Art. 68
Integrazione del << Fondo rischi >> dell' Agenzia
per lo sviluppo economico della montagna
(programma 3.5.1.)
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992 - alla Rubrica n. 7 - programma 3.5.1. - spese di investimento - Categoria 2.5. - Sezione X - č istituito il capitolo 1577 (2.1.254.3.10.12) con la denominazione << Contributo all' " Agenzia per lo sviluppo economico della montagna SpA " per l' integrazione del fondo rischi per la concessione di garanzie per le iniziative da realizzarsi nelle aree di cui all'
articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.000 milione per l' anno 1992.