Legge regionale 06 settembre 1991, n. 47 - TESTO VIGENTE dal 04/09/2014

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1991 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.
TITOLO III
 Interventi che non comportano maggiori oneri
CAPO I
 Spese finanziate con mutui
Art. 44
 Autorizzazione di spese finanziate con mutuo
(programmi 0.1.3., 1.1.2. e 1.5.1.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 3, primo comma della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60 è autorizzata la spesa complessiva di lire 7.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 5.000 milioni per l' anno 1992 e di lire 2.000 milioni per l' anno 1993.
2. Il predetto onere complessivo di lire 7.000 milioni fa carico al capitolo 2323 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993, il cui stanziamento viene, conseguentemente, elevato di lire 7.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 5.000 milioni per l' anno 1992 e di lire 2.000 milioni per l' anno 1993.
4. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991 è istituito - alla Rubrica n. 14 - programma 1.5.1. - spese di investimento - Categoria 2.1. - Sezione X - il capitolo 3711 (2.1.210.3.10.17.) con la denominazione << Spese per la realizzazione, il completamento e l' ammodernamento di opere di viabilità di interesse regionale finanziato con contrazione di mutuo >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 2.500 milioni per l' anno 1991.
6. Il predetto onere di lire 5.000 milioni fa carico al capitolo 1152 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente, elevato di lire 5.000 milioni per l' anno 1991.
7. Alla copertura dell' onere complessivo di lire 14.500 milioni, suddiviso in ragione di lire 7.500 milioni per l' anno 1991, lire 5.000 milioni per l' anno 1992 e lire 2.000 milioni per l' anno 1993 si provvede con la quota corrispondente delle riduzioni dei fondi globali iscritti al capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa precitato (Partite nn. 22 e 24 dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti) previste dalla tabella << D >>, di cui all' articolo 5.
CAPO II
 Spese finanziate con storni e rideterminazioni di spesa
Art. 45
 Interventi nel settore agricolo
(programmi 3.1.2., 3.1.3., 3.1.5. e 3.1.7.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 22 della legge 18 giugno 1931, n. 987, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l' anno 1991.
2. Il predetto onere di lire 150 milioni fa carico al capitolo 6751 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente, elevato di lire 150 milioni per l' anno 1991.
3. Per le finalità previste dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spese di lire 300 milioni per l' anno 1991.
4. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 6470 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 300 milioni per l' anno 1991.
6. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 6587 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente, elevato di lire 200 milioni per l' anno 1991.
8. Il predetto onere di lire 120 milioni fa carico al capitolo 6774 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente, elevato di lire 120 milioni per l' anno 1991.
10. Il predetto onere di lire 1.153 milioni fa carico al capitolo 6336 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 1.153 milioni per l' anno 1991.
14. Il predetto onere di lire 12 milioni fa carico al capitolo 6442 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 12 milioni per l' anno 1991.
15. All' onere complessivo di lire 2.635 milioni previsto dai commi 1, 3, 5, 7, 9, 11 e 13 si provvede come segue:
a) per lire 1.300 milioni mediante storno dai capitoli 6588 e 6602 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, dell' importo di lire 300 milioni e, rispettivamente, dell' importo di lire 1.000 milioni, corrispondente alle quote non utilizzate al 31 dicembre 1990 e trasferite ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore all' agricoltura n. 22 del 24 gennaio 1991;
b) per lire 600 milioni mediante storno dai capitoli 6589 e 6591 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, dell' importo di lire 200 milioni e, rispettivamente, dell' importo di lire 400 milioni, corrispondente alla quota, e, rispettivamente, a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1990 e trasferita ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore all' agricoltura n. 75 del 15 febbraio 1991;
c) per lire 735 milioni mediante storno di pari importo dal capitolo 6330 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.

Note:
1 Comma 11 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
2 Comma 12 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 46
 Teatri stabili di prosa
(programma 2.4.3.)
1. In conformità alle disposizioni del decreto 29 novembre 1990 del Ministro del turismo e dello spettacolo, l' Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare, in qualità di socio fondatore, in base ai nuovi statuti, al teatro stabile del Friuli - Venezia Giulia ed al Teatro stabile sloveno di Trieste.
2. Ai sensi dell' articolo 2 del precitato decreto, l' Amministrazione regionale è autorizzata altresì a conferire agli enti medesimi le somme per la costituzione del fondo di dotazione.
4. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzato il conferimento dell' importo di lire 150 milioni per il fondo di dotazione del Teatro stabile di prosa del Friuli - Venezia Giulia, ed il conferimento di lire 100 milioni per il fondo di dotazione del Teatro stabile sloveno di Trieste. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l' anno 1991.
5. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991 sono istituiti - alla Rubrica n. 19 - programma 2.4.3. - spese di investimento - Categoria 2.5. - Sezione VI - i seguenti capitoli:
a) capitolo 5601 (2.1.254.3.06.06) con la denominazione << Concorso nella costituzione del fondo di dotazione dell' Ente autonomo del Teatro stabile di prosa del Friuli - Venezia Giulia >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 150 milioni per l' anno 1991;
b) capitolo 5602 (2.1.254.3.06.06) con la denominazione << Concorso nella costituzione del fondo di dotazione del Teatro stabile sloveno di Trieste >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 100 milioni per l' anno 1991.

6. Al predetto onere di lire 250 milioni, in termini di competenza, si provvede, mediante storno, di pari importo, dal capitolo 5574 dello stato di previsione precitato.
7. Gli oneri conseguenti all' applicazione dell' articolo 11 della legge regionale n. 68/81, come integrato dal comma 3, fanno carico al capitolo 5574 dello stato di previsione precitato, che presenta sufficiente disponibilità.
Note:
1 Comma 3 abrogato da art. 38, comma 1, lettera d), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
Art. 47

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002
Art. 48
 Rideterminazione di spesa
(programma 1.5.3.)
1. La quota di lire 500 milioni per l' anno 1991, autorizzata dall' articolo 9 della legge regionale 11 giugno 1990, n. 25, deve intendersi autorizzata per l' anno 1992, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 3866 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.
CAPO III
 Interventi finanziati con fondi per la ricostruzione
e la rinascita delle zone terremotate
Art. 51
 Rifinanziamento della legge regionale n. 35/87
per lo sviluppo della montagna
(programma 3.2.2, 3.3.2., 3.4.2. e 3.4.4.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l' anno 1991 per iniziative da attuare nel settore dell' industria.
3. Per le finalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l' anno 1991 per iniziative da attuare nel settore dell' artigianato.
Art. 55
 Copertura finanziaria
2. Relativamente agli oneri previsti dall' articolo 50 si dispone quanto segue:
a) all' onere complessivo di lire 10.500 milioni per il triennio 1991-1993, a quello annuo di lire 3.500 milioni che ne deriverà per gli anni dal 1994 al 1996, e dal 1998 al 2002, e alla quota di lire 2.199 milioni per l' anno 1997, si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8960 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia, costituito con i contributi speciali pluriennali assegnati dallo Stato >> dello stato di previsione precitato;
b) all' onere di lire 1.301 milioni per l' anno 1997 si provvede con la cessazione, per pari importo, di parte del limite di impegno di lire 2.000 milioni autorizzato con l' articolo 11 della legge regionale 18 novembre 1987, n. 38;
c) all' onere di lire 3.500 milioni annui dal 2003 al 2010 si provvede con la cessazione, per lire 3.000 milioni, del limite di pari importo autorizzato con l' articolo 146, primo comma, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, e per lire 500 milioni con la cessazione di parte del limite di impegno di lire 2.000 milioni autorizzato con l' articolo 148, primo comma, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75.

CAPO IV
 Interventi finanziati con fondi statali
Art. 56

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 55, comma 5, L. R. 29/1996
Art. 59
 Contributi in conto capitale a favore
delle imprese artigiane
(programma 3.3.2.)
3. Al predetto onere di lire 1.753 milioni si provvede:
a) per lire 1.600 milioni mediante prelevamento di pari importo dell' apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991 (Partita n. 62 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi), corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1990 e trasferita ai sensi degli articoli 7 e 11, ottavo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 17 del 20 febbraio 1991;
b) per lire 153 milioni mediante l' iscrizione della maggiore entrata di pari importo accertata sul capitolo 479 dello stato di previsione dell' entrata dei bilanci precitati, in relazione alla maggiore assegnazione disposta dallo Stato a valere sui fondi stanziati con l' articolo 4, comma 1, della legge 5 luglio 1990, n. 174.

Art. 60
 Contributi nel settore del turismo
(programmi 3.4.4. e 3.4.5.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 2, primo comma, lettere a) e b), della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1991.
2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 8434 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 1.000 milioni per l' anno 1991.
3. Per le finalità previste dall' articolo 3, primo comma, lettera c), della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l' anno 1991.
4. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, alla Rubrica n. 25 - programma 3.4.5. - spese di investimento - Categoria 2.3. - sezione X - è istituito il capitolo 8536 (2.1.238.3.10.24.) con la denominazione << Contributi in conto capitale a favore degli organismi dei CAI, di enti pubblici e di associazioni per le opere di sistemazione speleologica per la costruzione, l' acquisto ed il completamento delle attrezzature e degli impianti relativi alla ricettività sia interna che esterna delle cavità naturali di interesse turistico - fondi statali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 250 milioni per l' anno 1991.
5. Per le finalità previste dall' articolo 18 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, così come modificato dall' articolo 64, è autorizzata la spesa di lire 750 milioni per l' anno 1991 per la concessione di contributi in conto capitale ai soggetti di cui all' articolo 38, comma 1, lettera a), della medesima legge regionale n. 35/1987.
7. Per le finalità previste dall' articolo 18 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, così come modificato dall' articolo 64, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1991 per la concessione di contributi in conto capitale ai soggetti di cui all' articolo 38, comma 1, lettera b), della medesima legge regionale n. 35/1987.