Legge regionale 19 settembre 1996, n. 40 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Ulteriori norme per il completamento della ricostruzione in Friuli e modifiche alla legge regionale 16/1996 in materia di edilizia convenzionata.
Art. 1
 
2. L'aliquota percentuale indicata al comma 1 è applicata:
a) al costo determinato ai sensi degli articoli 46, terzo comma, e 59 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modifiche ed integrazioni, per gli alloggi e, rispettivamente, per i vani adibiti ad attività produttiva, nel caso di opere di ricostruzione assistite dai contributi della citata legge regionale 63/1977;
b) all'importo dei lavori, come risultante dal progetto approvato, nel caso di opere di riparazione e di consolidamento antisismico degli edifici assistite dai contributi previsti rispettivamente dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 13 maggio 1988, n. 30, e loro successive modificazioni ed integrazioni;
c) all'importo dei lavori, come risultante dal progetto approvato, nel caso di opere assistite dai contributi previsti dall'articolo 18 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, e successive modifiche ed integrazioni, relative al consolidamento, ripristino, ricostruzione e nuova costruzione di muri di sostegno finalizzati alla riparazione o alla ricostruzione degli edifici;
d) all'importo dei lavori, come risultante dal progetto approvato, nel caso di opere assistite dai contributi previsti dagli articoli 30 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, e 81 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, e loro successive modificazioni ed integrazioni, intese ad eliminare fenomeni di infiltrazione d'acqua dagli edifici riparati o ricostruiti con i benefici delle leggi regionali 30/1977 e 63/1977 e loro successive modificazioni ed integrazioni.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli interventi pubblici per i quali l'IVA dovuta per l'esecuzione dei relativi lavori deve intendersi compresa, in via di interpretazione autentica, nel contributo.
Note:
1 Parole sostituite al comma 3 da art. 138, comma 30, L. R. 13/1998 con effetto dal 20 settembre 1996, data di entrata in vigore della L.R. 40/96, come previsto dal comma 31 del medesimo articolo.
Art. 2
 
1. Il divieto di cumulo previsto dall'articolo 48 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, non si applica nei confronti dei soggetti che hanno presentato la domanda di contributo ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, così come sostituito dall'articolo 43 della legge regionale 26/1988, per la riparazione di un alloggio danneggiato dagli eventi sismici del 1976 qualora in favore del medesimo nucleo familiare sia già stato concesso, nei limiti dell'importo di stima risultante dal verbale di accertamento danni di cui all'articolo 4 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, e comunque per un importo non superiore a lire 6 milioni, un beneficio ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 30/1977.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano soltanto nei casi in cui, attraverso l'intervento di riparazione attuato, non sia stata conseguita la ricettività abitativa minima secondo le previsioni di cui al DPGR 5 agosto 1977, n. 16l5/Pres.
Art. 3
 
1. Sono fatti salvi i benefici contributivi di cui all'articolo 19 della legge regionale 2/1982, così come sostituito dall'articolo 43 della legge regionale 26/1988, concessi a coloro che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano acquistato da familiari conviventi, in tempo utile e per atto tra vivi, la proprietà piena ed esclusiva di un alloggio danneggiato dagli eventi sismici, già posseduto precedentemente a titolo di usufrutto parziale, sempreché l'unità immobiliare dopo l'intervento venga utilizzata per il soddisfacimento delle esigenze abitative del richiedente.
3. Il beneficio contributivo riconosciuto ai sensi del comma 1 è rideterminato d'ufficio detraendo l'ammontare del contributo erogato di cui al comma 2.
Art. 4
 
1. Sono fatti validi, agli effetti contributivi, i provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente disposti ai sensi della legge regionale 30/1977, prima dell'entrata in vigore della presente legge, in favore di soggetti non più titolari dell'immobile danneggiato dagli eventi sismici per averlo alienato, successivamente alla data del 6 maggio 1976, in favore di uno o più familiari conviventi, ovvero in favore di soggetti legati all'alienante da vincolo di parentela di primo grado.
Art. 5
 
1. I benefici di cui all'articolo 12 bis della legge regionale 30/1977, così come inserito dall'articolo 9 della legge regionale 2/1982, all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 26/1988, e agli articoli 2 e 72 della legge regionale 11 settembre 1991, n. 48, sono estesi agli interventi di recupero statico e funzionale di edifici comunque acquisiti al patrimonio disponibile dei Comuni alla data del 31 dicembre 1994 per destinarli al soddisfacimento delle finalità previste dalle predette disposizioni.
Art. 7
 
1. I provvedimenti di spesa eventualmente assunti prima dell'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 2/1982, in favore di acquirenti 'mortis causa' di edifici danneggiati dagli eventi sismici destinati ad uso di abitazione, sono fatti salvi a tutti gli effetti.
Art. 9
1. La Segreteria generale straordinaria è riordinata nei seguenti Servizi:
a) Servizio degli affari amministrativi e contabili;
b) Servizio degli affari generali e della consulenza;
c) Servizio degli interventi diretti, dei contratti e degli affari tecnici.

3. Il Servizio degli affari generali e della consulenza esercita le competenze indicate dall'articolo 3, comma 1, lettere e), h) e p) della legge regionale 31/1990 e successive modifiche ed integrazioni; cura altresì l'elaborazione dei testi normativi di iniziativa giuntale nelle materie di competenza della Segreteria generale straordinaria, l'aggiornamento della raccolta dei testi normativi sulla ricostruzione, la trattazione degli affari contenziosi in collegamento con l'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Giunta regionale, l'attività di riscontro ai rilievi degli organi di controllo sui provvedimenti amministrativi della Segreteria generale straordinaria in collegamento con i Servizi competenti e fornisce altresì il supporto giuridico-amministrativo ai diversi Servizi della Segreteria generale straordinaria al fine di un corretto svolgimento dell'azione amministrativa; provvede inoltre alla trattazione degli affari concernenti il personale, l'organizzazione interna, i servizi generali ed i servizi di economato.
4. Il Servizio degli interventi diretti, dei contratti e degli affari tecnici cura gli adempimenti già facenti capo alla contabilità speciale soppressa dall'articolo 5 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 10, nonché quelli di carattere tecnico della Segreteria generale straordinaria ed in particolare esercita le competenze indicate dall'articolo 3, comma 1, lettere i), l), m), n) ed o), della legge regionale 31/1990 e successive modifiche ed integrazioni; esprime pareri tecnico-economici sui progetti degli interventi finanziati con spesa a carico dei capitoli assegnati alla Segreteria generale straordinaria; provvede al rilascio del visto di congruità per gli acquisti, le forniture ed i servizi di competenza della Segreteria generale straordinaria; cura la formazione e l'aggiornamento dei prezziari regionali per la concessione dei contributi e dei finanziamenti con spesa a carico dei capitoli assegnati alla Segreteria generale straordinaria; coordina le attività connesse all'esercizio dei compiti consultivi affidati all'Organo di consulenza tecnica di cui all'articolo 9 della legge regionale 30/1988, e successive modificazioni ed integrazioni, provvedendo altresì al pagamento delle competenze spettanti ai componenti esterni dell'Organo stesso e attende allo svolgimento dell'attività contrattuale della Segreteria generale straordinaria, esclusa quella rientrante nella competenza di altri Servizi.
6. Alla Segreteria generale straordinaria è preposto il Segretario generale straordinario, equiparato a Direttore regionale.
7. In caso di assenza, impedimento o vacanza del Segretario generale straordinario e dei dirigenti preposti ai Servizi di cui al comma 1, trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di sostituzione.
11. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dall'1 gennaio 1997.
Note:
1 Comma 10 abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 31/1997
2 Il Servizio degli affari amministrativi e contabili e' soppresso dall' articolo 14 della L.R. 25/99.
3 Integrata la disciplina del comma 8 da art. 14, L. R. 25/1999
4 Comma 9 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 10
1. Al fine di assicurare il completamento dell'opera di ricostruzione e di rinascita delle zone terremotate del Friuli-Venezia Giulia, i Comuni, che abbiano in essere incarichi e contratti d'opera previsti dall'articolo 6 della legge regionale 16 novembre 1987, n. 37, hanno facoltà, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge:
a) qualora dispongano di posti vacanti nella pianta organica, appartenenti alle qualifiche funzionali nella cui area di attività si può analogicamente far rientrare il complesso delle prestazioni oggetto dell'incarico o del contratto d'opera, di provvedere alla copertura dei suddetti posti vacanti, mediante il procedimento di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7;
b) qualora abbiano esaurito le possibilità di cui alla lettera a), di istituire nella propria pianta organica, in deroga alle norme vigenti in materia di impiego presso gli enti locali, un ruolo soprannumerario comprendente le qualifiche funzionali nella cui area di attività si può analogicamente far rientrare il complesso delle prestazioni oggetto dell'incarico o del contratto d'opera e di provvedere alla copertura dei suddetti posti d'organico mediante il procedimento di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

3. I Comuni disciplinano con propria deliberazione consiliare esecutiva la composizione ed il funzionamento della commissione comunale d'esame.
4. I Comuni di cui al comma 1 riservano i posti che si rendano vacanti in organico al riassorbimento del personale collocato nel ruolo soprannumerario, appartenente alla corrispondente qualifica funzionale.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 5 da art. 138, comma 36, L. R. 13/1998 con effetto dal 20 settembre 1996, data di entrata in vigore della L.R. 40/96, come previsto dal comma 37 del medesimo articolo.
2 Parole aggiunte al comma 6 da art. 138, comma 32, L. R. 13/1998
3 Integrata la disciplina del comma 7 da art. 138, comma 33, L. R. 13/1998
4 Integrata la disciplina del comma 7 da art. 138, comma 35, L. R. 13/1998
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 73, L. R. 9/1999
6 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 73, comma 3, L. R. 9/1999
7 Parole soppresse al comma 2 da art. 73, comma 4, L. R. 9/1999
Art. 11
 
1. Al fine di assicurare il completamento dell'opera di ricostruzione e di rinascita delle zone terremotate del Friuli-Venezia Giulia, i Comuni, che abbiano tuttora in essere rapporti d'impiego temporaneo ai sensi degli articoli 35 della legge regionale 30/1977 e 67 della legge regionale 63/1977, e loro successive modificazioni ed integrazioni, con personale che sia risultato idoneo allo speciale esame di idoneità previsto dall'articolo 18 della legge 11 novembre 1982, n. 828, hanno facoltà di istituire, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un ruolo soprannumerario ad esaurimento per la sistemazione in ruolo di detto personale, in esenzione dal limite massimo di età.
3. Il riassorbimento dei posti soprannumerari ha luogo con le cessazioni dal servizio a qualsiasi titolo o con la collocazione in posti d'organico vacanti.
4. Il servizio reso presso gli enti locali nei rapporti di impiego temporaneo per le esigenze della ricostruzione è riconosciuto ad ogni effetto al personale inquadrato in forza del presente articolo.
6. I rimborsi di cui al comma 5 e nei limiti ivi indicati sono riconosciuti altresì ai Comuni, delimitati quali disastrati e gravemente danneggiati, qualora ricomprendano nella propria pianta organica soggetti di cui al comma 1 di altri Comuni ed ivi trasferiti.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 5 da art. 138, comma 36, L. R. 13/1998 con effetto dal 20 settembre 1996, data di entrata in vigore della L.R. 40/96, come previsto dal comma 37 del medesimo articolo.
Art. 12
 
1. Con effetto dall'1 gennaio 1994 cessano di trovare applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 8 della legge regionale 30/1977, e successive modifiche ed integrazioni, concernenti la compilazione degli elenchi e l'approvazione degli stessi, mediante decreto del Presidente della Giunta regionale, relativi ad edifici danneggiati dagli eventi sismici e rappresentativi di valori ambientali, storici, culturali ed etnici connessi con l'architettura locale.
2. In via transitoria continuano a trovare applicazione le disposizioni dell'articolo 8 della legge regionale 30/1977, relative alla stipula da parte dei soggetti interessati della prevista convenzione per la conservazione dello stato degli edifici e la loro destinazione a tutela dei valori che rappresentano, nonché per l'utilizzo dei vani eccedenti il fabbisogno dei proprietari. In via transitoria, continuano altresì a trovare applicazione tutte le disposizioni dell'articolo 8 della legge regionale 30/1977, qualora alla data dell'1 gennaio 1994 risulti essere già stata emessa la deliberazione della Giunta regionale ivi prevista al terzo comma, nell'ambito del procedimento di approvazione degli elenchi degli edifici rappresentativi di valori ambientali, storici, culturali ed etnici connessi con l'architettura locale.
3. I titolari degli edifici oggetto di cancellazione dagli elenchi approvati ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 30/1977, che abbiano titolo a conseguire le provvidenze recate dalle leggi di intervento a favore delle zone terremotate, possono presentare la relativa domanda entro il termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di cancellazione ed il progetto esecutivo o il contratto di acquisto entro il termine di sei mesi dalla data di accoglimento della domanda di contributo, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 55 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53.
5. Sono altresì fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti di concessione dei contributi disposti ai sensi della legge regionale 30/1977, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 55 della legge regionale 53/1984, prima dell'entrata in vigore della presente legge, nei casi indicati dall'articolo 16 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, per la riparazione degli edifici situati nel territorio dei Comuni dichiarati danneggiati, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, non compresi nella delimitazione attuata ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge regionale 30/1977.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 138, comma 38, L. R. 13/1998
Art. 13
 
1. In via di interpretazione autentica, i parametri di convenienza economica stabiliti con DPGR 25 gennaio 1980, n. 072/SGS, per il recupero e la valorizzazione degli edifici schedati e catalogati ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 30/1977, non si applicano per le opere finalizzate ad assicurare il completamento ed a garantire l'agibilità di immobili di proprietà pubblica e destinati a fini pubblici o a pubblico servizio.
Art. 14
 
1. Al fine di valorizzare e diffondere la corretta esecuzione delle opere di recupero e restauro dei principali valori ambientali, storici e culturali connessi con l'architettura locale, danneggiati dal terremoto, l'Amministrazione regionale, nell'ambito degli interventi da attuare per le finalità di cui all'articolo 8 della legge regionale 30/1977, e successive modificazioni ed integrazioni, promuove la realizzazione di interventi-guida, che costituiscono significativa rappresentazione dell'azione regionale di settore nonché riferimento per metodologie di recupero e per un mirato uso dei materiali, anche in relazione alle diverse aree del territorio regionale.
3. Per assicurare, nei singoli interventi, le finalità di valorizzazione e diffusione di cui al comma 1, possono essere stipulate convenzioni con associazioni professionali, enti ed istituzioni economiche, culturali e scientifiche, pubbliche e private, operanti nel territorio regionale.
Note:
1 Parole soppresse al comma 2 da art. 138, comma 39, L. R. 13/1998
2 Parole sostituite al comma 5 da art. 138, comma 39, L. R. 13/1998
Art. 16
 
1. Al comma 3 dell'articolo 72 della legge regionale 26/1988, come modificato dall'articolo 27 della legge regionale 48/1991, le parole << Entro tre anni dalla data del decreto di concessione dell' anticipazione, >> sono sostituite dalle seguenti: << Entro tre mesi dalla data del compimento delle procedure di cessione in proprietà delle unità immobiliari agli aventi diritto, >>.
Art. 17
 
2. Entro il termine indicato al comma 1 vanno conclusi, con atto di formale ricognizione, i procedimenti di occupazione delle aree destinate agli insediamenti abitativi provvisori e al deposito dei materiali di risulta e devono essere almeno iniziati i lavori di rimessa in pristino delle aree medesime in vista della loro riconsegna ai legittimi proprietari.
3. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 1 senza che i Comuni abbiano dato inizio ai lavori di rimessa in pristino delle aree, le spese per la corresponsione dell'indennità di occupazione, nonché quelle di ripristino e ristabilimento dei confini delle aree predette sono a carico dei Comuni interessati.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 52, comma 1, L. R. 1/2000
2 Parole sostituite al comma 4 da art. 52, comma 2, L. R. 1/2000
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 5, comma 80, L. R. 4/2001
4 Parole sostituite al comma 4 da art. 5, comma 80, L. R. 4/2001
5 Parole sostituite al comma 1 da art. 12, comma 10, L. R. 12/2003
6 Parole sostituite al comma 4 da art. 12, comma 10, L. R. 12/2003
7 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 2, comma 2, L. R. 15/2004
8 Parole sostituite al comma 1 da art. 19, comma 1, L. R. 24/2005
9 Parole sostituite al comma 4 da art. 19, comma 1, L. R. 24/2005
10 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 5, comma 64, L. R. 12/2009
Art. 18

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 139, comma 7, L. R. 13/1998
Art. 19

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 139, comma 3, L. R. 13/1998
Art. 20
 
1. Le disposizioni previste dall'articolo 130 della legge regionale 8 giugno 1993, n. 37, sono estese, nei limiti ed alle condizioni ivi previsti, agli interventi di ricostruzione delle unità immobiliari realizzate con i contributi della legge regionale 63/1977, sempreché le unità ricostruite siano cedute in proprietà dal Comune ai singoli soci di cooperative edilizie non oltre la data del 31 dicembre 1998.
Art. 21
 
1. Le attrezzature e i mezzi tecnici acquistati ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 6 dicembre 1979, n. 67, messi a disposizione dei Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco di Udine e Pordenone sono trasferiti a titolo gratuito in proprietà agli stessi.
2. I beni mobili e le attrezzature d'uso scolastico acquisiti, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, e successive modifiche ed integrazioni, dalle Amministrazioni provinciali di Udine e Pordenone, con aperture di credito a favore dei propri Presidenti, sono trasferiti a titolo gratuito in proprietà agli Istituti scolastici destinatari o agli Enti locali competenti.
Art. 22
 
1. Al terzo comma dell'articolo 23 della legge regionale 63/1977, come sostituito dall'articolo 12 della legge regionale 45/1980, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: << Qualora i provvedimenti ablatori siano diretti contro immobili assoggettati a vincolo storico-artistico ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, avuto riguardo all'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 546, non è richiesto il nulla-osta dell'amministrazione titolare della competenza storico-artistica. >>.
Art. 25
 
1.
All'articolo 27 della legge regionale 63/1977, come da ultimo modificato dall'articolo 8 della legge regionale 37/1993, dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:
<< 12 bis. Per gli edifici assoggettati a vincolo di interesse storico-artistico, ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni ed integrazioni, la cessione delle unità immobiliari ricostruite è subordinata alla stipula di una convenzione tra l'Amministrazione comunale ed il proprietario dell'immobile, intesa a rendere accessibili in via permanente al pubblico, per la visita, gli androni d'ingresso, i cortili interni e, in genere, gli spazi di uso comune posti al piano terra degli edifici stessi. >>.

Art. 26
 
1.
Dopo il comma 17 dell'articolo 27 della legge regionale 63/1977, come da ultimo modificato dall'articolo 8 della legge regionale 37/1993, è aggiunto il seguente:
<< 17 bis. In considerazione delle particolari soluzioni architettoniche e distributive connesse alla tutela e valorizzazione degli edifici assoggettati a vincolo di interesse storico-artistico, ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modifiche ed integrazioni, ai fini della determinazione del prezzo di cessione in proprietà delle unità immobiliari comprese in tali edifici, il costo totale dell'intervento di cui al comma 1 è ridotto del trenta per cento. La riduzione predetta non si applica oltre la seconda unità immobiliare destinata ad uso di abitazione o ad uso diverso con riferimento al nucleo familiare dell'avente diritto alla cessione in proprietà. La medesima riduzione non si applica in ogni caso ai soggetti titolari dei contributi di cui agli articoli 48 e 49. >>.

Art. 27
 
1. All'articolo 27, comma 18 sexies, della legge regionale 63/1977, come inserito dall'articolo 8 della legge regionale 37/1993, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: << L'assegnazione in proprietà degli edifici ricostruiti tende a ricostituire la situazione patrimoniale preesistente senza dare luogo ad atti di acquisto immobiliare soggetti ad autorizzazione governativa secondo le norme del codice civile. >>.
Art. 29
 
1. In deroga alle disposizioni contenute negli articoli 30 e 36 della legge regionale 63/1977, e loro successive modificazioni ed integrazioni, i Comuni sono autorizzati ad introitare nei bilanci comunali i corrispettivi delle cessioni, effettuate ai sensi dell'articolo 55 della legge regionale 35/1979, come da ultimo modificato dall'articolo 35 della legge regionale 37/1993, aventi ad oggetto gli alloggi ricevuti in donazione da enti, istituti, associazioni e governi nell'ambito della solidarietà nazionale ed internazionale conseguente agli eventi sismici del 1976, qualora i corrispettivi medesimi siano destinati al finanziamento, ancorché parziale, di opere pubbliche, di interventi di edilizia abitativa o di infrastrutture di sviluppo economico e sociale.
2. Sono fatti salvi, a tutti gli effetti, gli atti di introito ai bilanci comunali dei corrispettivi di cessione degli alloggi effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in conformità alla disposizione del comma 1.
Art. 31
 
1. I soggetti aventi titolo alle provvidenze di cui al titolo III della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni ed integrazioni, che intendono acquistare dal Comune, ai sensi dell'articolo 30 della succitata legge regionale 63/1977, come da ultimo modificato dall'articolo 10 della legge regionale 37/1993, gli alloggi realizzati negli ambiti di intervento unitario, rimasti disponibili per mancato esercizio del diritto di prelazione o per altra causa, possono esercitare tale diritto, senza necessità di autorizzazione regionale, anche in un Comune diverso purché compreso fra quelli delimitati ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 30/1977.
Art. 33
 
1. All'articolo 75, primo comma, della legge regionale 63/1977, e successive modifiche ed integrazioni, dopo il numero 5), è aggiunto il seguente:
<< 5 bis) il completamento funzionale degli edifici assistiti dai finanziamenti recati dalla legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni. >>.

Note:
1 Parole soppresse al comma 2 da art. 138, comma 40, L. R. 13/1998
Art. 34
 
1. Nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 75 della legge regionale 63/1977, sono altresì compresi interventi di completamento di strutture adibite a caserme, ancorché già finanziate con i benefici previsti dal medesimo articolo, volti a realizzare ulteriori alloggi di servizio e le spese relative alla sicurezza in conformità alle vigenti disposizioni.
Art. 35
 
1. Avuto riguardo a quanto disposto dall'articolo 1, ultimo comma, della legge 546/1977, limitatamente agli immobili realizzati con le provvidenze di cui al titolo III della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni ed integrazioni e agli interventi di recupero statico e funzionale di cui al capo II della legge regionale 30/1977 e successive modificazioni ed integrazioni, attuati con intervento diretto dell'ente pubblico, il Sindaco rilascia il certificato di abitabilità o agibilità avuto riguardo alla normativa vigente all'atto del rilascio della concessione edilizia.
Art. 36
 
1. Le deliberazioni regionali di autorizzazione di spesa assunte antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge per le finalità di cui all'articolo 68, terzo comma, della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni ed integrazioni sono valide anche ai fini del finanziamento di interventi di ricostruzione di alloggi purché siano rispettate le finalità del finanziamento stesso.
Art. 39
 
2. Il saggio di capitalizzazione è stabilito nella misura dell'otto per cento.
3. In deroga al disposto di cui al terzo comma dell'articolo 30 della legge regionale 55/1986, i soggetti che già si trovino nelle condizioni di aver compiuto i sessant'anni di età e di essere già beneficiari di un contributo annuo costante, possono richiedere il beneficio della capitalizzazione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 3 da art. 140, comma 56, L. R. 13/1998
Art. 43
 
1. Anche in pendenza del decreto di concessione del contributo, le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 1, della legge regionale 30/1988 e successive modificazioni ed integrazioni trovano applicazione nei confronti di coloro che hanno provveduto ad iniziare le opere di adeguamento antisismico a seguito del rilascio di concessione edilizia e del decreto di approvazione del progetto.
2. Sono fatti salvi i provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente assunti prima della data di entrata in vigore della presente legge in conformità al comma 1.
Art. 44
 
1. In caso di decesso del richiedente i benefici di cui alla legge regionale 30/1988 prima che sia stato emesso il decreto di concessione del contributo in conto capitale o del contributo in annualità costanti e la domanda dei benefici spettanti al << de cuius >> non sia stata ripetuta nei termini previsti dall'articolo 18 della medesima legge regionale 30/1988, la stessa può essere prodotta dal successore per causa di morte entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente disposti per ragioni di tardività nella presentazione delle domande di subingresso sono annullati e le relative domande sono valide ai fini della concessione dei contributi richiesti.
Art. 45
 
1. I soggetti interessati ai benefici di cui alla legge regionale 30/1988, nei confronti dei quali i termini per la presentazione dei progetti esecutivi o delle perizie di stima siano inutilmente scaduti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono rimessi in termini, per un periodo improrogabile non superiore a sei mesi, con le modalità indicate dall'articolo 13, comma 7, della legge regionale 30/1988.
2. Le domande di proroga del termine di presentazione dei progetti esecutivi o delle perizie di stima, eventualmente presentate ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge regionale 30/1988, prima dell'entrata in vigore della presente legge, oltre i termini utili, sono fatte valide agli effetti del rilascio dei relativi provvedimenti. In tal caso il periodo utile fissato in via di proroga decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. I progetti esecutivi o le perizie di stima eventualmente presentati al Comune prima dell'entrata in vigore della presente legge, oltre i termini utili fissati in via amministrativa, sono considerati ricevibili agli effetti della concessione dei contributi.
4. I provvedimenti di decadenza assunti nei confronti dei soggetti considerati dai commi 1 e 2 sono annullati.
5. In caso di decesso del richiedente i benefici recati dalla legge regionale 30/1988, decaduto dagli stessi per inosservanza dei termini richiamati dai commi 1 e 2, le disposizioni del presente articolo trovano applicazione nei confronti dei successori per causa di morte che siano utilmente subentrati nel procedimento, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 30/1988.
Art. 47
 
1. All'articolo 2, primo comma, della legge regionale 8 agosto 1984, n. 33, dopo le parole << di cui alla legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni >> sono aggiunte le parole << e quelle oggetto di intervento pubblico per la realizzazione di infrastrutture primarie e secondarie >>.
Art. 48
 
1.
All'articolo 3 della legge regionale 33/1984, dopo il comma settimo sono aggiunti i seguenti:
<< Nei Comuni dotati di piani particolareggiati, ai sensi della legge regionale 63/1977, divenuti esecutivi, nei quali siano compresi la ricomposizione particellare delle proprietà fondiarie e l'assegnazione dei lotti ai singoli proprietari per l'attuazione di comparti ed ambiti edificatori, il piano di cui al primo comma per estratto, comprendente anche le aree per pubblica utilità, deve essere notificato dal Sindaco, nelle forme previste dal quinto comma, a tutti i proprietari, compresi quelli subentrati a seguito di regolare compravendita e che non sono beneficiari di provvidenze previste dalla legislazione regionale a seguito degli eventi sismici del 1976, i quali, entro il termine di trenta giorni dall'avvenuta notifica, devono comunicare al Comune l'accettazione definitiva del lotto assegnato, già oggetto di intervento di ricostruzione, costruzione e riparazione o non ancora edificato.
L'accettazione di cui sopra sostituisce a tutti gli effetti la contrattazione privata.
Le aree occupate per la realizzazione delle infrastrutture per pubblica utilità e rientranti nel piano di ricomposizione particellare ai sensi del primo comma dell'articolo 2 vengono assegnate in via definitiva al Comune. >>.

Art. 49
 
1. All'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:
a) all' alinea del comma 6, dopo le parole << progetto esecutivo dell'intervento in questione >>, sono aggiunte le parole << anche per singoli lotti >>;
b) al comma 6, lettera a), dopo le parole << alla data degli eventi sismici >>, sono aggiunte le parole << ,in numero di due per ciascun proprietario >>;
c) al comma 7, dopo la parola << esecutivo >>, sono aggiunte le parole << anche per singoli lotti >>.

Art. 50
 
1. Preliminarmente all'avvio degli adempimenti di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 66/1991, e comunque entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune delegante trasmette alla Segreteria generale straordinaria l'elenco dei titolari delle unità immobiliari da ricomprendere nella progettazione esecutiva, con le caratteristiche dimensionali minime delle stesse, da realizzare ai sensi dell'articolo 3, comma 6, lettera a), della medesima legge regionale 66/1991, come modificata dall'articolo 49.
2. L'elenco è redatto in attuazione dell'articolo 3, comma 6, e dell'articolo 5 della legge regionale 66/1991 come modificati ed integrati dagli articoli 49 e 51 della presente legge. L'inserimento del nominativo dei beneficiari in tale elenco sostituisce, a parziale deroga del disposto di cui al comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 66/1991, ad ogni effetto la domanda di contributo, anche ai fini della cessione delle unità immobiliari realizzate.
Art. 51
 
1. All'articolo 5, comma 1, della legge regionale 66/1991 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: << Hanno parimenti titolo a tali benefici contributivi gli emigrati non proprietari e non titolari di un diritto reale di godimento su una unità abitativa, iscritti all'AIRE del Comune di Colloredo di Monte Albano, e già residenti in immobili ricompresi nella perimetrazione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a). >>.
Art. 52
 
1. All' articolo 55 della legge regionale 37/1993, dopo le parole << procedure di spesa previste dalle vigenti disposizioni >>, sono aggiunte le seguenti: << nonché le spese concernenti opere extracontrattuali non comprese nel capitolato speciale d' appalto che non abbiano comportato rilevanti modifiche del progetto originario >>.
Art. 53
 
1. Le disposizioni di cui all'articolo 57 della legge regionale 37/1993, si applicano anche alle spese eventualmente sostenute dai Comuni prima dell'entrata in vigore della presente legge che siano connesse allo svolgimento di contratti d'appalto o di incarichi professionali per i quali, pur essendo stata l'azione civile promossa di fronte all'autorità giudiziaria ordinaria, questa abbia dichiarato, con sentenza, la sua incompetenza per essere stata la controversia devoluta, nei disciplinari d'incarico o nei contratti, ad arbitri.
2. I termini per le domande di rimborso alla Segreteria generale straordinaria sono fissati in novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Sono fatte salve, ai fini del rimborso, le domande eventualmente presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 57 della legge regionale 37/1993, come integrate dal comma 1, trovano applicazione a far tempo dalla data di entrata in vigore della legge regionale 55/1986.
Art. 54
 
1. All'articolo 75, comma 1, della legge regionale 26/1988, le parole << il recupero statico e funzionale >> sono sostituite dalle seguenti: << interventi di recupero statico e funzionale o di nuova costruzione >>.
Art. 55
 
1. All' articolo 39 della legge regionale 50/1990, come da ultimo modificato dall' articolo 79 della legge regionale 37/1993, al comma 1, dopo le parole << Non si fa luogo al recupero del contributo in conto interessi o in annualità costanti qualora dall' accertamento comunale risulti che i lavori realizzati nei termini raggiungano o superino la percentuale dell'ottanta per cento dei lavori autorizzati >>, sono aggiunte le seguenti parole << e comunque in ogni altro caso in cui la quota di contributo in conto capitale riconosciuta in via definitiva eguagli o superi la percentuale medesima. >>.
Art. 57
 
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 55 della legge regionale 35/1979, e successive modifiche ed integrazioni, sono considerati utili ai fini del conseguimento dei benefici contributivi previsti dal titolo III della legge regionale 63/1977, gli atti di acquisto intestati oltre che al richiedente anche a uno o più membri del suo nucleo familiare alla data degli eventi sismici.
2. I provvedimenti di spesa eventualmente assunti prima della data di entrata in vigore della presente legge, in conformità alle disposizioni recate dal comma 1, sono fatti salvi a tutti gli effetti.
Art. 59
 
1. Le domande per l'ottenimento dei contributi di cui all'articolo 50, comma 4, della legge regionale 50/1990, e all'articolo 38, comma 1, della legge regionale 48/1991, sono considerate pervenute in tempo utile qualora prodotte, entro i termini previsti, al Comune anziché alla Segreteria generale straordinaria.
Art. 61
 
1. Le disposizioni di cui al decimo comma dell'articolo 2 della legge regionale 45/1984, come aggiunto dall'articolo 54 della legge regionale 50/1990, trovano applicazione anche per le opere eseguite anteriormente alla data di entrata in vigore della precitata legge regionale 50/1990, ivi compresi gli insediamenti provvisori non abitativi.
Art. 62
 
1. All'articolo 34, comma 4, lettera a), della legge regionale 50/1990, come da ultimo modificato dall'articolo 3 della legge regionale 9/1994, dopo le parole << per mancato esercizio del diritto di prelazione o per altra causa >> sono aggiunte le seguenti: << nonché dei soggetti che intendono acquistare dal Comune le unità immobiliari ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 >>.
Art. 63
 
1. I contributi eventualmente concessi prima dell'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 2/1982, per il recupero statico e funzionale di edifici acquistati dopo gli eventi sismici, destinati ad uso di abitazione con annessi rustici, sono fatti salvi a tutti gli effetti, ancorché gli annessi rustici non fossero ammissibili a contributo, sempreché i contributi siano stati concessi in conformità agli elementi desumibili dai pareri istruttori resi sui progetti esecutivi in seguito approvati dal Sindaco in linea tecnico-economica per gli importi indicati nei pareri medesimi.
Art. 66
 
1. Ai Sindaci dei Comuni classificati disastrati, gravemente danneggiati e danneggiati con il decreto del Presidente della Giunta regionale 20 maggio 1976, n. 0714/Pres., e successive modificazioni ed integrazioni, l'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere una indennità 'una tantum' in relazione alla pregressa attività extra-istituzionale dagli stessi svolta per conto dell'Amministrazione regionale medesima quali funzionari delegati all'attuazione degli speciali e straordinari compiti di cui alle leggi regionali in materia di ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
2. L'indennità prevista dal presente articolo ha carattere integrativo rispetto a quella riconosciuta dalla legge regionale 7 settembre 1983, n. 76, e si riferisce ai periodi di tempo successivi al 31 dicembre 1978 durante i quali i Sindaci e gli altri amministratori dei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 1976 hanno esercitato, per conto della Regione, funzioni extra-istituzionali. Essa, pertanto, non è incompatibile:
a) con l'indennità straordinaria percepita da alcuni Sindaci fino al 31 dicembre 1988 per gli incarichi conferiti discrezionalmente dal Comune di seguire a tempo pieno il processo di ricostruzione nell'interesse dell'Amministrazione comunale;
b) con l' indennità ordinaria di carica comunale per l'esercizio di attività istituzionali o delegate all'ente locale.

3. L'ammontare dell'indennità è fissato come segue:
a) per i Sindaci dei Comuni classificati disastrati, in ragione di lire 490.000 mensili lorde dall'1 gennaio 1979 al 31 dicembre 1985 e in ragione di lire 340.000 mensili lorde dall'1 gennaio 1986 al 31 dicembre 1994;
b) per i Sindaci dei Comuni classificati gravemente danneggiati, in ragione di lire 250.000 mensili lorde dall'1 gennaio l979 al 31 dicembre 1985 e in ragione di lire 150.000 mensili lorde dall'1 gennaio 1986 al 31 dicembre 1994;
c) per i Sindaci dei Comuni classificati danneggiati, in ragione di lire 34.700 mensili lorde dall'1 gennaio 1979 al 31 dicembre 1990.

5. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei Commissari nominati a seguito dello scioglimento dei Consigli comunali, nonché degli Assessori comunali muniti di delega sindacale permanente a seguire i problemi della ricostruzione, anche per quanto concerne lo svolgimento dell'attività di funzionario delegato per conto dell'Amministrazione regionale.
6. In caso di decesso dell'avente diritto l'indennità 'una tantum' è corrisposta ai suoi successori per causa di morte.
Art. 68
 
2. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere al Comune di Tolmezzo i finanziamenti necessari per la ristrutturazione e il consolidamento funzionale delle mura trecentesche e della Torre Rejtenbergher, danneggiate dagli eventi sismici, e dei siti attigui.
3. Per conseguire il finanziamento il Comune interessato presenta domanda alla Segreteria generale straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare l'opera anche per singoli lotti funzionali.
6. Per gli interventi di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Arta Terme, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
7. Per gli interventi di cui al comma 2 l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Tolmezzo, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
Note:
1 Comma 1 interpretato da art. 138, comma 43, L. R. 13/1998
Art. 71
 
1. All'articolo 3, comma 2, della legge regionale 25 marzo 1996, n. 16, le parole << entro sei mesi >> sono sostituite dalle parole << entro dodici mesi >>.
Art. 72
 
2. Gli oneri di cui all'articolo 14, comma 5, quelli derivanti dall'applicazione dell'articolo 75, primo comma, numero 5 bis), della legge regionale 63/1977, come aggiunto dall'articolo 33, comma 1, nonché quelli derivanti dagli articoli 67, comma 1, e 68, commi 1 e 2, fanno carico al capitolo 8660 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
4. Per le finalità previste dell'articolo 66, commi 1 e 5, è autorizzata la spesa di lire 5.500 milioni per l'anno 1996.
5. Il predetto onere di lire 5.500 milioni fa carico al capitolo 8612 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996, il cui stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, è elevato di lire 5.500 milioni per l'anno 1996.
6. Per le finalità di cui all'articolo 69, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 450 milioni per l'anno 1996.
7. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 è istituito alla Rubrica n. 29 - programma 4.1.1. - spese d'investimento - Categoria 2.3. - Sezione VI - il capitolo 8729 (2.1.232.3.06.06) con la denominazione "Finanziamento straordinario al Comune di Fagagna per il completamento del Museo della vita contadina << Cjase Cocel >>" e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 450 milioni per l'anno 1996.
8. Per le finalità di cui all' articolo 70, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 350 milioni per l'anno 1996.
9. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 è istituito alla Rubrica n. 29 - programma 4.1.1. - spese d'investimento - Categoria 2.3. - Sezione VI - il capitolo 8730 (2.1.232.3.06.06) con la denominazione "Finanziamento straordinario al Comune di Castelnuovo del Friuli per il completamento del Centro culturale Casa Sulis e la definitiva sistemazione delle sue adiacenze" e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 350 milioni per l'anno 1996.
10. All'onere complessivo di lire 6.300 milioni, derivante dalle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 4, 6 e 8, si provvede in termini di competenza mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8961 "Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia" ed in termini di cassa mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 "Fondo riserva di cassa" del precitato stato di previsione della spesa.