Legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 - TESTO VIGENTE dal 26/02/2021

Disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento.
CAPO I
 Finalità e norme programmatiche
Art. 2
 Programma regionale di politica industriale
2. Il Programma regionale di politica industriale ha durata triennale e costituisce specificazione, articolazione ed aggiornamento su base annuale del Piano regionale di sviluppo per quanto attiene al settore industriale.
3. In particolare il Programma regionale di politica industriale:
a) definisce il quadro economico finanziario basato sull' analisi della situazione economico - produttiva della regione e sulla stima delle risorse disponibili nel triennio a favore del settore industriale con specifica considerazione delle risorse proprie della regione e di quelle derivabili da leggi dello Stato, comprese le risorse degli organismi, istituti o società che comunque concorrono alla realizzazione della politica industriale regionale;
b) stabilisce il quadro di riferimento delle politiche d' intervento predisposte dall' Amministrazione regionale a favore del settore industriale in relazione anche a strumenti complementari quali la politica attiva del lavoro e la formazione professionale al fine di favorire la convergenza delle rispettive azioni;
c) determina gli obiettivi e le azioni necessarie al perseguimento degli stessi, comprese le priorità considerate strategiche nel periodo di validità del Programma, secondo quanto previsto dall' articolo 1;
5. Ogni tre anni si procede alla rielaborazione generale del Programma regionale di politica industriale, avuto riguardo alle mutazioni intervenute nel contesto regionale, nazionale ed internazionale, alla luce degli obiettivi della programmazione regionale e tenuto conto degli effetti prodotti dagli interventi precedentemente attuati.
6. Ogni anno, secondo le modalità stabilite dalla presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale un rapporto sullo stato di attuazione del Programma regionale di politica industriale sulla base di una relazione annuale predisposta dalla Direzione regionale dell' industria in ordine alla rispondenza allo stesso delle iniziative e delle azioni proprie dell' Amministrazione regionale nonché degli organismi, istituti o società che comunque concorrono alla realizzazione della politica industriale regionale.
Art. 6

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 11, comma 1, L. R. 26/1995
Art. 7

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 11, comma 1, L. R. 26/1995