Legge regionale 15 giugno 1993, n. 39 - TESTO VIGENTE dal 14/12/2016

Modificazioni ed integrazioni alla normativa regionale in materia di organizzazione e di personale.
CAPO II
 MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI DI LEGGI REGIONALI
IN MATERIA DI PERSONALE
Art. 35

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera cc), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 36

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera cc), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 37

( ABROGATO )

Note:
1 La menzione di dirigente di staff si intende riferita agli incarichi di funzioni dirigenziali di cui agli articoli 53 e 54 della L.R. 18/96, come previsto dall' articolo 55 della medesima L.R. 18/96.
2 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera cc), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 38
 
1. All'articolo 5 della legge regionale 2 febbraio 1991, n. 7, il prospetto numerico č sostituito dal seguente:
<< a) commesso 8
b) coadiutore 10
c) segretario 3
d) consigliere 7 --- Totale 28 >>

Art. 39
 
1. Alla Tabella B riferita all' articolo 19 della legge regionale n. 17/1992, l' equiparazione:
ComuneCollaboratore professionale - V coadiutore
qualifica funzionale ex DPR 347/83

č sostituita dalla seguente:
ComuneCollaboratore professionale coadiutore autista meccanico - V qualifica
funzionale ex DPR 347/83


2. Alla Tabella B riferita all' articolo 19 della legge regionale n. 17/1992, l' equiparazione:
IACPVI fascia funzionaleconsigliere

č sostituita dall' equiparazione:
IACPVI qualifica funzionalesegretario


3. Alla Tabella B riferita all' articolo 19 della legge regionale n. 17/1992, dopo l' equiparazione:
USLassistente medico
collaboratore amministrativo
operatore professionale coordinatore
operatore professionale dirigente
collaboratore farmacista
Consigliere

č aggiunta la seguente:
Istituto Burlo
Garofolo
Assistente medicoconsigliere


Art. 40
 
1. A seguito della correzione di errori materiali operata con l'articolo 39 della presente legge, all'articolo 45, comma 1, della legge regionale n. 17/1992, il prospetto numerico viene sostituito dal seguente:
<< commesso: 26 agente tecnico: 18 coadiutore: 71 segretario: 208 consigliere: 77 funzionario: 3 --- TOTALE: 403 >>.

Art. 41

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera cc), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 42

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera cc), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 43
 
1. All' articolo 10, comma 2, della legge regionale 12 marzo 1993, n. 9, le parole << almeno venti giorni prima della scadenza del termine indicato al comma 1 >> sono sostituite dalle parole << entro venti giorni dalla ricezione della richiesta di cui al comma 1 >>.
Art. 46
1. Il controllo previsto dall' articolo 25 del codice civile sull' amministrazione delle fondazioni riconosciute persone giuridiche di diritto privato viene esercitato dalle Direzioni regionali o dai Servizi autonomi competenti nella materia in cui le fondazioni medesime operano.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 11, L. R. 33/2015