Legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2 - TESTO VIGENTE dal 11/11/2017

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1989).
CAPO II
 Interventi nel settore dell' industria
Art. 63
 Contributi in conto capitale sugli investimenti
delle imprese industriali
(programmi 3.2.1. e 3.2.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 12 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991 per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828.
2. Il predetto onere di lire 4.000 milioni fa carico al capitolo 7345 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991.
3. Per le finalità previste dall' articolo 12 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30 è autorizzata la spesa complessiva di lire 13.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.500 milioni per l' anno 1989 e di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991 per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.
4. Il predetto onere di lire 13.500 milioni fa carico al capitolo 7348 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
5. Per le finalità previste dal secondo comma dell' articolo 13 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, così come aggiunto con l' articolo 2 della legge regionale 23 giugno 1987, n. 18, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1989 per l' attuazione di programmi da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.
6. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 7353 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
7. Per le finalità previste dall' articolo 4, primo comma, lettera a), della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 45, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per l' anno 1989 e di lire 3.000 milioni per l' anno 1990.
8. Il predetto onere di lire 3.500 milioni fa carico al capitolo 7274 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
9. Per le finalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, è autorizzata, relativamente al settore industriale, la spesa complessiva di lire 17.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.500 milioni per l' anno 1989, lire 10.000 milioni per l' anno 1990 e lire 5.000 milioni per l' anno 1991.
10. Il predetto onere di lire 17.500 milioni fa carico al capitolo 7351 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
Art. 64
 Centri di servizi e di innovazione industriale
(programmi 3.2.1. e 3.2.4.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 7 della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 10, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990.
2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 7472 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
3. Per le finalità previste dall' articolo 6 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 45, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.600 milioni, suddivisa in ragione di lire 800 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991.
4. Il predetto onere di lire 1.600 milioni fa carico al capitolo 7253 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991.
5. Per le finalità previste dall' articolo 5 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 45, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.400 milioni, suddivisa in ragione di lire 700 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991.
6. Il predetto onere di lire 1.400 milioni fa carico al capitolo 7275 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991.
7. Per le finalità previste dall' articolo 2 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 36, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.900 milioni, suddivisa in ragione di lire 950 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991.
8. Il predetto onere di lire 1.900 milioni fa carico al capitolo 7277 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991.
9. Per le finalità previste dall' articolo 34 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, è autorizzata, per il settore industriale, la spesa complessiva di lire 750 milioni, suddivisa in ragione di lire 250 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1991.
10. Il predetto onere di lire 750 milioni fa carico al capitolo 7286 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
Art. 68
 Risorse estrattive
(programma 3.2.5.)
1. Per gli interventi previsti dall' articolo 3 della legge regionale 1 aprile 1985, n. 14, a favore di iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828, è autorizzata la spesa complessiva di lire 200 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991.
2. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 7544 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991.
3. Per le finalità previste dall' articolo 3 della legge regionale 1 aprile 1985, n. 14, a favore di iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828, è autorizzata la spesa complessiva di lire 500 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per l' anno 1989 e di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991.
4. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 7549 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
5. Per le finalità previste dall' articolo 34, secondo comma, della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1991.
6. L' onere di lire 100 milioni per l' anno 1989 fa carico al capitolo 7541 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
7. L' onere di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991 fa carico al capitolo 7539 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991.