Legge regionale 16 agosto 1999, n. 23 - TESTO VIGENTE dal 10/08/2019

Disciplina di raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi.
Art. 1
 (Finalità)
1. La Regione Friuli-Venezia Giulia, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 16 dicembre 1985, n. 752, disciplina con la presente legge la raccolta, la coltivazione, la conservazione ed il commercio dei tartufi nel proprio territorio, assumendo come obiettivi la promozione, lo sviluppo e la valorizzazione del settore tartuficolo nell'ambito della necessaria tutela e conservazione ambientale dei territori interessati.
Art. 6
 (Miglioramenti)
1. Sono considerati miglioramenti le seguenti operazioni:
a) decespugliamento e/o diradamento delle piante arboree da eseguirsi almeno ogni tre anni;
b) trasformazione in alto fusto del bosco, secondo un progetto di conversione, privilegiando il rilascio delle matricine e delle specie simbionti con i tartufi;
c) sarchiatura annuale della tartufaia e/o delle singole cave;
d) potatura delle piante simbionti;
e) pacciamatura parziale o totale sulle superfici delle cave, da eseguirsi ogni anno durante il periodo estivo;
f) graticciate trasversali sulla superficie delle cave per evitare erosioni superficiali quando la pendenza è eccessiva e rinnovamento delle stesse ogni qual volta sia necessario, o comunque ogni dieci anni;
g) drenaggio e governo delle acque superficiali;
h) irrigazioni di soccorso sulla superficie delle cave.

2. I miglioramenti vanno eseguiti a regola d'arte e ripetuti nei tempi prescritti, nell'ambito della superficie delle tartufaie, secondo le previsioni del piano triennale di miglioramento delle tartufaie. Il piano è presentato dal conduttore all'atto della richiesta di riconoscimento.
3. Le operazioni colturali e gli interventi devono esser realizzati entro tre anni dal rilascio dell'attestato di riconoscimento.
4. Le operazioni colturali di cui al comma 3 valgono anche ai fini delle prescrizioni di massima e di polizia forestale per i boschi e terreni di montagna sottoposti a vincoli, ai sensi della vigente normativa regionale.
5. È considerato incremento della tartufaia la messa a dimora di piante tartufigene, nel numero e nella qualità ritenuti idonei rispetto alle potenzialità della tartufaia e alla natura del terreno. La messa a dimora deve essere effettuata nel rispetto delle tecniche colturali e delle previsioni del piano triennale.
Note:
1 Parole sostituite al comma 6 da art. 44, comma 1, L. R. 24/2006
2 Parole sostituite al comma 6 da art. 17, comma 1, L. R. 28/2017
Art. 11
 (Ricerca e raccolta dei tartufi)
1. La ricerca e la raccolta dei tartufi devono essere effettuate in modo da non arrecare danno alle tartufaie.
2. La raccolta dei tartufi è consentita esclusivamente con l'impiego del << vanghetto >> o << vanghella >> o dello << zappetto >> aventi la lama di lunghezza non superiore ai cm. 15 e di larghezza in punta non superiore a cm. 8 ed è limitata ai seguenti periodi:
a) Tuber magnatum, dall'1 ottobre al 31 dicembre;
b) Tuber melanosporum, dal 15 novembre al 15 marzo;
c) Tuber brumale var. moschatum, dal 15 novembre al 15 marzo;
d) Tuber aestivum, dall'1 maggio al 30 novembre;
e) Tuber uncinatum, dall'1 ottobre al 31 dicembre;
f) Tuber brumale, dall'1 gennaio al 15 marzo;
g) Tuber albidum o Borchii, dal 15 gennaio al 30 aprile;
h) Tuber macrosporum, dall'1 settembre al 31 gennaio;
i) Tuber mesentericum, dall' 1 settembre al 31 gennaio.

4. È vietata la raccolta dei tartufi immaturi o avariati.
5. La ricerca e la raccolta dei tartufi sono vietate durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole.
6. Le buche o le forate aperte per l'estrazione devono essere riempite subito dopo con il medesimo terreno di scavo.
7. È permesso per ogni raccoglitore l'uso contemporaneo di due cani da ricerca di tartufi.
8. Il cane da ricerca dei tartufi, ai fini dell'iscrizione all'anagrafe, deve essere munito di un codice di riconoscimento integrato con un segno distintivo.
Note:
1 Comma 3 sostituito da art. 44, comma 1, L. R. 24/2006
2 Comma 3 sostituito da art. 20, comma 1, L. R. 28/2017
Art. 12
 (Idoneità per la raccolta)
2. Le materie di esame riguarderanno le tecniche di raccolta dei tartufi e di miglioramento delle tartufaie, le vigenti normative nazionali e regionali, la biologia ed il riconoscimento delle varie specie di tartufo.
3. Il rilascio dell'autorizzazione è documentato con apposito tesserino recante le generalità e la fotografia del titolare.
4. Ai sensi dell'articolo 5 della legge 752/1985, il tesserino è valido per tutto il territorio nazionale.
5. Non sono soggetti agli obblighi di cui al comma 1 i raccoglitori di tartufi sui fondi di loro proprietà o comunque da essi condotti.
6. In via transitoria, ed al fine di promuovere la raccolta, la coltivazione, la conservazione ed il commercio dei tartufi, l'obbligo dell'autorizzazione decorrerà dall'1 gennaio 2001.
7. Per coloro che, entro sei mesi da tale data, avranno ottenuto un attestato dichiarante la qualità di raccoglitore di tartufi da una delle associazioni micologiche appositamente autorizzate dalla Direzione regionale dell'agricoltura, non sarà necessario l'esame di idoneità di cui al comma 1.
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 15, comma 3, L. R. 17/2006
2 Parole soppresse al comma 4 da art. 44, comma 1, L. R. 24/2006
3 Parole aggiunte al comma 1 da art. 21, comma 1, L. R. 28/2017
4 Parole aggiunte al comma 1 da art. 3, comma 36, L. R. 13/2019
Art. 15
1. L'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA svolge iniziative volte all'approfondimento e alla divulgazione delle conoscenze tecnico-scientifiche, nonché alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio tartuficolo e all'incremento della produzione dei tartufi, mediante:
a) attività di ricerca, di sperimentazione, di assistenza tecnica, dimostrativa, anche in collaborazione con istituti universitari, o con i centri di cui all'articolo 2 della legge 752/1985;
b) iniziative promozionali, pubblicitarie, informative e culturali in materia di tartuficoltura;
c) attività formativa, di qualificazione e di aggiornamento del personale tecnico e di quello preposto alla vigilanza.

2. I vivai forestali della Regione possono produrre piante tartufigene idonee, per incrementare le tartufaie controllate, per realizzare tartufaie coltivate e per la valorizzazione delle specifiche situazioni territoriali e ambientali a vocazione tartufigena.
Note:
1 Parole sostituite al comma 3 da art. 15, comma 5, L. R. 17/2006
2 Articolo sostituito da art. 44, comma 1, L. R. 24/2006
3 Comma 3 sostituito da art. 24, comma 1, lettera a), L. R. 28/2017
4 Comma 3 bis aggiunto da art. 24, comma 1, lettera b), L. R. 28/2017
5 Vedi la disciplina transitoria del comma 3, stabilita da art. 3, comma 7, L. R. 37/2017
Art. 16

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo sostituito da art. 44, comma 1, L. R. 24/2006
2 Articolo abrogato da art. 25, comma 1, L. R. 28/2017
Art. 19
1. Alle violazioni di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) per la raccolta senza il tesserino di cui all'articolo 12, comma 3 da 100 euro a 400 euro;
b) per la raccolta in periodo vietato di cui all'articolo 11, comma 2, o senza l'ausilio del cane addestrato o senza l'attrezzo idoneo di cui all'articolo 11, comma 2, o per il commercio di tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta da 150 euro a 500 euro;
c) per la raccolta di tartufi con lavorazione andante del terreno, da 150 euro a 500 euro per ogni decara o frazione del terreno lavorato;
d) per l'apertura di buche in soprannumero o per il mancato riempimento con la terra prima estratta di cui all'articolo 11, comma 6, da 50 euro a 100 euro per ogni cinque buche o frazione, aperte e non riempite con il medesimo terreno di scavo;
e) per la raccolta abusiva di tartufi in tartufaie coltivate o controllate riconosciute di cui all'articolo 4, comma 1, da 500 euro a 2.000 euro;
f) per la raccolta di tartufi immaturi o avariati di cui all'articolo 11, comma 4, da 50 euro a 200 euro;
g) per la ricerca e la raccolta di tartufi durante le ore notturne di cui all'articolo 11, comma 5, da 150 euro a 500 euro;
h) per la raccolta nelle aree rimboschite per un periodo di quindici anni dalla data del rimboschimento da 50 euro a 200 euro;
i) per la raccolta dei tartufi con un numero di cani superiore a quanto previsto dall'articolo 11, comma 7, da 150 euro a 500 euro per ciascun cane;
2. La raccolta dei tartufi nelle ipotesi previste dal comma 1 comporta la confisca del materiale raccolto, nonché la sanzione accessoria del ritiro del tesserino previsto dall'articolo 12, comma 3, per l'anno solare in corso.
Note:
1 Parole sostituite al comma 3 da art. 44, comma 1, L. R. 24/2006
2 Articolo sostituito da art. 28, comma 1, L. R. 28/2017
Art. 20

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
Art. 21

( ABROGATO )

Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 4, comma 48, L. R. 2/2000
2 Articolo abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
Art. 22

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.