Art. 77
Finanziamenti regionali
per le strutture sanitarie ed ospedaliere
(programma 2.1.2.)
1. In relazione al disposto di cui all'
articolo 20, comma 1, lettera e), del decreto legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito con modificazioni nella
legge 28 febbraio 1990, n. 38, e per le finalitą previste dall'
articolo 44, comma 1, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3 č autorizzata la spesa complessiva di lire 85.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 25.000 milioni per l'anno 1994 e lire 60.000 milioni per l'anno 1996.
2. Il predetto onere di lire 85.000 milioni fa carico al capitolo 4401 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.