Legge regionale 17 luglio 1995, n. 30 - TESTO VIGENTE dal 26/02/2001

Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale 30 giugno 1993, N. 51, recante << Disposizioni finanziarie per favorire l'attuazione del Piano regionale socio- assistenziale ed integrazioni e modifiche a normative del settore >> come già sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 26 aprile 1995, n. 20, recante << Disposizioni in materia socio-assistenziale >>.
Art. 1
 
1.
L'articolo 1 della legge regionale 30 giugno 1993, n. 51, come già sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 26 aprile 1995, n. 20, è sostituito dal seguente:
<< Art. 1
 (Attribuzione di funzioni ai Comuni e gestione
di servizi in regime di convenzione)
1. A decorrere dall'1 gennaio 1996 ai Comuni sono attribuite le funzioni già di competenza dei sottoindicati enti e sinora esercitate dall'Amministrazione regionale a seguito del trasferimento operato dall'articolo 3 del DPR 19 marzo 1990, N. 70:
a) Unione italiana ciechi (UIC);
b) Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti (ENS);
c) Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro (ANMIL);
d) Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra (ANFCDG);
e) Ente nazionale assistenza alla gente di mare (ENAGM);
f) Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

2. Con effetto dall'1 gennaio 1996 per le prestazioni:
a) assegno di incollocamento e assegno di incollocabilità per i mutilati ed invalidi del lavoro;
b) rieducazione fonetica e didattica per sordomuti;
c) pagamento di rette di ricovero per invalidi del lavoro con grado di invalidità non inferiore al 50 per cento;
d) pagamento di rette di ricovero per sordomuti ultrasessantenni e sordomuti infrasessantenni, pensionati per invalidità;
la Regione assicura ai Comuni, nei termini e con le modalità indicati dalla Direzione regionale dell'assistenza sociale, la copertura dei relativi oneri; il finanziamento è concesso ed erogato, all'inizio dì ciascun anno, in percentuale pari al 50 per cento dell'importo assegnato per le medesime finalità nell'anno precedente ed è soggetto a conguaglio in base all'importo globale destinato agli enti in via definitiva.

3. Per la copertura degli oneri attinenti alle prestazioni diverse da quelle indicate dal comma 2, i Comuni sono autorizzati ad utilizzare i contributi di cui all'articolo 4.
4. ( ABROGATO )
5. A decorrere dal 1996 le domande possono altresì essere inoltrate, con le modalità di cui sopra ed entro i termini previsti, all'ente cui spetta la gestione del servizio sociale di base, che provvede tempestivamente all'eventuale inoltro ai Comuni destinatari.
6. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito con modificazioni dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, le funzioni assistenziali ivi previste e restituite alla competenza delle Province sono esercitate in regime di convenzione con gli enti cui spetta la gestione dei servizi sociali di base, in conformità a quanto già disposto dall'articolo 19, comma 6, della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33; alle relative prestazioni sono destinate risorse finanziarie in misura almeno pari a quelle effettivamente impegnate nel 1990, con l'aumento progressivo delle percentuali di incremento annuale dei trasferimenti erariali. >>.

Note:
1 Comma 4 abrogato da art. 4, comma 53, L. R. 4/2001