Legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Disposizioni varie in materia di competenza regionale.
Art. 65
3 bis. Agli alloggi occupati dai profughi e dagli aventi causa e rientranti nella normativa della legge 4 marzo 1952, n. 137, e passati in proprietà alla Regione, il prezzo di cessione è determinato, su richiesta degli occupanti, con le modalità previste dalle leggi statali e regionali di miglior favore.
4. Gli acquirenti di cui al comma 1 hanno facoltà di provvedere al versamento del corrispettivo in 40 rate semestrali, senza aggravio di interessi. In caso di versamento in un'unica soluzione, il prezzo di cessione di cui al comma 3 è ridotto del 30 per cento. Le rate semestrali sono determinate sul prezzo d'acquisto al netto dell'importo corrispondente agli oneri di qualsiasi tipo direttamente a carico dell'Amministrazione regionale da versare da parte degli acquirenti all'atto della stipula del contratto. I benefici di cui al presente comma sono applicabili ai soli acquirenti che non risultino proprietari di altri immobili a uso abitativo.
6. L'accoglimento della domanda di cui alla comma 5 è subordinato all'integrale pagamento dei canoni di locazione.
7. Il trasferimento della proprietà ha luogo all'atto della stipula del contratto, con iscrizione di ipoteca a garanzia della corresponsione dei ratei dovuti nei casi di pagamento dilazionato.
8. Per un periodo di 10 anni dalla data di stipulazione del contratto, gli alloggi acquistati non possono essere alienati ne locati, ne su di essi può costituirsi alcun diritto reale di godimento. Tale vincolo deve essere trascritto ed annotato nei registri immobiliari a cura dell'Amministrazione regionale e a spese degli acquirenti.
9. Al comma 5 dell'articolo 21 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, le parole << retroattivo dalla data in cui si è verificata la scadenza dei rapporti contrattuali medesimi >> sono sostituite con le seguenti << dalla data di entrata in vigore della presente legge >>.
Note:
1 Comma 3 bis aggiunto da art. 6, comma 15, L. R. 13/2000
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 15, comma 1, L. R. 13/2000
3 Parole sostituite al comma 2 da art. 15, comma 2, L. R. 13/2000
4 Parole sostituite al comma 5 da art. 15, comma 3, L. R. 13/2000
5 Comma 6 bis aggiunto da art. 15, comma 4, L. R. 13/2000
6 Comma 3 interpretato da art. 16, comma 15, L. R. 13/2002
7 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 7, comma 1, L. R. 17/2004
8 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 7, comma 2, L. R. 17/2004
9 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 7, L. R. 2/2006
10 Comma 8 bis aggiunto da art. 77, comma 3, L. R. 17/2010
11 Comma 8 ter aggiunto da art. 77, comma 3, L. R. 17/2010