Legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1994).
Art. 45
 Interventi per l'acquisto ed il
trasporto di materiale arboreo
Fondi statali
(programma 1.3.1.)
1. La Regione Friuli-Venezia Giulia cura l'attuazione della legge 29 gennaio 1992, n. 113, per il tramite della Direzione regionale delle foreste e dei parchi.
2. Alla scelta della tipologia delle essenze, alla fornitura ed al trasporto provvedono gli Ispettorati ripartimentali delle foreste in base alle domande presentate ai sensi del comma 3.
3. Le domande di assegnazione delle essenze arboree necessarie sono presentate dai Comuni entro il termine e secondo le modalitā stabilite dal regolamento di esecuzione, da emanare ai sensi dell'articolo 42 dello Statuto, e sono riferite al numero dei nati registrati all'anagrafe nell'anno precedente.
6. Per la produzione o l'acquisto delle piante e per il loro trasporto č autorizzata la spesa complessiva di lire 270 milioni, suddivisa in ragione di lire 90 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996.
7. Il predetto onere complessivo di lire 270 milioni fa carico al capitolo 2828 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
8. All'onere complessivo di lire 270 milioni si provvede con parte dell'entrata iscritta al capitolo 604 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.