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LEGGE 16 dicembre 1985, n. 752

Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/05/1991)
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Testo in vigore dal:  5-1-1986

Art. 5


Per praticare la raccolta del tartufo, il raccoglitore deve sottoporsi ad un esame per l'accertamento della sua idoneità.
Sono esentati dalla prova d'esame coloro che sono già muniti del tesserino alla data di entrata in vigore della presente legge.
Le regioni sono pertanto tenute ad emanare norme in merito al rilascio, a seguito del sopracitato esame, di apposito tesserino di idoneità con cui si autorizza a praticare la ricerca e la raccolta del tartufo.
Sul tesserino devono essere riportate le generalità e la fotografia.
L'età minima dei raccoglitori non deve essere inferiore ai 14 anni.
Le autorizzazioni di raccolta hanno valore sull'intero territorio nazionale.
La ricerca, da chiunque eseguita, deve essere effettuata con l'ausilio del cane a ciò addestrato e lo scavo, con l'apposito attrezzo (vanghetto o vanghella), deve essere limitato al punto ove il cane lo abbia iniziato.
Non sono soggetti agli obblighi di cui ai precedenti commi i raccoglitori di tartufi su fondi di loro proprietà.
È in ogni caso vietato:
a) la lavorazione andante del terreno nel periodo di raccolta dei tartufi;
b) la raccolta dei tartufi immaturi;
c) la non riempitura delle buche aperte per la raccolta;
d) la ricerca e la raccolta del tartufo durante le ore notturne da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dell'alba, salve diverse disposizioni regionali in relazione ad usanze locali.