Legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1994).
CAPO I
 INTERVENTI NEL SETTORE DELLA SANITÀ
Art. 78
 Strutture sanitarie ed ospedaliere.
Interventi finanziati con ricorso a mutuo
(programma 2.1.2.)
1. In relazione al disposto di cui all'articolo 20, comma 1, lettera e), del decreto legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, e per le finalità previste dall'articolo 44, comma 1, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, la spesa di lire 20.000 milioni per l'anno 1994, come rideterminata dall'articolo 93, comma 1, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, è ulteriormente rideterminata in ragione di lire 15.000 milioni per l'anno 1994, e lire 5.000 milioni per l'anno 1995 ed è incrementata con l'ulteriore autorizzazione di lire 15.000 milioni per l'anno 1995, e l'onere complessivo risultante di lire 35.000 milioni fa carico al capitolo 4399 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
3. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 4419 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 79
 Finanziamenti di spesa sanitaria
per interventi specifici
(programma 2.1.3.)
8. Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzata la spesa complessiva di lire 30.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996.
10. Il predetto onere complessivo di lire 30.000 milioni fa carico al capitolo 4534 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Note:
1 Derogata la disciplina del comma 4 da art. 43, comma 2, L. R. 39/1995
2 Integrata la disciplina del comma 4 da art. 35, comma 3, L. R. 9/1996 con effetto ex articolo 82 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1996.
3 Integrata la disciplina del comma 6 da art. 35, comma 4, L. R. 9/1996 con effetto ex articolo 82 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1996.
4 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 3, comma 15, L. R. 2/2000
5 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 3, comma 15, L. R. 2/2000
6 Comma 3 abrogato da art. 3, comma 19, L. R. 2/2000
7 Comma 4 abrogato da art. 3, comma 19, L. R. 2/2000
8 Comma 5 abrogato da art. 3, comma 19, L. R. 2/2000
9 Comma 6 abrogato da art. 3, comma 19, L. R. 2/2000
10 Comma 7 abrogato da art. 3, comma 19, L. R. 2/2000
Art. 80
 Esclusione di capitoli di spesa dall'elenco n. 1
allegato al bilancio regionale e revoca di
autorizzazioni di spesa
(programma 2.1.3.)
Art. 81
 Interventi integrativi a sostegno di attività
e servizi socio-sanitari
(programma 2.1.3.)
1. Per le finalità e con le modalità previste dall'articolo 48 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3 è autorizzata la spesa complessiva di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996.
2. Il predetto onere complessivo di lire 600 milioni fa carico al capitolo 4476 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
3. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 il precitato capitolo 4476 viene inserito nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.
4. L'Amministrazione regionale può provvedere, effettuate le opportune valutazioni sulla documentazione di spesa, ad assegnare alle Unità sanitarie locali ulteriori risorse a titolo di conguaglio degli oneri sostenuti nell'anno 1993 per interventi a favore dei nefropatici di cui all'articolo 9 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 21, e per interventi a favore dei donatori di sangue lavoratori autonomi, di cui all'articolo 1 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 56, qualora, e nella misura in cui, dai rendiconti presentati ai sensi della previgente normativa detti oneri risultino eccedenti i finanziamenti regionali già assegnati per l'anno 1993.
5. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa di lire 360 milioni per l'anno 1994, di cui 10 milioni per interventi a favore dei donatori di sangue - lavoratori autonomi e lire 350 milioni per interventi a favore dei nefropatici.
6. Il predetto onere complessivo di lire 360 milioni fa carico per lire 10 milioni al capitolo 4535, e per lire 350 milioni al capitolo 4536 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.