Art. 78
Strutture sanitarie ed ospedaliere.
Interventi finanziati con ricorso a mutuo
(programma 2.1.2.)
1. In relazione al disposto di cui all'
articolo 20, comma 1, lettera e), del decreto legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito con modificazioni nella
legge 28 febbraio 1990, n. 38, e per le finalità previste dall'
articolo 44, comma 1, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, la spesa di lire 20.000 milioni per l'anno 1994, come rideterminata dall'
articolo 93, comma 1, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, è ulteriormente rideterminata in ragione di lire 15.000 milioni per l'anno 1994, e lire 5.000 milioni per l'anno 1995 ed è incrementata con l'ulteriore autorizzazione di lire 15.000 milioni per l'anno 1995, e l'onere complessivo risultante di lire 35.000 milioni fa carico al capitolo 4399 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
3. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 4419 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 79
Finanziamenti di spesa sanitaria
per interventi specifici
(programma 2.1.3.)
1.
A decorrere dal 1 gennaio 1994 le Unità sanitarie locali della regione provvedono con mezzi ordinari del proprio bilancio alla copertura delle spese derivanti dalla gestione dei servizi riguardanti:
a) i consultori familiari pubblici e privati convenzionati;
b) la tutela della salute mentale;
c) la tutela della salute dei tossicodipendenti;
d) la disinfestazione del territorio dai ratti.
2.
Dalla medesima data le Unità sanitarie locali della regione provvedono con mezzi ordinari del proprio bilancio alla copertura delle spese derivanti dalla concessione di contributi e sussidi finalizzati:
a) al rimborso spese a favore dei donatori di sangue lavoratori autonomi;
b) al rimborso degli oneri sostenuti dai soggetti nefropatici per il trattamento di dialisi nonché per la tipizzazione, il trapianto del rene e per la successiva assistenza.
8. Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzata la spesa complessiva di lire 30.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996.
9.
Ai fini di cui al comma 4, le risorse autorizzate per l'anno 1994 con il comma 8 sono così ripartite fra gli interventi di cui ai commi 1 e 2:
a) per lire 3.000 milioni ai consultori familiari pubblici e privati;
b) per lire 3.000 milioni alla tutela della salute mentale;
c) per lire 1.000 milioni alla tutela della salute dei tossicodipendenti;
d) per lire 400 milioni alla disinfestazione del territorio dai ratti;
e) per lire 100 milioni al rimborso spese a favore dei donatori di sangue lavoratori autonomi;
f) per lire 2.500 milioni ai sussidi a favore dei soggetti nefropatici.
10. Il predetto onere complessivo di lire 30.000 milioni fa carico al capitolo 4534 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
11.
In relazione al disposto di cui ai commi da 1 a 7, a decorrere dall'anno 1994, sono abrogati:
a) gli articoli 7 e 8 della legge regionale 22 luglio 1978, n. 81;
b) l'articolo 17, primo comma, lettera b), della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 72, come sostituito dall'articolo 13 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 21;
c) la legge regionale 16 agosto 1982, n. 56;
d) l'articolo 14, terzo comma, della legge regionale 23 agosto 1982, n. 57;
e) la legge regionale 14 giugno 1984, n. 16;
f) gli articoli 1, secondo comma, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 21.
Note:
1 Derogata la disciplina del comma 4 da art. 43, comma 2, L. R. 39/1995
2 Integrata la disciplina del comma 4 da art. 35, comma 3, L. R. 9/1996 con effetto ex articolo 82 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1996.
3 Integrata la disciplina del comma 6 da art. 35, comma 4, L. R. 9/1996 con effetto ex articolo 82 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1996.
4 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 3, comma 15, L. R. 2/2000
5 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 3, comma 15, L. R. 2/2000
6 Comma 3 abrogato da art. 3, comma 19, L. R. 2/2000
7 Comma 4 abrogato da art. 3, comma 19, L. R. 2/2000
8 Comma 5 abrogato da art. 3, comma 19, L. R. 2/2000
9 Comma 6 abrogato da art. 3, comma 19, L. R. 2/2000
10 Comma 7 abrogato da art. 3, comma 19, L. R. 2/2000
Art. 80
Esclusione di capitoli di spesa dall'elenco n. 1
allegato al bilancio regionale e revoca di
autorizzazioni di spesa
(programma 2.1.3.)
1. In relazione al disposto di cui all'articolo 79, a decorrere dall'anno 1994, non sono più inseriti nell'elenco n. 1, allegato al bilancio pluriennale e al bilancio annuale, ai sensi del
primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, i capitoli 4471, 4472, 4480, 4528, 4530 e 4531 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
2.
In relazione al disposto di cui all'articolo 79, sono altresì revocate le autorizzazioni di spesa disposte con l'articolo 4 della legge regionale 2 febbraio 1993, n. 2, a carico dei precitati capitoli nella seguente misura:
a) capitolo 4471 - complessive lire 200 milioni, suddivise in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995;
b) capitolo 4472 - complessive lire 700 milioni, suddivise in ragione di lire 350 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995;
c) capitolo 4480 - complessive lire 6.000 milioni, suddivise in ragione di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995;
d) capitolo 4528 - complessive lire 2.600 milioni, suddivise in ragione di lire 1.300 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995;
e) capitolo 4530 - complessive lire 5.000 milioni, suddivise in ragione di lire 2.500 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995;
f) capitolo 4531 - complessive lire 4.000 milioni, suddivise in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
3. A decorrere dall'anno 1994 non sono più inseriti nell'elenco n. 1, allegato al bilancio pluriennale e al bilancio annuale, ai sensi del
primo comma dell'articolo 2 della legge regionale n. 10/1982 i capitoli 4475 e 4478 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
4.
Sono altresì revocate le autorizzazioni di spesa disposte con l'articolo 4 della legge regionale n. 2/1993, a carico dei precitati capitoli nella seguente misura:
a) capitolo 4475 - complessive lire 1.500 milioni, suddivise in ragione di lire 750 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995;
b) capitolo 4478 - complessive lire 800 milioni, suddivise in ragione di lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
Art. 81
Interventi integrativi a sostegno di attività
e servizi socio-sanitari
(programma 2.1.3.)
2. Il predetto onere complessivo di lire 600 milioni fa carico al capitolo 4476 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
4. L'Amministrazione regionale può provvedere, effettuate le opportune valutazioni sulla documentazione di spesa, ad assegnare alle Unità sanitarie locali ulteriori risorse a titolo di conguaglio degli oneri sostenuti nell'anno 1993 per interventi a favore dei nefropatici di cui all'
articolo 9 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 21, e per interventi a favore dei donatori di sangue lavoratori autonomi, di cui all'
articolo 1 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 56, qualora, e nella misura in cui, dai rendiconti presentati ai sensi della previgente normativa detti oneri risultino eccedenti i finanziamenti regionali già assegnati per l'anno 1993.
5. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa di lire 360 milioni per l'anno 1994, di cui 10 milioni per interventi a favore dei donatori di sangue - lavoratori autonomi e lire 350 milioni per interventi a favore dei nefropatici.
6. Il predetto onere complessivo di lire 360 milioni fa carico per lire 10 milioni al capitolo 4535, e per lire 350 milioni al capitolo 4536 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.