa all'acquisto e del parere di congruità del Direttore provinciale dei servizi tecnici di Pordenone. Il decreto di concessione del contributo ne stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione.
15. Per le finalità previste dal comma 13 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 3470 (2.1.232.3.08.06) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 16 - programma 0.15.1 di nuova istituzione nella rubrica - spese d'investimento - categoria 2.3 - sezione VIII - con la denominazione << Contributo straordinario al Comune di Azzano Decimo a sollievo degli oneri per l'acquisto di parte dell'immobile sito in detta località, sede del Centro di formazione professionale dell'IRFoP da adibire a centro polifunzionale e scolastico >> e con lo stanziamento di lire 1.000 milioni per l'anno 1999.
16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle piccole e medie imprese insediate nei territori dei comuni facenti parte della Comunità montana della Carnia contributi per aiuti agli investimenti nel rispetto del regime degli interventi << de minimis >> previsti dalla normativa regionale in conformità alle disposizioni comunitarie.
19. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo al Comune di Cordenons per le opere di potenziamento e rettifica della strada di collegamento tra l'abitato di Cordenons ed il nuovo asse stradale Piandipan-Sequals.
21. Per le finalità previste dal comma 19 è autorizzata la spesa di lire 600 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 3716 (2.1.232.3.09.17) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 17 - programma 0.10.1 - spese d'investimento - categoria 2.3 - sezione IX - con la denominazione << Contributo al Comune di Cordenons per le opere di potenziamento e rettifica della strada di collegamento tra Cordenons ed il nuovo asse stradale Piandipan-Sequals >> e con lo stanziamento di lire 600 milioni per l'anno 1999.
23. Per conseguire il finanziamento di cui al comma 22, il Comune interessato presenta domanda alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
24. Per le finalità previste dal comma 22 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 2000 a carico del capitolo 3731 (2.1.232.3.10.17) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999 - 2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 17 - programma 0.10.1 - spese d'investimento - categoria 2.3 - sezione X - con la denominazione << Finanziamento straordinario al Comune di Muggia per la progettazione del raccordo viario con la Slovenia >> e con lo stanziamento di lire 1.000 milioni per l'anno 2000. Al relativo onere si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 9710 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 70 dell'elenco n. 7 allegato ai bilanci predetti).
25. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare mutui per la realizzazione del completamento della grande viabilità triestina sino alla concorrenza di lire 300 miliardi.
27. L'Amministrazione regionale è autorizzata a contribuire, nella misura massima del 10 per cento del costo di ogni singolo intervento, alla spesa per l'eliminazione dei punti di maggiore criticità della rete stradale. A tal fine l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con l'ANAS un'apposita convenzione per l'individuazione dei punti predetti, la definizione dei costi per la loro eliminazione e la regolamentazione dei reciproci rapporti.
28. Per le finalità previste dal comma 27 è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 3941 (2.1.210.3.09.17) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 17 - programma 0.10.4 - spese di investimento - categoria 2.1 - sezione IX - con la denominazione << Spese per l'eliminazione dei punti di maggiore criticità della rete stradale regionale >> e con lo stanziamento di lire 400 milioni per l'anno 1999.
29. In attuazione del disposto di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 31 dicembre 1998, n. 483, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Provincia di Pordenone, sulla base di un apposito accordo di programma, contributi nella misura massima del 100 per cento della spesa ammissibile per la realizzazione di interventi ed opere infrastrutturali di interesse locale, nei Comuni interessati dal progetto di ampliamento della base di Aviano.
30. Per le finalità previste dal comma 29 è autorizzata la spesa di lire 8.000 milioni per l'anno 1999 e di lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2003, con l'onere di lire 16.000 milioni relativo alle quote autorizzate per gli anni dal 1999 al 2001 a carico del capitolo 3683 (2.1.232.5.09.18) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 17 - programma 0.10.1 - spese d'investimento - categoria 2.3 - sezione IX - con la denominazione << Contributi alla Provincia di Pordenone interessata dal progetto di ampliamento della base di Aviano per la realizzazione di interventi e di opere infrastrutturali di interesse locale >> con lo stanziamento complessivo di lire 16.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 8.000 milioni per l'anno 1999 e lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001; le quote autorizzate per gli anni 2002 e 2003 fanno carico ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi. Corrispondentemente è prevista l'entrata di pari importo assegnata dallo Stato, per le medesime finalità, iscritta sul capitolo 471 (2.3.2) che si istituisce nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - al titolo II - categoria 2.3 - con la denominazione << Acquisizione di fondi dallo Stato per la realizzazione di interventi e di opere infrastrutturali di interesse locale nei Comuni interessati dal progetto di ampliamento della base di Aviano >> e con lo stanziamento complessivo di lire 16.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 8.000 milioni per l'anno 1999 e di lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001; le quote relative agli anni 2002 e 2003 affluiscono al corrispondente capitolo dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci per gli anni medesimi.
31. Per le finalità previste dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 10 novembre 1998, n. 14 è autorizzata la spesa di lire 1.300 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 4150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 il cui stanziamento è elevato di pari importo. Detto importo è da considerare in parte a reintegro delle somme utilizzate a carico del Fondo regionale per la protezione civile per la partecipazione alle iniziative umanitarie nel Kosovo.
32. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con il Centro di servizi e documentazione per la cooperazione economica internazionale, di cui all'articolo 2, comma 9, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, un a convenzione rivolta a sostenere la promozione commerciale all'estero ed a favorire il processo di internazionalizzazione delle imprese nei Paesi interessati dagli interventi per lo sviluppo internazionale della Regione Friuli - Venezia Giulia, della Provincia di Belluno e delle sue aree limitrofe, di cui alla legge 19/1991 medesima e alle sue successive modificazioni.
35. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 46, comma 2, del DPR 6 marzo 1978, n. 102, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico di Duino un contributo di lire 321 milioni per l'anno 1999, da destinare all'acquisto di beni mobili ed attrezzature.
36. Per le finalità previste dal comma 35 è autorizzata la spesa di lire 321 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 1311 (1.1.162.2.06.04) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 9 - programma 0.15.3 - spese correnti - categoria 1.6 - sezione VI - con la denominazione << Contributo al Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico di Duino per l'acquisto di beni mobili ed attrezzature >> e con lo stanziamento di lire 321 milioni per l'anno 1999. Al relativo onere si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 1320 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999, il cui stanziamento è ridotto di lire 321 milioni per l'anno 1999.
37. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Società Tarvisio 2006 SpA un finanziamento straordinario di lire 60 milioni finalizzato alla predisposizione di un documento di indirizzo, in collaborazione con le associazioni ambientaliste, per la valorizzazione delle risorse socio-economiche della Val Canale e del Canal del Ferro in connessione alla candidatura olimpica Tarvisio 2006 ed al Piano particolareggiato del Tarvisiano.
38. Per le finalità previste dal comma 37 è autorizzata la spesa di lire 60 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 1971 (2.1.243.3.10.12) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 12 - programma 0.2.2 - spese d'investimento - categoria 2.4 - sezione X - con la denominazione << Finanziamento straordinario alla Società Tarvisio 2006 SpA per la predisposizione di un documento di indirizzo per la valorizzazione delle risorse socio- economiche della Val Canale e del Canal del Ferro >> e con lo stanziamento di lire 60 milioni per l'anno 1999. Al relativo onere si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 2022 del precitato stato di previsione della spesa, il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di lire 60 milioni per l'anno 1999.
39. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese, entro il limite di lire 200 milioni, per iniziative volte alla divulgazione delle conoscenze e delle esperienze acquisite nell'opera di ricostruzione del Friuli.
40. La concessione e contestuale erogazione del finanziamento è disposta previa deliberazione della Giunta regionale.
41. Per le finalità previste dal comma 39 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 9400 (1.1.152.2.09.18) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 29 - programma 0.3.1 - spese correnti - categoria 1.5 - sezione VIII - con la denominazione << Spese per iniziative volte alla divulgazione delle conoscenze e delle esperienze acquisite nell'opera di ricostruzione del Friuli >> e con lo stanziamento di lire 200 milioni per l'anno 1999.
42. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Associazione nazionale della Polizia di Stato - sezione di Udine - per la realizzazione di un monumento alla memoria dei caduti della Polizia di Stato nell'attentato del 23 dicembre 1998 in Viale Ungheria ad Udine.
43. Per le finalità previste dal comma 42 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 5194 (1.1.242.3.06.32) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 22 - programma 0.16.1 - spese d'investimento - categoria 2.4 - sezione VI - con la denominazione << Contributo straordinario all'Associazione nazionale della Polizia di Stato - sezione di Udine - per la realizzazione di un monumento ai caduti della Polizia di Stato >> e con lo stanziamento di lire 100 milioni per l'anno 1999.
44. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alla Autovie Venete SpA per concorrere alle spese per la realizzazione di barriere antirumore lungo la rete autostradale del Friuli- Venezia Giulia.
45. Per le finalità previste dal comma 44 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 3735 (2.1.236.3.09.17) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 17 - programma 0.10.1 - spese di investimento - categoria 2.3 - sezione IX - con la denominazione << Contributo straordinario alla Autovie Venete SpA per concorrere alle spese per la realizzazione di barriere antirumore, lungo la rete autostradale del Friuli- Venezia Giulia >> e con lo stanziamento di lire 100 milioni per l'anno 1999.
46. Ai fini del perseguimento dell'obiettivo di garantire il corretto funzionamento del pubblico servizio l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di lire 2.000 milioni al Consorzio depurazione acque Bassa Friulana per la copertura dei maggiori oneri, correlati a controversie giudiziali e/o arbitrali, relativi alla realizzazione del I, II e III lotto dell'impianto consortile di raccolta, convogliamento, depurazione dei liquami civili ed industriali e di una condotta translagunare di scarico a mare.
47. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 46 è presentata alla Direzione regionale dell'ambiente entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il contributo predetto viene concesso ed erogato in via anticipata in unica soluzione. Il decreto di concessione del contributo stabilisce termini e modalità di rendicontazione.
48. Per le finalità previste dal comma 46 è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 2308 (2.1.234.3.08.16) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 13 - programma 0.5.2 - spese d'investimento - categoria 2.3 - sezione VIII - con la denominazione << Contributo straordinario al Consorzio depurazione acque Bassa Friulana per la copertura dei maggiori oneri, correlati a controversie giudiziali e/o arbitrali, relativi alla realizzazione del I, II e III lotto dell'impianto consortile di raccolta, convogliamento, depurazione dei liquami civili ed industriali e di una condotta translagunare di scarico a mare >> e con lo stanziamento di lire 2.000 milioni. Al relativo onere si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 2495 del precitato stato di previsione della spesa, il cui stanziamento è corrispondentemente ridotto per l'anno 1999, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 29 da art. 5, comma 12, L. R. 24/2009
2 Integrata la disciplina del comma 22 da art. 5, comma 11, L. R. 12/2010
Art. 14
 (Incorporazione della Segreteria generale straordinaria
nella Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi
tecnici)
1. In attuazione del disposto di cui all'articolo 9, comma 8, della legge regionale 19 settembre 1996, n. 40, la Segreteria generale straordinaria è incorporata nella Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici che ne assume le relative competenze, a decorrere dall'1 gennaio 2000.
3. Quando leggi e regolamenti regionali menzionano la Segreteria generale straordinaria, la menzione si intende riferita alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici.
4. La figura del Segretario generale straordinario di cui all'articolo 2 della legge regionale 53/1976 è soppressa. Quando leggi e regolamenti regionali menzionano il Segretario generale straordinario in relazione alle competenze al medesimo attribuite, la menzione si intende riferita al Direttore del Servizio degli interventi diretti, dei contratti e degli affari tecnici di cui al comma 2.
Note:
1 Comma 2 abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S.n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 15
 (Interventi a favore delle zone terremotate)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna SpA - Agemont un finanziamento straordinario di lire 6.000 milioni per la realizzazione di un laboratorio per la certificazione dei prodotti della climatizzazione, completo di attrezzature ed impianti, compreso l'eventuale ampliamento dello stabilimento, presso il centro di innovazione tecnologica dell'Agemont SpA di Amaro.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 9594 (2.1.243.3.10.12) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999 - 2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 29 - programma 0.31.1 - spese d'investimento - categoria 2.4 - sezione X - con la denominazione << Finanziamento straordinario all'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna SpA - Agemont per la realizzazione di un laboratorio per la certificazione dei prodotti della climatizzazione, completo di attrezzature ed impianti, presso il centro di innovazione tecnologica dell'Agemont SpA di Amaro, ivi compreso l'eventuale ampliamento dello stabilimento >> e con lo stanziamento di lire 6.000 milioni per l'anno 1999.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Bordano un finanziamento straordinario di lire 2.000 milioni per la realizzazione di una sede funzionale per lo studio e la ricerca entomologica dei lepidotteri locali ed esotici. Sono ammesse a finanziamento anche le spese per le attrezzature e gli arredi di laboratorio, biblioteca e mostra permanente dei lepidotteri imbalsamati.
6. Per l'intervento di cui al comma 4 l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Bordano, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
7. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 9595 (2.1.232.3.06.06) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999 - 2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 29 - programma 0.31.1 - spese d'investimento - categoria 2.3 - sezione VI - con la denominazione << Finanziamento straordinario al Comune di Bordano per la realizzazione di una sede funzionale per lo studio e la ricerca entomologica dei lepidotteri locali ed esotici >> e con lo stanziamento di lire 2.000 milioni per l'anno 1999.
8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Enemonzo un finanziamento straordinario di lire 300 milioni per il completamento dell'intervento di ristrutturazione di un edificio destinato ad uso assistenziale in favore di persone portatrici di handicap denominato << Casa Menegon >>.
10. Per l'intervento di cui al comma 8 l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Enemonzo, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
11. Per le finalità previste dal comma 8 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 9566 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999 - 2001 e del bilancio per l'anno 1999 il cui stanziamento è elevato di pari importo.
12. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Forni di Sopra un finanziamento straordinario di lire 1.000 milioni per lavori di ripristino e completamento delle reti idrica e fognaria.
14. Per l'intervento di cui al comma 12 l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Forni di Sopra, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
15. Per le finalità previste dal comma 12 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 9597 (2.1.232.3.08.16) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999 - 2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 29 - programma 0.31.1 - spese d'investimento - categoria 2.3 - sezione VIII - con la denominazione << Finanziamento straordinario al Comune di Forni di Sopra per lavori di ripristino e completamento delle reti idrica e fognaria >> e con lo stanziamento di lire 1.000 milioni per l'anno 1999.
16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Amaro un finanziamento straordinario di lire 300 milioni per garantire la completa funzionalità dell'edificio ad uso misto di proprietà comunale sito in piazza Maggiore.
18. Per l'intervento di cui al comma 16 l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Amaro anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
19. Per le finalità previste dal comma 16 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 9602 (2.1.232.3.08.32) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 29 - programma 0.31.1 - spese di investimento - categoria 2.3 - sezione VIII - con la denominazione << Finanziamento straordinario al Comune di Amaro per garantire la completa funzionalità dell'edificio ad uso misto di proprietà comunale sito in piazza Maggiore >> e con lo stanziamento di lire 300 milioni per l'anno 1999.
20. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Resia un finanziamento straordinario di lire 400 milioni per la realizzazione di un edificio polifunzionale da adibire ad archivio storico, biblioteca comunale e museo etnografico. Sono ammesse a finanziamento anche le spese per gli arredi e le attrezzature.
22. Per l'intervento di cui al comma 21 l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Resia, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
23. Per le finalità previste dal comma 20 è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 9598 (2.1.232.3.06.06) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999 - 2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 29 - programma 0.31.1 - spese d'investimento - categoria 2.3 - sezione VI - con la denominazione << Finanziamento straordinario al Comune di Resia per la realizzazione di un edificio polifunzionale da adibire ad archivio storico, biblioteca comunale e museo etnografico >> e con lo stanziamento di lire 400 milioni per l'anno 1999.
24. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Tarvisio un finanziamento straordinario di lire 1.850 milioni per il ripristino e la sistemazione dell'acquedotto di Monte Lussari.
26. Per l'intervento di cui al comma 24 l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Tarvisio, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
27. Per le finalità previste dal comma 24 è autorizzata la spesa di lire 1.850 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 9599 (2.1.232.3.08.16) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999 - 2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 29 - programma 0.31.1 - spese d'investimento - categoria 2.3 - sezione VIII - con la denominazione << Finanziamento straordinario al Comune di Tarvisio per il ripristino e la sistemazione dell'acquedotto di Monte Lussari >> e con lo stanziamento di lire 1.850 milioni per l'anno 1999.
28. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Udine un finanziamento straordinario di lire 700 milioni per la progettazione dell'adeguamento antisismico e l'allestimento museale dell'edificio denominato << Casa Cavazzini >>.
30. Per l'intervento di cui al comma 28 l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Udine, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
31. Per le finalità previste dal comma 28 è autorizzata la spesa di lire 700 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 9588 (2.1.232.3.06.06) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999 - 2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 29 - programma 0.31.1 - spese d'investimento - categoria 2.3 - sezione VI - con la denominazione << Finanziamento straordinario al Comune di Udine per la progettazione dell'adeguamento antisismico e l'allestimento museale dell'edificio denominato "Casa Cavazzini" >> e con lo stanziamento di lire 700 milioni per l'anno 1999.
32. L'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre un finanziamento straordinario di lire 3.000 milioni per coprire la spesa necessaria alla progettazione definitiva del collegamento stradale Sequals - Gemona. A tal fine può avvalersi degli Enti locali ovvero di società di progettazione pubblica o privata.
33. Le scelte progettuali definitive verranno assunte di comune accordo tra gli Enti locali interessati e la Direzione regionale della viabilità e dei trasporti.
34. Per le finalità previste dal comma 32 è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 3623 (2.1.210.3.09.17) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999 - 2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 17 - programma 0.10.1 - spese d'investimento - categoria 2.1 - sezione IX - con la denominazione << Finanziamento straordinario per la progettazione definitiva del collegamento stradale Sequals - Gemona >> e con lo stanziamento di lire 3.000 milioni per l'anno 1999.
35. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Villa Santina un finanziamento straordinario di lire 3.000 milioni per l'acquisto e la riconversione ad uso abitativo di alcuni fabbricati produttivi.
36. Per conseguire il finanziamento di cui al comma 35 il Comune interessato presenta domanda alla Segreteria generale straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
37. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo V della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni ed integrazioni. Il finanziamento di cui al comma 35 è cumulabile con altri finanziamenti previsti da leggi regionali o statali. Per l'intervento di cui al comma 35, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Villa Santina, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
38. Per le finalità previste dal comma 35 è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 9589 (2.1.232.3.07.26) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999 - 2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 29 - programma 0.31.1 - spese d'investimento - categoria 2.3 - sezione VII - con la denominazione << Finanziamento straordinario al Comune di Villa Santina per l'acquisto e la riconversione ad uso abitativo di alcuni fabbricati produttivi >> e con lo stanziamento di lire 3.000 milioni per l'anno 1999.
39. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Maniago un finanziamento straordinario di lire 1.000 milioni per il completamento del museo della coltelleria.
41. Per l'intervento di cui al comma 39 l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Maniago, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
42. Per le finalità previste dal comma 39 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 9585 (2.1.232.3.06.06) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999 - 2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 29 - programma 0.31.1 - spese d'investimento - categoria 2.3 - sezione VI - con la denominazione << Finanziamento straordinario al Comune di Maniago per il completamento del museo della coltelleria >> e con lo stanziamento di lire 1.000 milioni per l'anno 1999.
43. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Osoppo un finanziamento straordinario di lire 2.000 milioni per il completamento del recupero e l'adeguamento funzionale della << Fortezza Osoppo >>.
45. Per l'intervento di cui al comma 43 l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Osoppo, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
46. Per le finalità previste dal comma 43 è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 9586 (2.1.232.3.06.06) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999 - 2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 29 - programma 0.31.1 - spese d'investimento - categoria 2.3 - sezione VI - con la denominazione << Finanziamento straordinario al Comune di Osoppo per il completamento del recupero e l'adeguamento funzionale della "Fortezza Osoppo" >> e con lo stanziamento di lire 2.000 milioni per l'anno 1999.
47. Per le finalità previste dall'articolo 6 della legge regionale 8 agosto 1984, n. 33, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 9447 dello stato previsione della spesa dei bilanci predetti il cui stanziamento viene elevato di pari importo.
48. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Lusevera un finanziamento straordinario di lire 400 milioni per lavori di urbanizzazione in frazione di Pradielis.
49. Per conseguire il finanziamento di cui al comma 48, il Comune interessato presenta domanda alla Segreteria generale straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo V della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni ed integrazioni. Il finanziamento è cumulabile con altri finanziamenti previsti da leggi regionali o statali. Per l'intervento di cui al comma 48, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Lusevera, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
50. Per le finalità previste dal comma 48 è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 9503 (2.1.232.3.08.26) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999 - 2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 29 - programma 0.31.1 - spese d'investimento - categoria 2.3 - sezione VIII - con la denominazione << Finanziamento straordinario al Comune di Lusevera per lavori di urbanizzazione in frazione di Pradielis >> e con lo stanziamento di lire 400 milioni per l'anno 1999.
51. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Tarcento un finanziamento straordinario di lire 1.526.244.713 per l'acquisto, il recupero, l'adeguamento tecnologico, strutturale e funzionale di un edificio - già adibito ad attività ricreativa e culturale e danneggiato dagli eventi sismici - da adibire a biblioteca comprensoriale e a sala polifunzionale.
53. Per l'intervento di cui al comma 51, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Tarcento, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
54. Per le finalità previste dal comma 51 è autorizzata la spesa di lire 1.526.244.713 per l'anno 1999 a carico del capitolo 9601 (2.1.232.3.07.32) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 29 - programma 0.31.1 - spese d'investimento - categoria 2.3 - sezione VI - con la denominazione << Finanziamento straordinario al Comune di Tarcento per l'acquisto, il recupero, l'adeguamento tecnologico, strutturale e funzionale di un edificio da adibire a biblioteca comprensoriale e a sala polifunzionale >> e con lo stanziamento di lire 1.526.244.713 per l'anno 1999.
55. Al maggior onere di complessive lire 23.676.244.713, per l'anno 1999, derivante dalle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 34, 38, 42, 46, 47, 50 e 54 si provvede:
a) nell'ambito del disposto di cui all'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 1990, n. 58, per lire 9.472.858.204, mediante prelevamento dal capitolo 9620 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1999 di pari importo corrispondente per lire 7.946.613.491 alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1998 e trasferita, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge regionale 10/1982, con decreto dell'Assessore regionale alle finanze del 3 febbraio 1999, n. 11;
b) per complessive lire 4.650.096.078, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 9621 dello stato di previsione della spesa dei bilanci predetti corrispondente per lire 3.251.332.556 alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1998 e trasferita, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge regionale 10/1982, con decreto dell'Assessore regionale alle finanze del 3 febbraio 1999, n. 11;
c) per complessive lire 9.553.290.431 mediante storno dai seguenti capitoli del precitato stato di previsione della spesa per gli importi a fianco di ciascuno indicati, corrispondenti a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1998 e trasferita, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge regionale 10/1982, con decreto dell'Assessore regionale alle finanze del 5 febbraio 1999, n. 12, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa:
1) capitolo 9445 - lire 27.343.029;
2) capitolo 9448 - lire 3.500.000.000;
3) capitolo 9519 - lire 150.000.000;
4) capitolo 9521 - lire 300.000.000;
5) capitolo 9525 - lire 93.242.181;
6) capitolo 9526 - lire 735.493.749;
7) capitolo 9532 - lire 32.211.472;
8) capitolo 9538 - lire 315.000.000;
9) capitolo 9543 - lire 200.000.000;
10) capitolo 9550 - lire 200.000.000;
11) capitolo 9567 - lire 4.000.000.000.

56. I maggiori introiti corrispondenti a complessive lire 184.108.375 accertati al 31 dicembre 1998 sui capitoli 654, 1062, 1450, 1538, dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci precitati, ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 10/1982 confluiscono al << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> iscritto al capitolo 9621 dello stato di previsione della spesa dei bilanci precitati il cui stanziamento è elevato di pari importo per l'anno 1999.
Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 5, comma 87, L. R. 4/2001
Art. 16
 (Altre norme contabili)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con agenzie o società fornitrici di servizi di trasporto per l'attività di missione degli Amministratori e dei dipendenti regionali. I relativi oneri fanno carico ai capitoli 101, 102, 552 e 553 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.
4. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 4, primo comma, n. 7, e 51, primo comma, dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, nonché dell'articolo 8 del DPR 26 agosto 1965, n. 1116, e dell'articolo 2, settimo comma, del DPR 23 gennaio 1965, n. 114, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 8, nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia non è dovuta alcuna tassa di concessione per l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, a decorrere dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge.
5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzia fideiussoria, fino all'importo massimo di lire 1.400 milioni, ai fini della concessione di anticipazioni bancarie al Teatro Stabile Sloveno di Trieste nelle more dell'erogazione dei contributi per il sostegno dell'attività allo stesso assegnati dal Ministero per i beni e le attività culturali, nonché dal Commissariato del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia a carico del Fondo Trieste.
6. La concessione della garanzia fideiussoria di cui al comma 5 è disposta con deliberazione della Giunta regionale proposta dall'Assessore regionale alle finanze.
7. La domanda per la concessione della garanzia è corredata della delibera con la quale il Consiglio di Amministrazione del Teatro Stabile Sloveno di Trieste dispone il ricorso all'anticipazione bancaria, dichiarando motivatamente l'impossibilità di fornire proprie idonee garanzie a fronte della stessa, e dall'atto di adesione della banca concedente.
8. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del comma 5 fanno carico al capitolo 1541 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.
17. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze di concerto con l'Assessore all'edilizia e ai servizi tecnici, vengono determinate le misure dei tassi da applicare alle operazioni di finanziamento per le rate residue, a far data dalle rate in scadenza con il 31 dicembre 1999, e viene approvato lo schema di atto aggiuntivo con le banche contraenti, anche al fine di rideterminare la composizione della provvista mista.
18. Le risorse derivanti da estinzione anticipata di prestiti obbligazionari per quote di provvista non utilizzata verranno introitate al capitolo 1301 dello stato di previsione della entrata del bilancio pluriennale 1999- 2001 e del bilancio per l'anno 1999.
20. All'articolo 11, comma 17, della legge regionale 4/1999, le parole << per la realizzazione di interventi di recupero di impianti sportivi >> sono sostituite dalle parole << per l'acquisto e per la realizzazione di interventi di recupero di impianti sportivi >>.
21. In relazione al disposto di cui al comma 20 nella denominazione del capitolo 6135 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 le parole << alla realizzazione >> sono sostituite dalle parole << all'acquisto e alla realizzazione >>.
30. La disposizione di cui al comma 29 trova applicazione per tutti gli stanziamenti individuati dal comma medesimo indipendentemente dall'esercizio finanziario di iscrizione a bilancio.
32. In relazione al disposto dell'articolo 4, comma 14, della legge regionale 10/1997, le variazioni di spesa autorizzate dall'articolo 14, commi 26 e 27, della legge regionale 14/1998, a carico del capitolo 8180 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, corrispondente al capitolo 9010 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999, si intendono rispettivamente disposte per gli anni dal 1998 al 2017 e dal 1999 al 2018.
34. Le iniziative per le quali siano state presentate domande di finanziamento alla Direzione regionale del commercio e del turismo ai sensi dell'articolo 19 bis della legge regionale 35/1987, come aggiunto dall'articolo 42, comma 1, della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29, e che non hanno trovato accoglimento per il mancato rifinanziamento del relativo capitolo di bilancio, possono essere finanziate con le eventuali disponibilità del Fondo regionale per lo sviluppo della montagna.
35. In via di interpretazione autentica dell'articolo 21 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, tra gli oneri connessi con la realizzazione della nuova sede della Provincia di Pordenone sono comprese anche le spese per gli arredi e le attrezzature.
42. All'articolo 16, comma 56, della legge regionale 3/1998, la parola << costruzione >> è sostituita dalla parola << realizzazione >>. Conseguentemente la denominazione del capitolo 5864 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 è modificata con la sostituzione della parola << costruzione >> con la parola << realizzazione >>.
43. (Comma omesso in quanto oggetto di rinvio da parte del Governo).
Note:
1 Comma 2 abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S.n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
2 Comma 19 abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art. 3bis, comma 2, L.R. 18/1996.
3 Comma 10 sostituito da art. 10, comma 6, L. R. 13/2000 , con effetto dal giorno successivo alla pubblicazione sul B.U.R. dell' avviso dell' esito positivo dell' esame da parte della Commissione europea come previsto dall' articolo 18 della medesima L.R. 13/2000.
4 Comma 11 bis aggiunto da art. 10, comma 7, L. R. 13/2000 , con effetto dal giorno successivo alla pubblicazione sul B.U.R. dell' avviso dell' esito positivo dell' esame da parte della Commissione europea come previsto dall' articolo 18 della medesima L.R. 13/2000.
5 Comma 11 ter aggiunto da art. 10, comma 7, L. R. 13/2000 , con effetto dal giorno successivo alla pubblicazione sul B.U.R. dell' avviso dell' esito positivo dell' esame da parte della Commissione europea come previsto dall' articolo 18 della medesima L.R. 13/2000.
6 Comma 11 quater aggiunto da art. 10, comma 7, L. R. 13/2000 , con effetto dal giorno successivo alla pubblicazione sul B.U.R. dell' avviso dell' esito positivo dell' esame da parte della Commissione europea come previsto dall' articolo 18 della medesima L.R. 13/2000.
7 Comma 14 sostituito da art. 10, comma 8, L. R. 13/2000 , con effetto dal giorno successivo alla pubblicazione sul B.U.R. dell' avviso dell' esito positivo dell' esame da parte della Commissione europea come previsto dall' articolo 18 della medesima L.R. 13/2000.
8 Comma 25 abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002
9 Comma 26 abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002
10 Comma 27 abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002
11 Comma 9 abrogato da art. 1, comma 30, L. R. 3/2002
12 Comma 10 abrogato da art. 1, comma 30, L. R. 3/2002
13 Comma 11 abrogato da art. 1, comma 30, L. R. 3/2002
14 Comma 11 bis abrogato da art. 1, comma 30, L. R. 3/2002
15 Comma 12 abrogato da art. 1, comma 30, L. R. 3/2002
16 Comma 13 abrogato da art. 1, comma 30, L. R. 3/2002
17 Comma 14 abrogato da art. 1, comma 30, L. R. 3/2002
18 Comma 15 abrogato da art. 1, comma 30, L. R. 3/2002
19 Abrogato il comma 3, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18).
20 Comma 28 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
21 Comma 31 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
22 Comma 36 abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 1/2006
23 Comma 37 abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 1/2006
24 Comma 38 abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 1/2006
25 Comma 39 abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 1/2006
26 Comma 40 abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 1/2006
27 Comma 41 abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 1/2006
28 Comma 33 abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1/1/2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.
29 Comma 22 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
30 Comma 23 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
31 Comma 1 bis aggiunto da art. 12, comma 37, L. R. 6/2013
Art. 17
 (Rifinanziamenti di leggi regionali)
39. Lo stanziamento del seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è ridotto nella misura di seguito indicata, intendendosi corrispondentemente modificata la relativa autorizzazione di spesa
Capitolo 7255 (2.1.243.6.10.10)
Contributi negli interessi sui prestiti agrari di esercizio erogati da istituti ed enti esercenti il credito agrario a termini dell'articolo 2, punto 4, lettera b) della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni ed integrazioni, alle cooperative e loro consorzi che operano nel settore della raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita collettiva dei prodotti agricoli - ivi comprese le stalle sociali e gli allevamenti cooperativi - per la corresponsione di anticipazioni ai soci conferenti
1998-3.437.600.000
1999-1.800.000.000
2000--
2001--
TOTALE-5.237.600.000


40. Lo stanziamento del seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è ridotto nella misura di seguito indicata, intendendosi corrispondentemente modificata la relativa autorizzazione di spesa
Capitolo 7360 (2.1.243.5.10.10)
Finanziamento per la realizzazione di interventi in attuazione del regolamento (CEE) n. 951/1997 e del relativo programma operativo regionale 1994-1999 per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli, anche a titolo di anticipazione delle quote comunitaria e statale
1998--
1999-3.000.000.000
2000--
2001--
TOTALE-3.000.000.000


45. Lo stanziamento del seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, relativamente al limite di impegno indicato in calce, è ridotto dell'importo ivi indicato in corrispondenza a ciascuna annualità, intendendosi corrispondentemente modificata la relativa autorizzazione di spesa
Capitolo 7930 (2.1.238.5.10.28)
Contributi pluriennali, per una durata non superiore a 15 anni, a favore degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 24, e successive modificazioni, a fronte dei mutui contratti per la realizzazione di opere di infrastrutturazione industriale o destinate a servizi, ivi compreso il costo delle aree su cui le opere stesse insistono
1998--
1999-3.000.000.000
2000-3.000.000.000
2001-3.000.000.000
TOTALE-9.000.000.000
limite 15:1999 - 2013-3.000.000.000

Le variazioni sulle annualità per gli anni successivi al triennio fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

Note:
1 Comma 43 abrogato da art. 12, comma 22, L. R. 13/2000
Art. 18
 (Rifinanziamenti di leggi regionali mediante contrazione di
mutuo)
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposito atto aggiuntivo di modifica dei contratti di mutuo in essere relativamente al capitolo 850 dello stato di previsione della spesa, di cui al comma 1, con il quale si preveda la stipula dei contratti definitivi relativamente alle poste del capitolo 847 dello stato di previsione della spesa, di cui al comma 2.
11. Per le finalità previste dall'articolo 51, comma 1 bis, della legge regionale 13/1998, come inserito dall'articolo 10, comma 1, della legge regionale 9/1999 e modificato dal precedente comma è autorizzata la spesa a carico del seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, in corrispondenza alla previsione dell'entrata di pari importo sul capitolo dello stato di previsione dell'entrata correlato sottospecificato
Capitolo 2665 (E/1650) (2.1.234.3.08.15)
(di nuova istituzione - rubrica n. 13 - programma 0.9.1 - spese d'investimento - categoria 2.3 - sezione VIII)
Spese e contributi per la costruzione, il completamento, l'estensione ed il miglioramento della rete di distribuzione dei gas combustibili e di altre infrastrutture energetiche nell'ambito dei territori ricompresi nei comprensori delle comunità montane - finanziato con contrazione di mutuo
1998--
19993.000.000.000
2000--
2001--
TOTALE3.000.000.000


Art. 19

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 10, comma 3, L. R. 4/2001