Art. 15
1. La Giunta regionale, al fine di potersi avvalere della collaborazione delle organizzazioni professionali degli imprenditori agricoli e delle associazioni delle imprese di meccanizzazione agricola nella regione Friuli - Venezia Giulia per gli adempimenti istruttori relativi all' assistenza degli utenti di motori agricoli, nell' esercizio delle funzioni trasferite dall'
articolo 76 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, può concedere compensi alle stesse organizzazioni sulla base delle pratiche istruite.
2. A tal fine la Giunta regionale determina annualmente, nei limiti degli stanziamenti recati dallo stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale e del bilancio, i termini, le modalità e le misure per la corresponsione dei compensi di cui al comma 1 e il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a stipulare apposite convenzioni regolanti i rapporti con le organizzazioni interessate.
Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.