Legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1994).
TITOLO VI
 INTERVENTI NEL SETTORE DEL TERRITORIO
CAPO I
 INTERVENTI NEL SETTORE
DELLA TUTELA DELL'AMBIENTE
Art. 26
 Cartografia tecnica regionale
(programmi 0.5.2., 0.5.1. e 1.2.2.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 104, comma 1, lettere a) e c), della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 63, nonché dall'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 63/1991, è autorizzata la spesa complessiva di lire 5.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per anno 1994, e di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996.
2. Il predetto onere complessivo di lire 5.000 milioni fa carico al capitolo 2019 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
3. Per le finalità previste dall'articolo 7 della legge regionale n. 63/1991, è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996.
4. Il predetto onere complessivo di lire 300 milioni fa carico al capitolo 2023 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
5. Per le finalità previste dall'articolo 14 bis della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27, come inserito dall'articolo 9 della legge regionale 4 maggio 1992, n. 15 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996.
6. Il predetto onere complessivo di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 2220 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
7. Per le finalità previste dall'articolo 14 della legge regionale 20 maggio 1988, n. 34 è autorizzata la spesa complessiva di lire 100 milioni, suddivisa in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996.
8. Il predetto onere complessivo di lire 100 milioni fa carico al capitolo 2755 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
Art. 29
 Depurazione e risanamento delle acque
(programma 1.1.2.)
3. Il programma è definito sulla base dei risultati di uno studio, affidato ai sensi dell'articolo 69, comma 3, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come aggiunto dall'articolo 88 della legge regionale 5 settembre 1989, n. 25, atto ad individuare le diverse ipotesi di utilizzazione dell'impianto di depurazione consortile della Bassa friulana, riferite in particolare alla sezione di termodistruzione, sulla base di una valutazione complessiva del relativo impatto ambientale e dei conseguenti oneri di gestione.
4. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 1.200 milioni per l'anno 1994.
5. Il predetto onere di lire 1.200 milioni fa carico al capitolo 2296 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
6. Gli oneri relativi allo studio di cui al comma 3 fanno carico al capitolo 852 dello stato di previsione della spesa dei bilanci precitati.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 18, comma 1, L. R. 14/1994
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 18, comma 1, L. R. 14/1994
Art. 32

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1/1/2007.
Art. 33

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1/1/2007.
Art. 34

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1/1/2007.
Art. 35

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1/1/2007.
Art. 36
 Bonifica di aree a destinazione industriale
(programma 1.1.3.)
1. La spesa di lire 500 milioni autorizzata per l'anno 1994 dall'articolo 10 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, deve intendersi autorizzata per l'anno 1996, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 2405 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
Art. 37

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 37, comma 1, lettera m), L. R. 34/2017
Art. 38

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 37, comma 1, lettera m), L. R. 34/2017
Art. 39

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 37, comma 1, lettera m), L. R. 34/2017
Art. 45
 Interventi per l'acquisto ed il
trasporto di materiale arboreo
Fondi statali
(programma 1.3.1.)
1. La Regione Friuli-Venezia Giulia cura l'attuazione della legge 29 gennaio 1992, n. 113, per il tramite della Direzione regionale delle foreste e dei parchi.
2. Alla scelta della tipologia delle essenze, alla fornitura ed al trasporto provvedono gli Ispettorati ripartimentali delle foreste in base alle domande presentate ai sensi del comma 3.
3. Le domande di assegnazione delle essenze arboree necessarie sono presentate dai Comuni entro il termine e secondo le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione, da emanare ai sensi dell'articolo 42 dello Statuto, e sono riferite al numero dei nati registrati all'anagrafe nell'anno precedente.
6. Per la produzione o l'acquisto delle piante e per il loro trasporto è autorizzata la spesa complessiva di lire 270 milioni, suddivisa in ragione di lire 90 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996.
7. Il predetto onere complessivo di lire 270 milioni fa carico al capitolo 2828 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
8. All'onere complessivo di lire 270 milioni si provvede con parte dell'entrata iscritta al capitolo 604 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 46
 Salvaguardia dell'ambiente
forestale e dei parchi naturali
(programmi 1.3.1. e 1.3.3.)
1. La spesa di lire 300 milioni, autorizzata per l'anno 1994 dall'articolo 12, comma 1, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, e ridotta dell'importo di lire 100 milioni dall'articolo 97, comma 10, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, è ulteriormente ridotta dell'importo di lire 100 milioni, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 2819 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
3. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 2819 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
4. Per le finalità previste dall'articolo 1, secondo comma, numero 3, e terzo comma della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1996.
5. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 3000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
6. Per le finalità previste dall'articolo 1, secondo comma, numero 2, della legge regionale n. 11/1983, come da ultimo modificato dall'articolo 92 della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, limitatamente alla concessione dei contributi per la gestione dei parchi e degli ambiti di tutela ambientale, ai soggetti dotati di piano di conservazione e sviluppo o piano particolareggiato dell'ambito di tutela ambientale adottato o approvato ai sensi della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11 è autorizzata la spesa complessiva di lire 6.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.500 milioni per l'anno 1994 e lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996.
7. Il predetto onere complessivo di lire 6.500 milioni fa carico al capitolo 3002 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
8. La spesa complessiva di lire 1.800 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.200 milioni per l'anno 1994 e di lire 600 milioni per l'anno 1995, così rideterminata dall'articolo 97, comma 16, della legge regionale n. 1/1993, è ridotta dell'importo complessivo di lire 400 milioni suddiviso in ragione di lire 200 milioni, per ciascuno degli anni 1994 e 1995, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 3004 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
10. Il predetto onere di lire 1.200 milioni fa carico al capitolo 3004 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
Note:
1 Parole sostituite al comma 6 da art. 27, comma 1, L. R. 14/1994
CAPO II
 INTERVENTI NEL SETTORE DELL'ABITAZIONE
Art. 51
 Interventi di edilizia residenziale
(programma 1.4.1.)
1. In deroga a quanto disposto dagli articoli 80, secondo comma, e 81 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, i seguenti rientri delle anticipazioni disposte a valere sul Fondo regionale di rotazione per interventi nel settore dell'edilizia abitativa sono così destinati:
a) gli introiti, pari a lire 2.700 milioni, previsti per l'anno 1994 sul capitolo 1501 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1994- 1996 e del bilancio per l'anno 1994, relativi ai rientri delle anticipazioni concesse agli Istituti autonomi case popolari (IACP) sul Fondo regionale per interventi nel settore dell'edilizia abitativa, nonché la somma di lire 5.300 milioni destinata per l'anno 1994 alle medesime anticipazioni ai sensi del combinato disposto dell'articolo 15, comma 1, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, dell'articolo 19, comma 2, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, e dell'articolo 15, comma 2, lettera b), numero 1), della legge regionale 17 giugno 1993, n. 47, sono destinati, per l'ammontare complessivo di lire 8.000 milioni, all'attuazione degli interventi a favore di soci di cooperative edilizie previsti dall'articolo 61 bis, comma 1, della legge regionale 17 giugno 1993, n. 45, come inserito con l'articolo 199, comma 2;
b) la quota di lire 1.500 milioni degli introiti previsti per l'anno 1994 sul capitolo 1531 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994, relativi ai rientri delle anticipazioni concesse a favore dell'edilizia convenzionata ed agevolata, è parimenti destinata all'attuazione, per pari importo, degli interventi a favore di soci di cooperative edilizie previsti dall'articolo 61 bis, comma 1, della legge regionale n. 45/1993, come inserito con l'articolo 199, comma 2;
c) la quota di lire 8.000 milioni degli introiti previsti per l'anno 1995 sul precitato capitolo 1531 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 è destinata, nell'ambito delle finalità previste dall'articolo 81 della legge regionale n. 75/1982, all'attuazione di interventi per pari importo degli IACP.
2. In deroga a quanto disposto dagli articoli 80, secondo comma, e 81 della legge regionale n. 75/1982, la quota di lire 18.000 milioni degli introiti previsti per l'anno 1996 sul citato capitolo 1531 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 non riaffluisce al precitato Fondo regionale di rotazione di cui all'articolo 80, comma 1, della medesima legge regionale n. 75/1982.
Art. 55
 Recupero edilizio e riqualificazione dei centri urbani.
Interventi finanziati con ricorso a mutuo
(programma 1.4.2.)
1. È revocata la spesa di complessive lire 2.000 milioni per l'anno 1994, autorizzata per la quota di lire 1.000 milioni dall'articolo 81 della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1 e rideterminata a mutuo per la quota di lire 1.000 milioni dall'articolo 92, comma 13, della legge regionale n. 1/1993, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 3336 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 56
 Edilizia pubblica e di pubblico interesse
(programmi 1.4.3. e 2.1.2.)
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 400 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2013.
3. L'onere complessivo di lire 1.200 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 1996, fa carico al capitolo 3382 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1997 al 2013 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
6. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 3408 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
7. Sono revocati i due limiti d'impegno decennali di lire 1.500 milioni ciascuno autorizzati nell'anno 1994 rispettivamente dall'articolo 21, comma 4, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, e dall'articolo 24, comma 2, della legge regionale n. 30/1992 a carico del capitolo corrispondente al capitolo 3410 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
8. Per le finalità previste dall'articolo 21, comma 1, della legge regionale n. 4/1992 è autorizzato nell'anno 1995 il limite di impegno di lire 3.000 milioni.
9. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 2004.
10. L'onere complessivo di lire 6.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1995 e 1996, fa carico al capitolo 3410 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
11. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1997 al 2004 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
12. Per le finalità previste dall'articolo 27, comma 1, della legge regionale n. 30/1992 è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 400 milioni per l'anno 1994.
13. Il predetto onere di lire 400 milioni fa carico al capitolo 4426 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
CAPO III
 INVESTIMENTI NEL SETTORE
DEI TRASPORTI PUBBLICI LOCALI
Art. 61

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 62

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 63

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 64

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 65

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
CAPO IV
 INTERVENTI PER LE INFRASTRUTTURE
DI TRASPORTO E NEL SETTORE DEI TRAFFICI
Art. 66

( ABROGATO )

Note:
1 Parole aggiunte al comma 3 da art. 12, comma 29, L. R. 10/1997 con effetto, ex articolo 32 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
2 Partizione di cui fa parte l'art. 66, abrogata da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
3 Integrata la disciplina del comma 3 da art. 5, comma 151, L. R. 4/2001
4 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 67

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 68

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 69

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 70

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 71

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 72

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 73

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 74

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 75

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 76

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010