Legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1994).
Art. 78
 Strutture sanitarie ed ospedaliere.
Interventi finanziati con ricorso a mutuo
(programma 2.1.2.)
1. In relazione al disposto di cui all'articolo 20, comma 1, lettera e), del decreto legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, e per le finalitā previste dall'articolo 44, comma 1, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, la spesa di lire 20.000 milioni per l'anno 1994, come rideterminata dall'articolo 93, comma 1, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, č ulteriormente rideterminata in ragione di lire 15.000 milioni per l'anno 1994, e lire 5.000 milioni per l'anno 1995 ed č incrementata con l'ulteriore autorizzazione di lire 15.000 milioni per l'anno 1995, e l'onere complessivo risultante di lire 35.000 milioni fa carico al capitolo 4399 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
3. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 4419 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.